Cassazione Civile, Sentenza n. 131/2025 del 05/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Credeal impugnava la sentenza d'appello che le aveva condannate al pagamento di un compenso all'avv. Trinchieri relativo ad un'assistenza in opposizione a precetto. La ricorrente sosteneva l'esistenza di una convenzione risultante dal verbale assembleare del 18/02/2009, che avrebbe fissato onorari predeterminati e subordinato il loro pagamento all'effettivo incasso dai debitori esecutati (circostanza non avvenuta), con conseguente inesistenza del diritto reclamato. Contestava inoltre la mancata pronuncia sulla responsabilità professionale dell'avv. Trinchieri per l'insuccesso della procedura esecutiva (intervento di creditore privilegiato). In cassazione la società ha proposto tre motivi diretti a valorizzare la delibera assembleare e le fatture emesse come prova di accordo scritto, e a criticare la valutazione della diligenza professionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale (ex art. 360-bis, n. 1 c.p.c.), ritenendo i motivi meramente reiterativi rispetto a precedenti orientamenti della Corte di legittimità che escludono che la delibera assembleare costituisca un accordo scritto valido ai sensi dell'art. 2233 c.c.; ha ritenuto inoltre estinto per rinuncia il ricorso incidentale tardivo. In particolare: la delibera del 18/2/2009 è stata qualificata come mera proposta/atto interno e non come accordo scritto vincolante; l'emissione di fatture non supplisce al requisito della forma scritta ad substantiam; la censura sulla responsabilità professionale è inammissibile perché attacca valutazioni di merito. Conseguenze economiche: condanna della ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi € 2.200,00 (di cui € 200,00 per esborsi) oltre spese forfettarie al 15% e accessori; applicazione delle sanzioni processuali previste dall'art. 96 c.p.c. in favore della parte controricorrente (ulteriore somma pari a € 1.000,00 e contributo alla cassa delle ammende nei limiti di legge); obbligo di versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore contributo unificato pari all'importo dovuto per l'impugnazione.
Norme richiamate
art. 2233 c.c.
L'accordo sui compensi del difensore richiede la forma scritta ad substantiam; la delibera assembleare e le fatture non sono idonee a supplire il requisito richiesto.
art. 1326 c.c.
Rilevanza della proposta e dell'accettazione per la formazione del contratto; la Corte ha ritenuto assente un'accettazione formale nella forma prescritta.
art. 1350 c.c.
Riferimento ai negozi ad substantiam e alla necessità della forma scritta per alcuni atti; conferma dell'insufficienza di atti informali.
art. 1362 c.c.
La ricerca della comune intenzione non può supplire il requisito formale richiesto per l'accordo sui compensi.
art. 1263 c.c.
Riferito nel contesto delle regole generali sui contratti e sulla forma; la Corte ribadisce che comportamenti successivi non integrano la forma ad substantiam.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Motivi di cassazione che riproducono orientamenti già consolidati possono essere dichiarati inammissibili; base giuridica per la declaratoria di inammissibilità dei motivi ripetuti.
art. 380-bis c.p.c.
Disciplina della proposta di definizione anticipata; la Corte ha applicato la procedura e ha confermato che, ove la decisione sia resa conformemente alla proposta, possono applicarsi sanzioni ed effetti previsti dalla norma.
art. 334 c.p.c.
Norma che dichiara l'inefficacia dei ricorsi incidentali tardivi se il ricorso principale è inammissibile o improcedibile; la Corte ha richiamato la possibilità di assorbire il ricorso incidentale tardivo in tali ipotesi.
art. 348-bis c.p.c.
Richiamata come riferimento nei criteri di filtro dei motivi; attiene alla valutazione sommaria della fondatezza delle censure.
art. 348-ter c.p.c.
Riferimento alla preclusione nell'ipotesi di doppia conforme; usata per escludere deduzioni tardive su documenti non valutati in precedenza.
art. 96 c.p.c.
Base per la condanna per lite temeraria o abuso del processo; applicata in via equitativa alla ricorrente in caso di decisione conforme alla proposta ex art.380-bis.
art. 325 c.p.c.
Termine per la notificazione della sentenza e rilevanza ai fini della tempestività del ricorso incidentale; invocato per sostenere la tardività del ricorso incidentale.
d.lgs. n. 149/2022
Novellazione che ha inciso sul procedimento di definizione anticipata ex art. 380-bis; richiamato per chiarire compatibilità e ruolo del consigliere delegato e gli effetti della proposta.
art. 13, comma 2, L. 247/2012
Riferimento normativo sulla prassi della pattuitità scritta del compenso professionale; la Corte ha chiarito che la novella non ha abrogato il requisito di forma di cui all'art. 2233 c.c.
art. 1, comma 17, L. 228/2012 (richiamante DPR 115/2002, art.13 1-quater)
Normativa che prevede l'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione; applicata dalla Corte alla ricorrente.
art. 99 e art. 112 c.p.c.
Norme richiamate nel ricorso incidentale in ordine alla quantificazione delle spese; la Corte ha ritenuto irrilevante il motivo incidentale tardivo.
Massime di principio
- Per il compenso del difensore è necessario l'accordo scritto 'ad substantiam' (art. 2233 c.c.): una delibera assembleare che approvi uno schema non sostituisce la firma/accettazione scritta del professionista.
- La emissione di fatture non può supplire alla forma scritta richiesta per la validità dell'accordo sui compensi: fatture sono atti esecutivi che presuppongono il contratto, non lo costituiscono.
- Quando un procedimento di definizione anticipata ex art. 380-bis è promosso e la parte richiede la decisione, la Corte è chiamata a decidere il ricorso principale nel merito; se conferma la proposta si possono applicare sanzioni ex art. 96 c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato.
- Il ricorso incidentale tardivo è inefficace/assorbito se il ricorso principale è dichiarato inammissibile o improcedibile (art. 334 c.p.c.): nelle scelte di strategia processuale occorre quindi valutare la tempestività dell'impugnazione incidentale.
- Le censure dirette a rivedere valutazioni di merito sulla diligenza professionale sono difficilmente sindacabili in cassazione se consistono in semplice critica della valutazione fattuale/prognostica del giudice di merito.
- In controversie ripetitive con orientamento consolidato di legittimità, motivi che riproducono censure già respinte possono essere dichiarati inammissibili ex art. 360-bis, n.1 c.p.c.; è utile verificare la giurisprudenza recente prima di proporre impugnazioni analoghe.
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