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Sentenza

Sentenza n. 2360/2023 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Roma, Sezione I-Quater, 30 maggio 2022, n. 6971 non notificata, che ha accolto il ricorso proposto per l’annullamento, previa sospensiva, “- del decreto del Prefetto reggente dell'Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali prot. n. 7565 del 14.5.2021 e della relativa nota di trasmissione prot. n. 7578 del 14.5.2021, notificati in pari data a mezzo pec, con cui è stato sostituito il precedente decreto del Prefetto reggente dell'Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali prot. n. 6920 del 10.5.2021 ed è stato disposto il rigetto della domanda di ammissione al corso “Se.F.A 2020”, presentata dalla ricorrente e la conseguente non ammissione della stessa al predetto corso; - del decreto del Prefetto reggente dell'Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali prot. n. 6920 del 10.5.2021 e della relativa nota di trasmissione prot. n. 7010 del 10.5.2021, notificate in pari data a mezzo pec, con cui è stata rigettata la domanda di ammissione al corso “Se.F.A 2020”, presentata dalla ricorrente, ed è stata disposta la conseguente non ammissione della stessa al suddetto corso; - del preavviso di rigetto della domanda di ammissione al corso di specializzazione “Corso Se.F.A 2020”, emesso dall'amministrazione resistente e notificato a mezzo pec il 31.3.2021; - ove occorra e per quanto di interesse dell'art. 2 del bando prot. n. 16178 del 29.12.2020, per il corso di specializzazione per segretari comunali previsto dall'art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 465/97, per il conseguimento dell'idoneità a segretario nei Comuni con più di 65.000 abitanti, nei Comuni capoluoghi di provincia e nelle province, denominato “Se.F.A 2020”, laddove si interpreti nel senso di escludere la partecipazione al prefato corso ai segretari che abbiano svolto servizio effettivo presso sedi di segreteria in Comuni aventi un numero di abitanti compreso tra 3.001 e 10.000 (Comune di 3^classe) e 10.001 e 65.000 (Comune di 2^classe), anche prima del conseguimento formale dell'iscrizione in fascia B; - di tutti gli atti dell'istruttoria, nessuno escluso, anche non conosciuti; nonché degli altri atti antecedenti o conseguenti, presupposti, consequenziali o comunque connessi, anche non conosciuti.”

Giustizia amministrativa202208991

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio - Roma, Sez. I-quater, 30 maggio 2022, n. 6971, che aveva annullato il diniego di ammissione al corso di specializzazione Se.F.A. 2020

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (segretaria comunale)

Prevale il privato

La controversia

La segretaria comunale aveva impugnato il decreto prefettizio del 14 maggio 2021, sostitutivo di quello del 10 maggio 2021, con cui era stata respinta la sua domanda di ammissione al corso Se.F.A. 2020, nonché il preavviso di rigetto e, in via subordinata, la previsione del bando nella misura in cui fosse interpretata come ostativa alla valutazione del servizio svolto prima dell’iscrizione formale in fascia B. Aveva dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo di possedere i requisiti del bando e di aver documentato il servizio effettivo presso Comuni di seconda e terza classe e presso Unioni di Comuni e Comunità montane, oltre all’iscrizione in fascia B. Il TAR aveva accolto il ricorso. Il Ministero dell’Interno ha appellato la sentenza con sette motivi, sostenendo in sintesi che i bienni di servizio nei Comuni con 3.001-10.000 e 10.001-65.000 abitanti dovessero essere maturati, rispettivamente, dopo l’acquisizione dell’iscrizione e dell’idoneità nelle fasce professionali pertinenti; che le reggenze e supplenze e il servizio presso Unioni di Comuni fossero valutabili solo in presenza dei presupposti di fascia e idoneità alla nomina; e che la diversa interpretazione fosse irragionevole e lesiva della parità di trattamento. L’appellata ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per difetto di interesse e ne ha chiesto il rigetto.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza del TAR; ha assorbito l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, risultando l’appello infondato. Ha ritenuto che il d.P.R. n. 465/1997 e l’art. 31 del CCNL non impongano che il servizio biennale richiesto sia svolto soltanto dopo l’iscrizione in fascia B o dopo il conseguimento di una specifica idoneità: rileva il servizio effettivamente prestato per il periodo richiesto, secondo i criteri demografici fissati dal bando. La clausola del bando, che correlava l’ammissione al servizio effettivo presso sedi con determinate popolazioni, non richiedeva il trattamento giuridico-economico corrispondente alla classe della sede né una successione temporale dei periodi di servizio rispetto all’iscrizione in fascia B. È stata inoltre giudicata illegittima l’esclusione del servizio presso Unioni di Comuni e Comunità montane, poiché il bando lo prevedeva espressamente come modalità alternativa e non subordinava tale esperienza a una specifica sequenza temporale. La documentazione attestava il servizio svolto dall’interessata nelle sedi indicate e il trattamento di fascia B ricevuto. Spese compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 14 d.P.R. 465/1997

    L’articolo 14 del d.P.R. n. 465/1997 stabilisce quanto segue: “1. Fino all'introduzione di una diversa disciplina recata dal contratto collettivo nazionale di lavoro, l'idoneità a segretario generale, per la nomina a sedi di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, si consegue mediante superamento delle prove selettive previste dal piano di studi di apposito corso di specializzazione presso la Scuola superiore di cui all'articolo 17, comma 77, della legge. Il numero degli idonei non può superare il settanta per cento dei partecipanti al corso di specializzazione. Colui che non consegue l'idoneità non può partecipare al corso per l'anno successivo. 2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si consegue l'idoneità a segretario generale di classe prima per sedi di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia e di province. 3. Il conseguimento dell'idoneità comporta l'iscrizione nelle rispettive fasce professionali.”

    La disciplina collega l’iscrizione nella fascia professionale al conseguimento dell’idoneità mediante il corso; non prescrive che il servizio biennale considerato dal bando debba essere maturato successivamente all’iscrizione.

  • art. 31, comma 1, lett. b) e c), CCNL 16 maggio 2001

    Da questo punto di vista, sono da condividere le conclusioni cui è giunto il Tribunale, atteso che l’imposizione della maturazione del requisito di ammissione solo successivamente all’iscrizione alla fascia B è in contrasto con la normativa di riferimento (d.P.R. n. 465/1997 e articolo 31, comma 1, lettera b) del CCNL, secondo cui non viene prevista alcuna differenza in merito al momento di svolgimento del servizio, limitandosi la norma a richiedere unicamente che esso venga prestato per un periodo almeno biennale), laddove, nel caso in esame, l’appellata ha svolto il servizio in sedi vacanti in Comuni di II classe e III classe, conseguendo il trattamento economico di fascia “B”, come accertato in sede di ratifica dal Prefetto di Palermo.

    Per l’ammissione al corso, il servizio biennale non deve necessariamente essere successivo all’iscrizione in fascia B: il CCNL richiede la durata minima del servizio, senza introdurre una successione temporale ulteriore.

  • art. 2 del bando Se.F.A. 2020

    Per quanto concerne l’asserita irrilevanza del servizio svolto dall’appellata presso l’Unione dei Comuni, ritiene il Collegio che la motivazione contenuta nel provvedimento sia illegittima, atteso che si pone in stridente contrasto con la stessa lettera del bando, che, all’articolo 2, distingue in due periodi le due tipologie di servizi richieste per l’ammissione al corso, utilizzando, con una formula con cui l’amministrazione si è autovincolata, ipotesi alternative (non a caso viene usata l’espressione “o siano in possesso di almeno due anni di servizio” presso Unioni di Comuni), non risultando prescritta quindi alcuna consequenzialità temporale per il biennio di servizio rilevante svolto presso plessi diversi.

    La previsione del servizio presso Unioni di Comuni come ipotesi alternativa vincola l’amministrazione e non consente di escluderlo né di subordinare la sua valutazione a una sequenza temporale non prevista dal bando.

Massime di principio

  • Quando la disciplina applicabile richiede un periodo minimo di servizio per l’accesso a un corso di specializzazione e non prescrive che tale servizio sia successivo all’iscrizione in una determinata fascia professionale, l’amministrazione non può introdurre questa condizione temporale in sede di applicazione del bando.
  • I requisiti di ammissione devono essere verificati secondo il contenuto della lex specialis: se il bando assume come criterio la popolazione delle sedi di segreteria e ammette il servizio presso Unioni di Comuni come alternativa, l’amministrazione non può sostituire tale criterio con quello del trattamento giuridico-economico correlato alla classificazione della sede né escludere l’alternativa espressamente contemplata.
  • L’amministrazione è vincolata alla disciplina del bando che ha predisposto e non può aggiungere, nell’atto di esclusione, requisiti o condizioni di successione temporale non previsti dalla lex specialis.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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