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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26698/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’aggiornamento catastale conseguente a un frazionamento d’ufficio di una particella sita nella zona di confine tra una proprietà privata e la fascia demaniale marittima. La contribuente aveva presentato reclamo contro l’entrata in conservazione della nuova cartografia catastale, sostenendo che la formazione di una nuova particella avesse alterato illegittimamente la consistenza della sua proprietà. Il reclamo era stato rigettato dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate. In primo grado la CTP aveva annullato il provvedimento e il frazionamento; la CTR aveva confermato, ritenendo la giurisdizione tributaria e irrilevante la pretesa necessità di coinvolgere la Regione Sicilia. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice tributario, sostenendo che si trattasse in realtà di delimitazione del demanio marittimo ex art. 32 cod. nav. e non di mera rettifica catastale, con conseguente attrazione della controversia nell’ambito del regolamento di confini ex art. 950 c.c.; 2) violazione dell’art. 32 dello Statuto siciliano e del d.P.R. n. 684/1977, deducendo che la Regione Sicilia, competente in materia di demanio marittimo, avrebbe dovuto intervenire nel procedimento e nel giudizio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la lite non verteva sull’accertamento della proprietà o sulla delimitazione del confine in sé, già definita in altro giudizio ordinario passato in giudicato, ma sulla sola contestazione delle risultanze catastali e del loro aggiornamento, incidendo tali atti direttamente sulla determinazione dei tributi; pertanto la giurisdizione spettava al giudice tributario. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che il provvedimento impugnato era il rigetto del reclamo emesso dall’Amministrazione finanziaria, senza necessità di chiamare in giudizio la Regione, e che l’art. 14 del d.lgs. n. 546/1992 non era applicabile poiché non si discuteva della titolarità del bene ma della sola rappresentazione censuaria. La Corte ha inoltre condannato l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese e, richiamando l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., ha applicato le ulteriori conseguenze economiche collegate alla decisione conforme alla proposta accelerata.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare il difetto di giurisdizione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare violazione di legge nella qualificazione della controversia e nella mancata partecipazione della Regione.

  • art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992

    Attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie sugli atti catastali e sulle relative variazioni quando questi incidono sulla determinazione dei tributi.

  • art. 19, lett. f), d.lgs. n. 546 del 1992

    Rileva quale base della giurisdizione tributaria sugli atti catastali impugnati.

  • art. 32 cod. nav.

    Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non decisivo perché la lite non riguardava la delimitazione del confine in sé.

  • art. 950 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come azione di regolamento di confini, ma escluso dal perimetro della controversia concreta.

  • art. 32 dello Statuto Regione Sicilia

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la competenza regionale in materia di demanio marittimo.

  • d.P.R. n. 684 del 1977

    Richiamato per affermare il trasferimento alla Regione della materia del demanio marittimo.

  • art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992

    Ritenuto non applicabile perché non vi era una controversia inscindibilmente riferita a più soggetti sul rapporto tributario, ma solo sulla rettifica catastale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione ha dato rilievo alla proposta di definizione accelerata conforme alla sentenza finale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Ha disciplinato la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 378 c.p.c.

    Ha consentito il deposito di memoria da parte della ricorrente.

  • art. 380-bis, terzo comma, c.p.c.

    È stato richiamato per la trattazione in camera di consiglio a seguito dell’opposizione alla proposta.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Richiamato per le conseguenze economiche ulteriori in caso di decisione conforme alla proposta di definizione accelerata, ritenute espressione di abuso del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per ricordare che l’ulteriore contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato per il meccanismo della prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di atti catastali o il loro aggiornamento, quando siano contestate le risultanze censuarie per ottenerne la variazione, appartengono alla giurisdizione tributaria se tali atti incidono direttamente sulla determinazione dei tributi.
  • È irrilevante, ai fini della giurisdizione, che il mutamento catastale sia conseguenza dell’accertamento di confini compiuto in altro giudizio: se in causa si discute solo della conformità dell’aggiornamento catastale al confine già accertato, la domanda resta tributaria.
  • La giurisdizione ordinaria riguarda l’accertamento della proprietà o dell’estensione del diritto dominicale; la giurisdizione tributaria riguarda invece la contestazione delle sole risultanze catastali e dei provvedimenti di variazione censuaria.
  • Nel giudizio contro il provvedimento di rigetto del reclamo catastale, la partecipazione di un diverso ente pubblico non è necessaria se l’atto impugnato è stato emesso dall’amministrazione finanziaria competente e la controversia non investe la titolarità del bene.
  • L’azione di regolamento di confini ex art. 950 c.c. e il procedimento di delimitazione demaniale ex art. 32 cod. nav. non diventano automaticamente il paradigma della lite quando l’oggetto concreto del giudizio è soltanto l’adeguamento della cartografia catastale a un confine già definito.
  • Quando il giudizio di legittimità è deciso in conformità alla proposta di definizione accelerata, la Corte valorizza il meccanismo sanzionatorio dell’art. 96 c.p.c. come strumento di contrasto all’abuso del processo e alla lite manifestamente infondata.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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