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Sentenza

Sentenza n. 15668/2026 - Roma, Sezione 2T

Giustizia amministrativa202414307

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza commissariale di delocalizzazione delle postazioni di commercio su area pubblica nelle aree giubilari e atti attuativi, compresa la determinazione che ha trasferito il posteggio della ricorrente da Piazza Risorgimento a via Barletta e la successiva conferma dello spostamento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, esercente il commercio su area pubblica, ha impugnato l’ordinanza commissariale n. 55 del 19 dicembre 2024, con cui è stata disposta dal 24 dicembre 2024 al 6 gennaio 2026 la delocalizzazione delle postazioni commerciali in alcune aree giubilari, nonché gli atti comunali attuativi che hanno trasferito il suo posteggio da Piazza Risorgimento a via Barletta. Ha dedotto l’incompetenza del Commissario, perché privo del potere di sopprimere o delocalizzare postazioni commerciali e perché avrebbe perseguito finalità estranee al mandato; l’insussistenza dei presupposti di urgenza e di particolare criticità per l’esercizio dei poteri straordinari; la violazione delle garanzie partecipative e l’eccesso di potere, anche perché gli atti sarebbero stati predisposti in anticipo rispetto all’urgenza dichiarata. Ha inoltre censurato l’assenza di studi sull’impatto del traffico, la durata della delocalizzazione per l’intero periodo giubilare come sproporzionata, la disparità di trattamento rispetto agli “urtisti” esentati, e l’inidoneità commerciale o la non conformità del posteggio di via Barletta ai criteri applicabili. Con motivi aggiunti ha impugnato il silenzio sulle istanze dirette a conservare o ottenere una diversa ricollocazione del posteggio, gli atti e i verbali delle conferenze di servizi, la nota prefettizia e la determinazione del 2 maggio 2025 che ha confermato lo spostamento, denunciando anche difetto di motivazione e istruttoria, illogicità e contraddittorietà. Dopo la cessazione degli effetti degli atti il 6 gennaio 2026, ha dichiarato di conservare interesse alla verifica dell’illegittimità ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, poiché gli atti hanno cessato di produrre effetti il 6 gennaio 2026. Ha comunque esaminato le censure ai fini dell’accertamento dell’illegittimità richiesto per finalità risarcitorie e le ha respinte. Ha ritenuto che la delocalizzazione fosse funzionale alle celebrazioni giubilari e rientrasse nei compiti commissariali, e che l’ordinanza motivasse adeguatamente l’urgenza e le criticità connesse all’afflusso di pellegrini, alla gestione dei flussi, alle emergenze sanitarie e alla sicurezza urbana. Ha giudicato non sindacabile la scelta di applicare la misura per l’intero periodo, considerati la fitta calendarizzazione degli eventi e il rischio di inefficacia di un’applicazione intermittente. Ha escluso la violazione della partecipazione procedimentale, perché l’urgenza giustificava l’intervento immediato e successivamente vi è stata interlocuzione con gli operatori. Ha ritenuto adeguata l’istruttoria svolta tramite conferenze di servizi e legittimo il mancato accoglimento delle alternative proposte, alla luce delle ragioni di sicurezza urbana e decoro. La collocazione in via Barletta è stata giudicata sufficientemente prossima e frutto di ragionevole bilanciamento tra le aspettative degli operatori e gli interessi pubblici. È stata respinta anche la censura di disparità di trattamento, non essendo gli “urtisti” in situazione sostanziale identica agli altri operatori, in ragione della loro disciplina specifica. La domanda di accertamento dell’illegittimità è stata respinta. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori, in favore delle amministrazioni resistenti in solido.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 421, l. 234/2021

    ai sensi dell’art. 1, comma 421, della legge 234 del 2021, il Commissario è stato istituito con il compito di assicurare «gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma»

    Il mandato commissariale comprende gli interventi funzionali alle celebrazioni giubilari; il TAR riconduce a tale ambito la delocalizzazione delle postazioni commerciali nelle aree interessate dal previsto maggiore afflusso di pellegrini.

  • art. 1, comma 425, l. 234/2021

    a tale fine, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare per mezzo di ordinanza “in deroga”

    Il potere di ordinanza in deroga è esercitabile per interventi urgenti di particolare criticità; nel caso concreto il TAR considera integrati tali presupposti dalle esigenze di gestione dei flussi e di sicurezza connesse all’evento giubilare.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Devono, comunque, scrutinarsi i motivi di impugnazione presentati dalla parte ricorrente ai fini dell’accertamento dell’illegittimità degli atti, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., essendo a tal fine sufficiente la dichiarazione della parte, ritualmente depositata nel presente giudizio, di avervi interesse a fini risarcitori

    Quando l’annullamento non è più utile per sopravvenuta cessazione degli effetti dell’atto, la dichiarazione ritualmente resa dalla parte di interesse all’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori è sufficiente a imporre l’esame delle censure ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.

Massime di principio

  • La cessazione degli effetti degli atti impugnati determina la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento e l’improcedibilità del ricorso; se la parte dichiara ritualmente di conservare interesse all’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori, il giudice deve comunque scrutinare le censure ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
  • Il potere commissariale di ordinanza in deroga per interventi urgenti di particolare criticità può comprendere la delocalizzazione di attività commerciali da aree interessate da un evento straordinario, quando la misura sia funzionale alla gestione dei flussi e alla sicurezza connessa all’evento.
  • L’esigenza di intervenire immediatamente in presenza di comprovate ragioni d’urgenza può giustificare l’omissione della partecipazione preventiva; resta compatibile con le garanzie procedimentali una successiva interlocuzione volta a valutare le proposte di ricollocazione degli interessati.
  • La scelta di mantenere una misura di delocalizzazione per l’intero periodo di un evento può ritenersi ragionevole quando la fitta programmazione delle iniziative e il rischio di inefficacia di un’applicazione intermittente la sorreggano; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella amministrativa in assenza di manifesta irragionevolezza.
  • La disparità di trattamento presuppone situazioni sostanziali comparabili: una categoria soggetta a disciplina specifica e caratterizzata da peculiarità rilevanti non è utilmente comparabile con gli altri operatori ai fini della censura.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaOrdinanze contingibili e urgenti
RamiCommercio e attività produttiveEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiIncompetenzaPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSopravvenuta carenza di interesse

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