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Sentenza

Sentenza n. 4380/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 28/2025 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.01.2025.

Giustizia amministrativa202600195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, n. 28/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per quattro anni scolastici, per complessivi € 2.000

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata il 13 gennaio 2025 e passata in giudicato. Il titolo aveva dichiarato il diritto della docente a ricevere la somma annuale di € 500 prevista per la Carta docente per quattro anni scolastici e aveva condannato il Ministero al pagamento, tramite carta elettronica, di complessivi € 2.000. La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato deducendo la mancata ottemperanza. Il Ministero si è costituito senza fornire prova dell'integrale pagamento né del corretto adempimento degli obblighi riconosciuti dal giudicato anche per il futuro.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il giudicato era documentalmente provato e che era decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 dalla notifica del titolo in forma esecutiva. Poiché il Ministero non ha provato l'integrale pagamento né il corretto adempimento degli obblighi per il futuro, gli ha ordinato di rilasciare la Carta docente e di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza e riferire alla Sezione. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La sentenza del Giudice ordinario di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato, come documentalmente provato dalla difesa del ricorrente, per cui sussistono tutti i presupposti di applicabilità di cui alla lett. c), comma 2, dell’art. 112 del codice del processo amministrativo.

    L'ottemperanza è esperibile per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando ne siano provati i presupposti.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    E’ stato altresì rispettato il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, dal momento della notifica del titolo in forma esecutiva.

    L'esecuzione del titolo nei confronti dell'amministrazione presuppone il rispetto del termine dilatorio decorrente dalla notifica del titolo in forma esecutiva.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Tale sentenza, in particolare, ha dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire dell'erogazione della somma di € 500 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 (in conseguenza del rilascio della c.d. carta docente) e, per l'effetto, condannato il Ministero resistente al pagamento in favore della ricorrente, tramite carta elettronica, per il periodo di spettanza (quattro anni scolastici), della suddetta cifra annuale, per un importo complessivo pari ad € 2.000,00.

    Nel caso concreto, la disposizione costituisce il fondamento del diritto, già riconosciuto dal giudicato, a ricevere € 500 annui tramite Carta docente per ciascuno dei quattro anni scolastici di spettanza.

Massime di principio

  • È esperibile il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché ne siano provati i presupposti previsti dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e sia decorso il termine dilatorio applicabile.
  • Quando l'amministrazione non dimostri l'integrale adempimento degli obblighi pecuniari e degli ulteriori obblighi stabiliti dal giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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