Cassazione Civile, Sentenza n. 132/2025 del 05/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Lecce n.589/2020 che aveva dichiarato estinto il procedimento n.2282/1985 RG davanti al Tribunale di Lecce per mancata riassunzione entro il termine previsto dall'art.129‑bis disp. att. c.p.c.; censure sulla competenza del collegio (Tribunale in composizione collegiale vs giudice istruttore), sulla decorrenza del termine per la riassunzione (seva decorrere dalla comunicazione/pubblicazione della sentenza di Cassazione e se la riassunzione del giudizio sospeso dovesse attendere la scadenza del termine di riassunzione del giudizio di rinvio), sull'omessa comunicazione personale della sentenza di Cassazione alla ricorrente contumace, su vizi formali dell'intestazione della sentenza d'appello e sull'effetto di caducazione/giudicato della sentenza parziale di primo grado in caso di mancata riassunzione del giudizio di rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha confermato la linea motivazionale della Corte d'Appello di Lecce: i motivi principali della ricorrente sono inammissibili o infondati. È stato ritenuto corretto che il Tribunale di Lecce abbia dichiarato estinto il procedimento di quel primo grado ai sensi dell'art.129‑bis disp. att. c.p.c. per mancata riassunzione entro sei mesi dalla comunicazione/publicazione della sentenza di Cassazione; la declaratoria di estinzione del giudizio di rinvio ex art.393 c.p.c. è di competenza della Corte d'Appello cui era stato rinviato il giudizio (Bari) e non poteva essere pronunciata dal Tribunale di Lecce, ma ciò non impedisce la decorrenza e l'applicazione dell'art.129‑bis al giudizio di primo grado sospeso. La Corte ha inoltre ritenuto che errori formali nell'intestazione non configuravano incertezza assoluta e che questioni relative alla composizione del giudice sono deducibili in appello e valutabili nel merito; ha inoltre precisato che un'obiter dictum della Corte d'Appello non produce efficacia di giudicato. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 129‑bis disp. att. c.p.c.
Stabilisce il termine di sei mesi per la riassunzione del procedimento di primo grado sospeso in conseguenza del ricorso per cassazione avverso sentenza di appello che abbia riformato una pronuncia non definitiva; il termine decorre dalla comunicazione della sentenza di Cassazione per le parti che vi hanno partecipato e dalla pubblicazione per le contumaci. Il suo termine è autonomo rispetto al termine di riassunzione del giudizio di rinvio.
Prevede l'estinzione del processo per mancata riassunzione nei casi di cassazione con rinvio: la pronuncia di estinzione del giudizio di rinvio spetta al giudice del rinvio (la Corte d'Appello destinataria del rinvio). Tale estinzione ha effetti più ampi (caducazione dell'intero processo) rispetto all'art.129‑bis, ma la mancata riassunzione del giudizio di rinvio non preclude l'applicazione autonoma dell'art.129‑bis al giudizio di primo grado sospeso.
Indica i casi in cui il Tribunale deve giudicare in composizione collegiale (es. azione di riduzione per lesione di legittima); la Corte ha ritenuto che la decisione sull'applicabilità di tale norma al primo giudice sia sindacabile in appello e che l'eventuale vizio sia convertito in motivo di impugnazione.
Prevede che le disposizioni su composizione del Tribunale non incidono sulla costituzione del giudice e che le nullità derivanti vanno fatte valere con mezzi d'impugnazione: il giudice d'appello decide comunque nel merito.
Regola l'intestazione e la forma del provvedimento; la Corte ha ritenuto che omissioni formali nella intestazione, ove non determinino incertezza assoluta sull'identità delle parti, sono emendabili e non invalidanti.
Norma sulla nullità dell'atto di citazione; la Corte ha osservato che la nullità per omessa indicazione del procuratore non si applica quando l'omissione è meramente formale e non impedisce l'esercizio della difesa.
Principio del doppio grado di giurisdizione e del contraddittorio: in tema di comunicazioni delle sentenze, la Corte ha richiamato che la decorrenza del termine per chi non ha partecipato al giudizio di cassazione va collegata alla pubblicazione.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato le censure secondo i limiti e le condizioni di ammissibilità di tale articolo.
Richiamato in relazione alla competenza del giudice istruttore per specifici provvedimenti: la Corte ha ribadito che questioni sulla competenza del primo giudice possono essere valutate in appello.
Richiamate nelle censure sugli effetti dell'estinzione e sulla riassunzione: la Corte ha distinto gli effetti e la competenza relativa all'estinzione del giudizio di rinvio (art.393) rispetto all'estinzione del procedimento di primo grado (art.129‑bis).
art. 13 comma 1‑quater D.P.R. n.115/2002
Citato in relazione ai presupposti per l'imposizione di una sanzione o contributo (accenno finale): la Corte ha ritenuto sussistere il presupposto processuale per applicare la norma nelle ipotesi indicate.
Massime di principio
- La riassunzione del procedimento di primo grado sospeso per ricorso in Cassazione deve avvenire entro sei mesi dalla comunicazione della sentenza di Cassazione per le parti che hanno partecipato al giudizio di legittimità; per le parti contumaci la decorrenza si collega alla pubblicazione: non si può far decorrere il termine dal fatto che il giudizio di rinvio sia stato instaurato o meno.
- L'estinzione del 'giudizio di rinvio' ai sensi dell'art.393 c.p.c. è di competenza del giudice cui il processo è stato rinviato; la mancata riassunzione di quel giudizio non impedisce l'applicazione autonoma dell'art.129‑bis al procedimento di primo grado sospeso.
- Le questioni relative alla composizione del giudice in primo grado (collegiale vs monocratico) sono deducibili in appello e il giudice d'appello, se reputa insussistente il vizio, deve comunque decidere nel merito; tali vizi non comportano automaticamente la nullità della decisione se la loro deduzione è possibile mediante impugnazione.
- Errori o omissioni formali nell'intestazione del provvedimento (es. mancata indicazione del difensore) sono, di regola, emendabili e non determinano nullità se dall'intero provvedimento è comunque chiaro a quali soggetti si riferisce la decisione.
- Un enunciato meramente teorico (obiter dictum) nella motivazione di una sentenza non ha efficacia di giudicato e non può essere utilizzato come titolo per formare un nuovo giudicato esecutivo.
- La partecipazione o meno al giudizio di Cassazione incide sulla decorrenza dei termini processuali (comunicazione personale vs pubblicazione): la parte che non ha partecipato non può far valere la mancata comunicazione a carico delle parti che invece hanno partecipato.
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