Cassazione Penale, Sentenza n. 30190/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 12/07/2022 che aveva confermato la condanna del Natoli per cessione e detenzione a fini di spaccio (art. 73, comma 5, DPR 309/1990) per due dosi cedute e altre dosi sequestrate (marijuana gr. 4,50 e hashish gr. 5). Il ricorrente, tramite difensore, proponeva quattro motivi: (1) vizio di motivazione per mancata riconoscimento dell'attenuante del lucro di speciale tenuità (art. 61/62 n.4 c.p.), nonostante la modesta entità del prezzo; (2) mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante la confessione spontanea; (3) vizio di motivazione relativo all'applicazione della recidiva, mancata spiegazione della rilevanza del certificato penale; (4) violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.), per un presunto errore di calcolo della Corte d'appello che avrebbe aumentato la pena base rispetto a quella fissata in primo grado (mesI sei).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi: (1) ha confermato che l'attenuante per lucro di speciale tenuità non si valuta solo sul valore venale del corpo di reato ma anche sul pregiudizio complessivo e sul disvalore sociale, anche potenziale, e nel caso era corretta l'esclusione perché l'imputato era pronto a vendere ulteriori dosi; (2) ha ritenuto adeguata la motivazione sulla recidiva, collegando i precedenti alla maggiore pericolosità e tendenza a delinquere; (3) ha ritenuto congrua la negazione delle attenuanti generiche in considerazione della negativa personalità e dei precedenti. Ha invece accolto il quarto motivo: la Corte d'appello ha effettivamente ricalcolato la pena avviando il computo da una pena base diversa (anni uno) rispetto a quella fissata dal primo giudice (mesi sei), determinando un peggioramento della posizione processuale dell'imputato in violazione del divieto di reformatio in peius. La sentenza impugnata è dunque annullata soltanto quanto alla quantificazione della pena e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo per nuovo giudizio sul solo punto; il resto del ricorso è respinto.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
Disciplina il reato di cessione e detenzione di sostanze stupefacenti; nella valutazione della responsabilità e del trattamento sanzionatorio si considerano quantità e contesto della condotta (cessione e possesso di più dosi).
Codice penale, art. 62, comma 1, n. 4
L'attenuante del "lucro di speciale tenuità" va valutata non solo sul valore economico immediato del bene commercialeizzato ma anche sul pregiudizio complessivo e sul disvalore sociale della condotta, anche in termini potenziali; pertanto un piccolo corrispettivo può non essere sufficiente se la condotta denota capacità e prontezza a ulteriori cessioni.
Codice penale, art. 61, n. 4
Nel ricorso era richiamata questa norma (talora confusa con l'art. 62): in sostanza si tratta della stessa categoria attenuante nella diversa numerazione/contesto normativo; la Corte ha comunque trattato la questione osservando i criteri sostanziali di valutazione dell'attenuante.
Codice di procedura penale, art. 597
Principio del divieto di reformatio in peius: l'appello del condannato non può portare a un peggioramento della sua posizione; un errore di calcolo della Corte d'appello che ha determinato un trattamento complessivo più severo viola tale principio e giustifica l'annullamento limitato alla determinazione della pena.
Massime di principio
- L'attenuante per lucro di speciale tenuità non si valuta esclusivamente sul valore economico del beneficio ricevuto: il giudice deve considerare il disvalore sociale e l'idoneità della condotta a produrre danno, anche potenziale.
- La presenza di una modesta somma incassata per una cessione di droga non garantisce automaticamente il riconoscimento dell'attenuante se l'imputato deteneva altre dosi e mostrava prontezza a proseguire l'attività di spaccio.
- La recidiva facoltativa può legittimamente essere applicata se il giudice motivatamente collega i precedenti alla capacità o tendenza a delinquere dell'imputato; la motivazione non deve essere iper-analitica ma deve evidenziare il nesso causale rilevante.
- Le attenuanti generiche possono essere negate sulla base della personalità e dei precedenti dell'imputato; il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni elemento favorevole se indica quelli ritenuti decisivi.
- Il divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) impedisce che l'appello del condannato determini un peggioramento della pena: errori di calcolo da parte del giudice d'appello che comportino un risultato complessivamente più sfavorevole per l'imputato comportano annullamento e rinvio.
- In sede di impugnazione in Cassazione, gli errori di diritto o di calcolo relativi alla determinazione della pena sono valutati distintamente dalla valutazione di merito sui profili di responsabilità e circostanze: talvolta può essere accolta solo la censura sulla quantificazione della pena, con conferma del resto della sentenza.
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