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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14798/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto di conferma della confisca di un terreno di circa 2.900 mq nel quartiere Archi di Reggio Calabria, intestato ad Aurelia Madaffari, sostenendo che: 1) i giudici di merito avevano illegittimamente unificato due vicende distinte riguardanti porzioni autonome del fondo (una da 1.000 mq collegata a fatti anteriori alla nascita della Madaffari e l'altra da 1.900 mq) e quindi non potevano imputare alla Madaffari fatti riconducibili al suocero; 2) la confisca andava dichiarata improcedibile per decorso del termine quinquennale dalla morte del presunto soggetto socialmente pericoloso, se la pericolosità doveva essere attribuita al defunto Vittorio Rodà; 3) l'azione di prevenzione era diretta contro soggetto privo di legittimazione (la nuora) invece che contro l'erede o il diretto autore delle condotte; 4) non sussistevano elementi per ritenere la qualificazione mafiosa o la pericolosità di Vittorio Rodà; 5) la qualificazione estorsiva della porzione di 1.900 mq si fondava su una distorta interpretazione delle dichiarazioni di Carmelo Ficara e sull'erronea valorizzazione della locuzione "quieto vivere".

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità nei procedimenti di prevenzione (ricorso ammesso solo per violazione di legge) e ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione della Corte d'appello, che si era basata sulle dichiarazioni di Domenico Aloi e di Carmelo Ficara e su elementi processuali penali, ricostruendo una strategia estorsiva protrattasi nel tempo e culminata nella formale intestazione del terreno alla Madaffari. La Cassazione ha inoltre condiviso il principio giurisprudenziale secondo cui la partecipazione anche alla fase finale della riscossione del profitto illecito integra concorso nell'estorsione; perciò il comportamento della Madaffari (sottoscrizione dell'atto transattivo che formalizzò il trasferimento) è stato ritenuto contributo essenziale all'attività delittuosa. Conseguentemente il decreto di confisca è stato confermato e i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia)

    art. 10, comma 3; art. 10, comma 8; art. 27, comma 2

    Nei procedimenti di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art.10, c.3; art.27, c.2) e il giudice d'appello è tenuto a motivare il decreto; la mancanza di motivazione o motivazione meramente apparente costituisce profilo deducibile in Cassazione

  • codice di procedura penale

    La censura per "illogicità manifesta" della motivazione è, di regola, esclusa nei procedimenti di prevenzione come vizio autonomo; è consentito invece denunciare l'assenza o l'apparenza di motivazione

  • codice penale

    L'art. 629 disciplina il delitto di estorsione, di norma caratterizzato da condotta istantanea; tuttavia la giurisprudenza e i giudici di merito possono qualificare come estorsione ambientale condotte sistematiche e prolungate nel tempo che abbiano determinato lo spossessamento del proprietario

  • Cass. Sez. 2, n. 36115 del 27/06/2017 (Pacilli) e Cass. Sez. 2, n. 10778 del 25/01/2022 (Curto)

    Giurisprudenza consolidata secondo cui integra concorso nell'estorsione anche la partecipazione alla sola fase finale della riscossione del profitto illecito; chi contribuisce alla formalizzazione o al conseguimento del profitto illecito può essere considerato concorrente

Massime di principio

  • Nei procedimenti patrimoniali antimafia la Cassazione ha limitati margini di riesame: può censurare solo violazioni di legge o la totale carenza motivazionale del decreto d'appello, non la semplice rivalutazione dei fatti.
  • La qualificazione di "estorsione ambientale" può essere riconosciuta quando una pluralità di atti e comportamenti nel tempo hanno prodotto lo spossessamento effettivo del titolare e la presa di controllo mafiosa dell'area.
  • La partecipazione anche esclusiva alla fase finale (es. sottoscrizione dell'atto che formalizza l'acquisizione del bene) può integrare concorso nell'estorsione se riconoscibile come contributo essenziale al conseguimento del profitto illecito.
  • La locuzione "per quieto vivere" o atti transattivi non sono automaticamente innocenti: il loro significato va valutato nel contesto probatorio complessivo; in presenza di antecedenti pressioni mafiose possono essere interpretati come accettazione del risultato estorsivo.
  • Questioni processuali come l'individuazione del soggetto legittimato all'azione preventiva o i termini di procedibilità (es. quinquennale per gli eredi) sono rilevanti ma possono essere superate se la ricostruzione fattuale dimostra che l'intestazione del bene è parte della strategia estorsiva e che il soggetto contro cui è diretta la misura ha avuto un ruolo nella vicenda.

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