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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 59/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia relativa all'esercizio del diritto di retratto successorio ex art. 732 c.c. su porzione di fabbricato venduta dai coeredi (i germani Carbogno) a favore dei soci Osta nel 1999. Il ricorrente (Carbogno V.) asseriva il proprio diritto di prelazione e riscatto e otteneva sentenze favorevoli per il trasferimento delle quote; successivamente sorse contestazione su chi fosse legittimato a ricevere il prezzo e sugli interessi dovuti (se al retrattato/acquirente o ai venditori coeredi che avevano già incassato il prezzo). Questione aggravata da precedenti decisioni (Tribunale di Belluno n. 559/2004, Corte d'Appello di Venezia n. 559/2010 e Cass. n. 23925/2015) e da un ricorso ex art. 702 bis per ottenere la condanna al pagamento del prezzo in favore dei venditori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi undici motivi di ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 4538/2019 e ha deciso nel merito. Ha ritenuto che, alla luce dei principi consolidati sul retratto e dei precedenti giudicati formatisi nel contenzioso, i coeredi venditori non potevano ottenere la condanna al pagamento del prezzo dal retraente: l'azione di retratto è diretta nei confronti dell'acquirente e, in caso di accoglimento, il retraente subentra nella posizione del retrattato e deve corrispondere il prezzo a quest'ultimo. Inoltre la Corte ha evidenziato l'esistenza di giudicati (sia sulla carenza di legittimazione passiva dei coeredi sia sul rigetto della domanda degli acquirenti) che impediscono la pretesa dei venditori. Per tali ragioni la domanda proposta dai controricorrenti (v. richiesta di pagamento del prezzo in loro favore) è stata rigettata. Considerata la complessità e le peculiarità del caso, le spese di giudizio sono compensate ex art. 92 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 732 c.c.

    Disciplina il diritto di prelazione e il retratto successorio; la Corte conferma che l'azione di retratto deve essere proposta contro l'acquirente e che il retraente subentra nella posizione del retrattato, con obbligo di pagamento del prezzo al retrattato

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all'onere della prova e alla titolarità del diritto azionato; il ricorso denunciava difetto di titolarità della controparte

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato dal ricorrente tra i motivi di doglianza sul conteggio degli interessi e sulle obbligazioni di valuta

  • art. 81 c.p.c.

    Denunciata la violazione per la condanna del ricorrente al pagamento del prezzo verso soggetti che già lo avevano incassato; la Corte ha valutato la fondatezza delle censure rispetto al giudicato

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato relativamente alla mancanza di interesse ad agire dei coeredi per ottenere rimborso di somme già ricevute

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 103 c.p.c. in tema di contraddittorio e limiti della pronuncia rispetto alle parti effettivamente in causa

  • art. 103 c.p.c.

    Valutato nella critica secondo cui la Corte territoriale avrebbe pronunciato effetti oltre le parti e oltre il chiesto

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo al principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato in riferimento alla regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 2909 c.c.

    Citado in uno dei motivi connessi al regime delle obbligazioni e delle garanzie reali (motivazione contestuale alla disciplina del prezzo), valutata nel complesso con gli altri principi

  • art. 1376 c.c.

    Richiamato in relazione ai principi generali contrattuali posti a supporto delle censure sul pagamento del prezzo

  • art. 2964 c.c.

    Menziionato in connessione con questioni sulla prescrizione e sugli effetti del tempo nella pretesa di pagamento

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sul tema della buona fede e delle conseguenze del mancato rispetto dei termini decadenziali; la Corte ne ha valutato la rilevanza rispetto al giudicato

  • art. 111 Cost.

    Invocato in relazione al dovere di motivazione; la censura era sulla presunta motivazione apparente e contraddittoria della sentenza impugnata

  • art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle censure sulla motivazione e sulla correttezza della decisione di merito

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato relativamente alla liquidazione delle spese e alla censura su chi sia risultato soccombente nelle diverse fasi

  • art. 92 c.p.c.

    Applicato dalla Corte per disporre la compensazione delle spese di giudizio, giustificata dalla complessità e particolarità della vicenda

  • art. 702 bis c.p.c.

    Procedura invocata nel giudizio di merito per ottenere la condanna al pagamento del prezzo; la Corte ha valutato la rilevanza di quel provvedimento rispetto al giudicato preesistente

Massime di principio

  • L'azione di retratto successorio deve essere proposta nei confronti dell'acquirente (retrattato); l'alienante non è litisconsorte necessario e normalmente non può essere condannato dal retraente al pagamento del prezzo.
  • Se il diritto di retratto è accolto, il retraente subentra ex tunc nella posizione del retrattato e l'obbligo di pagamento del prezzo grava sul retraente verso il retrattato stesso.
  • Il formarsi del giudicato su aspetti determinanti (es. carenza di legittimazione passiva o rigetto della domanda di restituzione del prezzo) impedisce azioni successive in contrasto con quelle decisioni: occorre reagire nei termini impugnando le pronunce che si ritengono errate.
  • Il giudice di legittimità privilegia il rispetto dei principi consolidati sul retratto; decisioni distrettuali contrarie a tali principi possono essere annullate se incidono con giudicati preesistenti.
  • In controversie giuridicamente complesse e con un iter processuale articolato tra più gradi, la compensazione delle spese processuali può essere disposta per equità, limitando il rischio di esborsi prolungati da parte delle parti.

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