Cassazione Civile, Sentenza n. 58/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 1847/2018 relativa a controversie ereditarie e di proprietà sul fondo denominato "Vigna grande" (accertamento di successione ab intestato di Ester Oricchio e domande di proprietà/usucapione promosse da vari Rinaldi e Ventimiglia). Il ricorso per cassazione contestava principalmente questioni processuali (omessa integrazione del contraddittorio in sede di rinvio, regolarità delle notifiche e carattere scindibile delle domande) e, sul piano sostanziale, la corretta applicazione dell'art. 476 c.c. in tema di accettazione tacita dell'eredità. Tuttavia il procedimento in Cassazione si è concentrato su un profilo formale: la mancata produzione, nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., della relata (o della prova) della notificazione della sentenza impugnata, dopo che il ricorrente aveva dichiarato nel ricorso l'avvenuta notifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per omesso deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata nei termini di legge (art. 369 c.p.c.), ritenendo vincolante la dichiarazione di avvenuta notificazione contenuta nel ricorso e non emendabile con memorie successive. Per l'improcedibilità è stata condannata la parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità e al versamento del contributo unificato aggiuntivo previsto dalla normativa (legge n. 228/2012 art. 1, comma 17). La Corte non è entrata nel merito delle questioni sulla prescrizione dell'accettazione tacita o sulla validità degli atti dispositivi, né ha avuto necessità di disporre integrazione del contraddittorio data la prima facie improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 476 c.c.
Definisce l'accettazione tacita dell'eredità; nella fase istruttoria e in precedenti decisioni di legittimità è stato ricordato che atti che presuppongono la qualità di erede (es. percezione periodica di frutti) possono integrare un'accettazione tacita. Tuttavia nella presente decisione il profilo sostanziale non è stato esaminato per l'improcedibilità procedurale del ricorso.
art. 480 c.c.
Norma richiamata nel corso della discussione sulla prescrizione del diritto di accettare l'eredità; la Corte territoriale aveva ritenuto maturata la prescrizione object della controversia di merito.
art. 331 c.p.c.
Richiesto dal ricorrente per criticare la declaratoria di estinzione per mancata integrazione del contraddittorio; la Corte di Cassazione ha ritenuto irrilevante approfondire l'integrazione delle parti perché il ricorso risultava prima facie improcedibile per motivi formali.
art. 332 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione al carattere scindibile delle cause; la Corte ha osservato che, anche assumendo scindibilità, la questione sostanziale non è stata esaminata per l'improcedibilità formale del ricorso.
art. 369 co. 2 n. 2 c.p.c.
Prevede l'obbligo di deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata; la Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile per il mancato rispetto di tale onere, ritenendo la sanzione compatibile con la CEDU.
art. 325 c.p.c.
Richiamato quale termine di impugnazione breve decorrente dalla notificazione della sentenza; la Corte ha richiamato l'obbligo di prova della notificazione per consentire la verifica della tempestività.
art. 380 bis e art. 378 c.p.c.
Norme richiamate in ordine alla impossibilità di emendare la dichiarazione di notifica del ricorso con memorie successive: la Corte ha ribadito che l'autoresponsabilità del difensore rende la dichiarazione non emendabile.
art. 137 e ss. c.p.c.
Richiamati dal ricorrente in relazione a questioni di notifica e comunicazione; non hanno invece consentito di superare l'impedimento procedurale derivante dalla mancanza della relata.
art. 8 legge n. 890/1982
Richiamato dal ricorrente in connessione con le norme processuali; la Corte non ha mutato l'esito per motivi formali.
art. 291 c.p.c.
Citate questioni relative alla notifica degli atti; applicazione rimasta in ombra per la pronuncia sulla improcedibilità.
art. 392 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'art. 476 c.c.; la Corte non ha adottato una decisione di merito ai sensi di tale norma per via dell'improcedibilità.
art. 285 c.p.c.
Richiamato nella discussione sulla interpretazione della dichiarazione di notificazione contenuta nel ricorso (notifica al procuratore costituito).
art. 479 c.p.c.
Richiamato per distinguere la notificazione personale della sentenza dall'ipotesi più utile della notificazione al difensore: la Corte assume che, in mancanza di specificazioni, la dichiarazione di notifica riguarda la notificazione al procuratore costituito.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (richiamo al d.P.R. 115/2002 art. 13 comma 1-quater)
Ha consentito alla Corte di disporre l'obbligo del versamento del contributo unificato aggiuntivo da parte del ricorrente dichiarato improcedibile.
art. 24 e art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
Richiamate nella discussione sulla compatibilità della sanzione di improcedibilità con i diritti di difesa e il giusto processo; la Corte ha ritenuto la sanzione proporzionata e compatibile con la CEDU, anche richiamando giurisprudenza della Corte EDU.
Massime di principio
- La dichiarazione nel ricorso di avvenuta notificazione della sentenza è vincolante e obbliga il ricorrente al deposito, nel termine di legge, della relata o della prova della notificazione; l'omissione rende il ricorso improcedibile.
- Il deposito tardivo della relata o della stampa PEC non può sanare l'omissione se non è avvenuto nel termine previsto dall'art. 369 c.p.c.; è ammessa solo la produzione tempestiva (con eventuale attestazione di conformità per documenti telematici).
- La Corte può evitare di ordinare integrazioni di contraddittorio quando il ricorso appare prima facie improcedibile per motivi formali, per tutelare la ragionevole durata del processo e impedire formalità inutili.
- Sebbene questioni sostanziali come l'accertamento di un'accettazione tacita dell'eredità (art. 476 c.c.) possano essere decisive, esse non vengono esaminate se il ricorso è dichiarato improcedibile su questioni processuali preliminari.
- In caso di litisconsorzio necessario, l'assenza di impugnazione da parte di tutti i coeredi può essere rilevante, ma la mancata valutazione di tale integrazione può essere evitata se il ricorso è in radice improcedibile per carenze documentali formali.
- Le sanzioni procedurali (improcedibilità, condanna alle spese e contributo unificato aggiuntivo) sono ritenute compatibili con il diritto d'accesso alla giustizia e con la CEDU quando perseguono fini pubblici di efficienza e selezione dei ricorsi improcedibili.
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