Sentenza n. 12667/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento del decreto di diniego alla concessione della cittadinanza, nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso; nonché per il risarcimento dei danni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato nel 2016 domanda di concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992. Il Ministero, dopo avergli notificato il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, aveva fondato il diniego su una condanna penale del 2017 per tentato furto in concorso e su una precedente denuncia, rimasta inesitata, per violazione degli obblighi inerenti al soggiorno. Il ricorrente deduceva violazione della disciplina sulla naturalizzazione, difetto di istruttoria e di motivazione, valutazione astratta dell'allarme sociale derivante da fatti risalenti, omessa considerazione della concreta manifestazione del reato, della sua gravità e del contesto fattuale, nonché attribuzione di un livello di moralità superiore a quello mediamente richiesto alla collettività. Rappresentava inoltre di avere presentato istanza di riabilitazione e di avere risarcito il danno alla persona offesa.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'Amministrazione disponesse di un'ampia discrezionalità nella valutazione dell'integrazione dello straniero e dell'opportunità di concedere la cittadinanza. La condanna penale per tentato furto e la precedente notizia di reato, collocate nel periodo decennale anteriore alla domanda, costituivano elementi idonei a evidenziare una non compiuta integrazione e un insufficiente rispetto delle norme penali e della civile convivenza. L'istruttoria è stata ritenuta sufficiente e la motivazione adeguata, anche perché il procedimento era stato preceduto dal preavviso di rigetto e dalla possibilità di presentare osservazioni. Il giudice ha precisato che la valutazione amministrativa dei fatti storici è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale e può fondarsi anche su una condanna non definitiva, non essendo necessariamente superata da successive vicende favorevoli, dall'estinzione del reato o dalla riabilitazione. Il sindacato giurisdizionale non può sostituirsi alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione, una volta verificati sufficienza dell'istruttoria e adeguatezza della motivazione. Gli elementi sopravvenuti potranno essere fatti valere in una nuova domanda di cittadinanza. Il diniego è stato inoltre ritenuto non sproporzionato, poiché produce conseguenze temporanee e non impedisce al richiedente di soggiornare e vivere in Italia. Domanda risarcitoria respinta per effetto dell'accertata legittimità del diniego. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione presuppone una valutazione discrezionale dell'integrazione dello straniero e della sua affidabilità rispetto ai principi della convivenza civile.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto assicura la partecipazione dell'interessato al procedimento; nel caso concreto il ricorrente ha potuto presentare una memoria difensiva.
art. 178 c.p.
L'istanza di riabilitazione, non ancora definita al momento del diniego, non impedisce all'Amministrazione di valutare i fatti penalmente rilevanti come elementi storici ai fini della naturalizzazione.
art. 8 CEDU
Il diniego di cittadinanza, non impedendo la permanenza e la vita privata e familiare dello straniero in Italia, è stato ritenuto non incidente in modo sproporzionato sui diritti tutelati.
art. 7 Patto internazionale sui diritti civili e politici
Il diniego, in quanto temporaneo e non ostativo alla permanenza in Italia, non è stato ritenuto lesivo dei diritti considerati dal giudice.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, l'Amministrazione può valutare discrezionalmente le condotte penalmente rilevanti del richiedente quale indice di integrazione non compiuta e di insufficiente rispetto delle regole di civile convivenza.
- Ai fini della naturalizzazione, l'Amministrazione può considerare autonomamente il fatto storico penalmente rilevante, anche quando la valutazione amministrativa si ponga su un piano diverso dall'accertamento della responsabilità penale e anche in presenza di una condanna non definitiva, di una successiva estinzione del reato o di una riabilitazione.
- Un periodo decennale anteriore alla domanda costituisce un arco temporale adeguato per la valutazione delle condotte penalmente rilevanti ai fini della cittadinanza, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di considerare fatti risalenti a periodi ancora maggiori.
- Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza non può sostituire la valutazione discrezionale dell'Amministrazione, quando risultino sufficienti istruttoria e motivazione; il controllo resta circoscritto alla legittimità dell'esercizio del potere.
- Gli elementi sopravvenuti rispetto al diniego, inclusa la riabilitazione, possono essere valutati nell'ambito di una nuova domanda di concessione della cittadinanza e non determinano, di per sé, l'illegittimità del provvedimento adottato sulla base della situazione esistente al momento della decisione.
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