Sentenza n. 2742/2023 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 11064/2022, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: In appello, la sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, n. 11064/2022, che aveva respinto l’impugnazione degli atti della procedura concorsuale e dell’esclusione del candidato dalle prove scritte; in primo grado erano contestati il bando, gli avvisi sulle modalità della prova preselettiva, le operazioni di svolgimento e correzione, i quesiti somministrati e gli elenchi degli ammessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto le censure contro la procedura preselettiva del concorso per l’ammissione di 75 allievi al corso-concorso e il reclutamento di 50 dirigenti tecnici del Ministero della cultura. Ha dedotto cinque motivi d’appello: 1) illegittima modifica, con avviso dell’8 aprile 2022, del criterio di punteggio comunicato il 18 marzo (da 1 punto per la risposta esatta e 0 per le altre a 1 punto per la risposta esatta, 0 per quella omessa e -0,50 per quella errata o multipla), in violazione del bando, del termine di preavviso di quindici giorni, dell’affidamento dei candidati e dell’obbligo di motivazione; 2) interruzione, per meno di un minuto, delle operazioni di apertura dei plichi durante la prova del 15 aprile 2022 e mancata sostituzione di quelli già aperti, con asserita lesione della par condicio, della trasparenza e dell’anonimato; 3) mancato imbustamento degli elaborati da parte dei candidati, poiché l’operazione era stata svolta dal personale d’aula, con asserita violazione dell’art. 14, comma 2, d.P.R. 487/1994 e dell’anonimato; 4) obbligo di tenere aperto sul banco il documento d’identità, ritenuto lesivo dell’anonimato; 5) somministrazione ai candidati dell’Area B di alcuni quesiti riferiti alle Aree A o C e presenza di quesiti con risposte indicate come corrette dall’Amministrazione ma asseritamente errate. In primo grado erano stati inoltre contestati, tra gli altri atti, gli elenchi degli ammessi alle prove scritte e il questionario estratto per l’Area B; era stata chiesta l’ammissione alle prove successive, in subordine la ripetizione della prova e, in ulteriore subordine, l’annullamento della procedura.
La decisione
L’appello è stato integralmente respinto e la sentenza del TAR Lazio è stata confermata. Il primo motivo è infondato: l’avviso del 18 marzo aveva preannunciato che eventuali variazioni sarebbero state comunicate l’8 aprile; la modifica non riduceva il tempo utile per prepararsi sulle materie e il criterio, applicato uniformemente, non alterava la parità di trattamento. La predeterminazione dei criteri mira a rendere verificabile ex post la correttezza dell’operato e a tutelare l’imparzialità, ma non impone uno specifico termine di comunicazione ai candidati; la scelta è sindacabile solo se manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria o viziata da travisamento, condizioni non riscontrate. Il secondo motivo è infondato: l’interruzione fu inferiore al minuto, funzionale a consentire la partecipazione della candidata convocata a Cagliari dopo un problema di trasmissione dei materiali e non risulta che alcun candidato abbia aperto i plichi durante la pausa; non è stata quindi provata un’alterazione concreta della par condicio. Per i quiz a correzione automatizzata, l’anonimato tutela soprattutto l’assenza di possibilità di scelta nell’assegnazione dei test e di sostituzione o manipolazione dei fogli e degli esiti, non l’identificazione in sé del candidato. Il terzo motivo è infondato: il mancato imbustamento da parte dei candidati non prova, da solo, una violazione dell’anonimato e non è stato offerto un attendibile principio di prova di una concreta irregolarità. Anche il quarto motivo è infondato: l’esibizione del documento d’identità sul banco non è, in considerazione del sistema di correzione, idonea a influire sull’esito o a compromettere anonimato, segretezza, imparzialità e parità di trattamento. Il quinto motivo è infondato: la scelta dei quesiti appartiene alla discrezionalità dell’Amministrazione ed è sindacabile solo in caso di manifesta illogicità o irragionevolezza, non ravvisate; inoltre, la contestazione della formulazione o correttezza dei quesiti richiedeva la prova di resistenza, ossia la dimostrazione che, senza gli errori denunciati, il candidato si sarebbe collocato in posizione utile, prova neppure fornita in via di principio. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 1, 3 e 6 del bando di concorso
Nella specie si sta parlando della asserita violazione del bando per l’effetto dell’emanazione fuori termine di un avviso che: a) riguardava ambiti lasciati alla discrezionalità dell’Amministrazione; b) non ha violato nessun affidamento dei concorrenti; c) non ha pregiudicato la parità di trattamento degli stessi concorrenti; d) era stato comunque preannunciato da un altro avviso emanato nei termini.
La modifica dei criteri non viola la lex specialis quando riguarda ambiti riservati alla discrezionalità amministrativa, è stata preannunciata nei termini, non lede l’affidamento e si applica senza pregiudicare la parità di trattamento.
artt. 3, 51, 92 e 97 Cost.
Le modifiche apportate ai criteri di attribuzione del punteggio, non sono lesive perché valide per tutti i candidati e inidonee ad alterare effettivamente la par condicio tra i concorrenti.
La modifica uniforme dei criteri di punteggio non viola i principi costituzionali invocati se non determina una concreta alterazione della parità di trattamento tra i candidati.
art. 35 d.lgs. 165/2001
Le prove d’esame mirano a testare il grado di preparazione così da consentire all’Amministrazione di scegliere i migliori.
La procedura concorsuale è diretta a selezionare i candidati in base al grado di preparazione.
artt. 11 e 14 d.P.R. 487/1994
Nella specie nessun attendibile principio di prova è stato fornito sul fatto che il mancato imbustamento ad opera dei candidati abbia in concreto violato il principio di anonimato delle prove.
La doglianza fondata sulle modalità di imbustamento non è sufficiente senza un attendibile principio di prova che colleghi l’irregolarità denunciata a una concreta lesione dell’anonimato.
art. 3 l. 241/1990
Gli esaminatori hanno solo un importante adempimento da rispettare: i criteri di valutazione devono essere determinati prima della valutazione delle prove, senza che ci sia un termine specifico.
La predeterminazione dei criteri prima della valutazione è necessaria a prevenire condizionamenti, ma non è previsto uno specifico termine per la loro comunicazione ai candidati.
Massime di principio
- Nei concorsi pubblici, i criteri di valutazione devono essere predeterminati prima della valutazione delle prove, così da prevenire condizionamenti e consentire la verifica della correttezza dell’iter valutativo; non è però richiesto, in assenza di una specifica previsione, un termine determinato per la loro comunicazione ai candidati.
- Le scelte delle commissioni concorsuali in materia di criteri valutativi e selezione dei quesiti sono espressione di discrezionalità amministrativa e sono sindacabili solo quando risultino manifestamente illogiche, irragionevoli, arbitrarie o fondate su un travisamento dei fatti.
- Una modifica dei criteri di punteggio può ritenersi legittima se è stata preannunciata, si applica indistintamente a tutti i candidati e non lede in concreto l’affidamento né la parità di trattamento; la finalità della preparazione concorsuale resta l’acquisizione delle conoscenze sulle materie d’esame, non l’adattamento a strategie di risposta.
- Nelle prove preselettive a quiz con punteggio predeterminato e correzione automatizzata, l’anonimato è volto soprattutto a impedire la scelta nell’assegnazione dei test e la sostituzione o manipolazione dei fogli di risposta e degli esiti; le modalità organizzative contestate non determinano di per sé una violazione, in mancanza di prova di una concreta compromissione delle garanzie.
- La contestazione dell’erroneità o dell’ambito dei quesiti somministrati in un concorso richiede la prova di resistenza: il candidato deve dimostrare, almeno in via di principio, che la correzione dell’irregolarità lo avrebbe collocato in posizione utile.
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