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Sentenza

Sentenza del 08/03/2018 n. 1009 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Accertamento - Contraddittorio endoprocedimentale - Verifiche a tavolino - Obbligo - Sussiste - Mancanza - Illegittimità accertamento - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'accertamento è stato ritenuto nullo per violazione degli obblighi previsti dall'art. 12 della Legge n. 212/2000 e dall'art. 24 della Legge n. 4/1929. L'Amministrazione avrebbe dovuto concludere il controllo con un p.v.c., indicare in esso le ragioni della pretesa impositiva e attendere il decorso del termine di sessanta giorni prima di emettere l'atto impositivo.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento emesso senza la preventiva adozione e consegna di un processo verbale di constatazione (p.v.c.) e senza il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni per consentire al contribuente di presentare osservazioni e difese. Secondo la decisione, tali garanzie del contraddittorio endoprocedimentale devono essere rispettate anche nelle verifiche "a tavolino", cioè svolte senza accesso fisico presso la sede o i locali del contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 12 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    La norma è interpretata nel senso che il contribuente deve essere posto in condizione di conoscere le contestazioni dell'Amministrazione e di presentare osservazioni difensive prima dell'emissione dell'atto impositivo, mediante il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni.

  • Art. 24 della Legge n. 4/1929

    La disposizione è interpretata come fondamento dell'obbligo dell'Amministrazione di formalizzare le risultanze del controllo in un processo verbale di constatazione, nel quale siano esposte le ragioni della pretesa fiscale.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione finanziaria svolge un controllo, anche meramente documentale o "a tavolino", il contribuente deve poter conoscere preventivamente le contestazioni e presentare osservazioni prima dell'emissione dell'accertamento, ove trovi applicazione la disciplina richiamata.
  • La mancanza del processo verbale di constatazione o il mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni può determinare l'illegittimità o la nullità dell'accertamento, se tali adempimenti erano necessari nel caso concreto.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale non è limitato ai controlli effettuati con accesso presso i locali del contribuente: la sua applicazione può estendersi anche alle verifiche svolte esclusivamente sulla base di documenti e dati già disponibili all'Amministrazione.
  • In situazioni analoghe è necessario verificare sia la natura del controllo sia la sequenza degli atti: comunicazione delle contestazioni, redazione e consegna del p.v.c., decorso del termine di sessanta giorni ed emissione successiva dell'accertamento.
  • La violazione formale assume rilievo concreto quando impedisce al contribuente di esercitare tempestivamente il proprio diritto di difesa prima dell'adozione dell'atto impositivo.

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