Parere n. 840/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con deposito diretto ex articolo 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Erica Marcocig Pavan contro Invitalia - Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A., avverso il provvedimento prot. n. 306051 del 9 dicembre 2021 in esito alla domanda di partecipazione agli incentivi di sostegno alle micro e piccole imprese.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeProvvedimento di Invitalia prot. n. 0306051 del 9 dicembre 2021, recante la non esaminabilità della domanda di accesso agli incentivi per l’imprenditoria femminile.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui Invitalia ha dichiarato non esaminabile la domanda di agevolazione presentata nell’ambito delle misure previste dal d.lgs. n. 185/2000 e dal d.m. 4 dicembre 2020. La domanda era stata presentata attraverso le credenziali della ricorrente, ma sottoscritta digitalmente dal coniuge, il quale non avrebbe fatto parte della futura compagine societaria; inoltre, era stata indicata la PEC del coniuge. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 65, comma 2, d.lgs. n. 82/2005, dell’art. 61 d.P.C.M. 22 febbraio 2013, dell’art. 9 d.P.R. n. 68/2005 e della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, n. 12/2010. In particolare, ha sostenuto che la domanda fosse comunque a lei riferibile in ragione delle credenziali personali utilizzate per l’accesso alla piattaforma, che l’esclusione fosse sproporzionata poiché era priva di firma digitale e PEC e che la mancata ammissione di modalità alternative di trasmissione contrastasse con il favor participationis.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso e ha espresso parere per il suo rigetto, assorbendo l’istanza cautelare. La disciplina applicabile richiedeva che le domande fossero compilate esclusivamente per via elettronica e firmate digitalmente dal legale rappresentante della società o dalla persona fisica proponente per conto della società costituenda, a pena di non esame. Nel caso concreto mancava la coincidenza tra la persona accreditata sulla piattaforma e la persona che aveva apposto la firma digitale; inoltre, il sottoscrittore non risultava destinato a far parte della futura compagine societaria, nella quale la componente femminile doveva essere prevalente. L’accreditamento alla piattaforma rileva soltanto per l’accesso e l’utilizzo del sistema, mentre la firma digitale assicura l’imputabilità soggettiva della domanda. Il possesso della firma digitale e della PEC non è stato ritenuto un adempimento particolarmente gravoso, anche perché tali strumenti garantiscono certezza dell’identità del sottoscrittore e del momento di presentazione. La natura a sportello della procedura, basata sull’ordine cronologico fino all’esaurimento delle risorse, giustifica inoltre l’esclusione del soccorso istruttorio e di modalità alternative di presentazione, per evitare che domande incomplete siano presentate tempestivamente e integrate successivamente.
Osservazioni
Riferibilità soggettiva della domanda
L’accreditamento e l’accesso alla piattaforma non sono sufficienti a imputare la domanda alla persona titolare delle credenziali, poiché il caricamento dei documenti può essere effettuato da chiunque disponga delle credenziali; la firma digitale identifica invece il soggetto cui la domanda è imputabile.
Firma digitale apposta da soggetto estraneo alla futura compagine societaria
La domanda non rispettava il requisito previsto dalla disciplina applicabile, poiché era stata firmata digitalmente dal coniuge della proponente, il quale non risultava destinato a far parte della futura società.
Proporzionalità del requisito di firma digitale e PEC
Il possesso della firma digitale e della PEC non costituisce un adempimento particolarmente gravoso e risponde all’esigenza di assicurare certezza dell’identità del sottoscrittore e del momento di presentazione della domanda.
Esclusione di modalità alternative e soccorso istruttorio
Nella procedura valutativa a sportello, fondata sull’ordine cronologico di presentazione e limitata alle risorse disponibili, è legittima la previsione di modalità esclusivamente telematiche e digitalmente sottoscritte; non opera il soccorso istruttorio, per evitare vantaggi derivanti dalla presentazione tempestiva di domande incomplete.
Norme richiamate
art. 8 d.P.R. n. 1199/1971
Disciplina la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
art. 11, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971
Consente il deposito diretto del ricorso presso il Consiglio di Stato.
d.lgs. n. 185/2000, Titolo I, Capo 0I
creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile
Costituisce la base normativa delle misure di incentivazione oggetto della domanda.
art. 1 d.lgs. n. 185/2000
la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile
Individua la finalità degli incentivi.
art. 3 d.lgs. n. 185/2000
È richiamato con riguardo alla composizione della compagine societaria e alla prevalenza numerica e partecipativa dei giovani o delle donne.
art. 4 d.m. Ministero dello Sviluppo Economico 4 dicembre 2020
Prevede finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto.
art. 5 d.m. Ministero dello Sviluppo Economico 4 dicembre 2020
Individua i destinatari degli incentivi, comprese le società costituende.
artt. 7 e 8 d.m. Ministero dello Sviluppo Economico 4 dicembre 2020
Prevedono la procedura valutativa a sportello e il rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
art. 8 circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 117378 dell’8 aprile 2021
devono essere compilate esclusivamente per via elettronica; devono essere firmate digitalmente
Impone la compilazione elettronica e la firma digitale del legale rappresentante o della persona fisica proponente, a pena di non esame della domanda.
art. 65, comma 2, d.lgs. n. 82/2005
È richiamato dalla ricorrente, ma il parere non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.
art. 61 d.P.C.M. 22 febbraio 2013
È richiamato dalla ricorrente, ma il parere non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.
art. 9 d.P.R. n. 68/2005
È richiamato dalla ricorrente, ma il parere non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.
Massime di principio
- Nelle procedure telematiche di accesso a incentivi pubblici, l’accreditamento alla piattaforma e il possesso delle credenziali identificano soltanto il soggetto abilitato all’accesso al sistema, mentre la firma digitale costituisce l’elemento idoneo ad assicurare l’imputabilità soggettiva della domanda.
- Quando la disciplina di una procedura a sportello impone la firma digitale del legale rappresentante o del soggetto proponente, la sottoscrizione da parte di un soggetto diverso, non riconducibile alla compagine societaria richiesta, legittima la non esaminabilità della domanda.
- Nelle procedure a sportello, l’ordine cronologico di presentazione delle domande e l’esaurimento delle risorse possono giustificare l’esclusione del soccorso istruttorio, per impedire che domande incomplete siano presentate tempestivamente e perfezionate in un momento successivo.
- La previsione della firma digitale e della PEC quale modalità di presentazione di domande per incentivi pubblici è ragionevole quando tali strumenti assicurano l’identificazione del sottoscrittore e la certezza temporale della presentazione.
Non esaminabilità di una domanda di incentivi sottoscritta digitalmente da soggetto diverso dalla proponente
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un’imprenditrice contro Invitalia, avverso il provvedimento che aveva dichiarato non esaminabile la domanda di accesso agli incentivi destinati, tra l’altro, all’imprenditoria femminile. Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso, assorbendo l’istanza cautelare.
Premesse e disciplina degli incentivi
La domanda era stata presentata nell’ambito delle misure previste dal d.lgs. n. 185/2000 e attuate secondo il d.m. 4 dicembre 2020 e la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 117378 dell’8 aprile 2021.
Gli incentivi consistevano in finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto, destinati a micro e piccole imprese costituite da non più di sessanta mesi o costituende, con una compagine composta per oltre la metà dei soci e delle quote di partecipazione da giovani o donne. L’erogazione avveniva tramite procedura valutativa a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione e fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
La circolare stabiliva che le domande dovessero essere compilate esclusivamente per via elettronica e firmate digitalmente dal legale rappresentante della società o dalla persona fisica proponente per conto della società costituenda, a pena di non esame.
Fatti rilevanti
La ricorrente si era registrata sul portale di Invitalia e aveva utilizzato le proprie credenziali per la presentazione della domanda. Tuttavia, la domanda era stata sottoscritta digitalmente dal coniuge, che non avrebbe fatto parte della futura compagine societaria. Invitalia aveva pertanto dichiarato la domanda non esaminabile.
La ricorrente ha sostenuto che la domanda fosse comunque a lei riferibile perché presentata tramite le proprie credenziali, che l’esclusione fosse sproporzionata poiché non disponeva di firma digitale e PEC e che dovessero essere ammesse modalità alternative di trasmissione.
Valutazioni sulla riferibilità della domanda
Il Consiglio di Stato ha distinto nettamente tra accreditamento alla piattaforma e sottoscrizione digitale. L’accreditamento consente l’accesso e l’utilizzo del sistema, ma il caricamento dei documenti può essere effettuato da chiunque disponga delle credenziali. La firma digitale, invece, assicura l’identificazione del sottoscrittore e l’imputabilità soggettiva della domanda.
Nel caso concreto mancava quindi la coincidenza tra la persona accreditata e quella che aveva firmato digitalmente la domanda. Inoltre, il sottoscrittore non risultava destinato a far parte della futura società, la cui componente femminile doveva essere prevalente per l’accesso agli incentivi.
Firma digitale, PEC e modalità di presentazione
Il possesso della firma digitale e della PEC non è stato ritenuto un adempimento particolarmente gravoso. Tali strumenti sono funzionali alla gestione efficiente di un numero normalmente consistente di domande e garantiscono sia la certezza dell’identità del sottoscrittore sia la certezza del momento di presentazione.
Per la stessa ragione è stata ritenuta legittima la mancata previsione di modalità alternative di trasmissione. La ricorrente, inoltre, non aveva documentato di avere presentato la domanda attraverso altra modalità di sottoscrizione.
Procedura a sportello e soccorso istruttorio
La procedura era caratterizzata dall’ordine cronologico di presentazione delle domande e dalla disponibilità limitata delle risorse finanziarie. In tale contesto, il Consiglio di Stato ha ritenuto non applicabile il soccorso istruttorio.
L’integrazione successiva di una domanda incompleta potrebbe infatti consentire a un operatore di presentare rapidamente un’istanza priva dei requisiti formali, assicurandosi una posizione prioritaria e confidando nel successivo perfezionamento. L’esclusione del soccorso istruttorio serve quindi a preservare la parità tra i partecipanti e la correttezza del criterio cronologico.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la dichiarazione di non esaminabilità della domanda, poiché la firma digitale era stata apposta da un soggetto diverso dalla proponente e non appartenente alla futura compagine societaria. Il ricorso è stato pertanto respinto e l’istanza cautelare è stata assorbita.
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