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Sentenza

Sentenza n. 1196/2023 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento: della Delibera di Giunta Comunale di Caserta n. 140 del 20/06/2018, avente ad oggetto: “ridefinizione sedime stradale prospiciente nuovo policlinico (“via Renato Coppola”- “Via Bartolomeo Sciascia”- “via Don Mario Vallarelli”) con la quale il Comune di Caserta deliberava di attribuire all'asse stradale avente inizio in Viale Lincoln e termine all'intersezione con via Deledda e via Nazzari i seguenti toponimi: -via Renato Coppola – tratto con inizio da rotatoria Viale Lincoln e termine alla prima rotatoria stradale (esclusa);- via Bartolomeo Sciascia – tratto con inizio dalla prima rotatoria stradale (inclusa) e termine alla seconda rotatoria stradale (esclusa); - via Don Mario Vallarelli – tratto con inizio dalla seconda rotatoria stradale (inclusa) e termine alla terza rotatoria stradale (esclusa); - via -OMISSIS-- tratto con inizio dalla terza rotatoria stradale (inclusa) e termine all'intersezione con via Deledda e via Nazzari, nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali ugualmente lesivi degli interessi dei ricorrenti.

Giustizia amministrativa201803948

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera di Giunta Comunale di Caserta n. 140 del 20 giugno 2018, recante il frazionamento e la ridenominazione di un tratto stradale prospiciente il nuovo policlinico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la delibera con cui il Comune di Caserta aveva frazionato un precedente tratto stradale, originariamente intitolato a una cittadina illustre del Comune, in quattro segmenti denominati rispettivamente in onore di diversi concittadini, lasciando alla precedente intitolazione soltanto l’ultimo tratto. Sono stati dedotti tre ordini di censure: difetto di motivazione e violazione o falsa applicazione della legge n. 1188/1927, del R.D.L. n. 1158/1923, convertito nella legge n. 473/1925, e del d.P.R. n. 323/1989; ulteriore violazione delle medesime disposizioni; contraddittorietà, illogicità manifesta, sviamento di potere e irragionevolezza. In particolare, i ricorrenti contestavano il procedimento seguito dal Comune e la motivazione della scelta toponomastica.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla dedotta violazione della disciplina sulla denominazione delle strade, il Collegio ha distinto tra mutamento della denominazione di una strada già esistente, soggetto alla previa autorizzazione ministeriale prevista dall’art. 1 del R.D.L. n. 1158/1923, e attribuzione di una nuova denominazione, soggetta all’autorizzazione prefettizia prevista dall’art. 1 della legge n. 1188/1927, quando siano scelti nominativi di personaggi contemporanei. Nel caso concreto, il Comune, dopo l’approvazione della delibera, aveva trasmesso l’atto al Prefetto di Caserta e aveva subordinato l’efficacia modificativa della deliberazione alla necessaria autorizzazione prefettizia; pertanto, non è stata ravvisata violazione delle regole procedimentali. È stata inoltre esclusa la carenza di motivazione, poiché la delibera indicava l’esigenza di ordinare denominazioni oggetto di precedenti interventi e quella di onorare la memoria di altri illustri concittadini. Il TAR ha ritenuto adeguatamente ponderate anche le esigenze di stabilità della toponomastica e di evitare disagi ai cittadini e agli uffici pubblici derivanti da frequenti variazioni dei toponimi. La scelta è stata ricondotta all’ampia discrezionalità amministrativa propria della materia, sindacabile solo per manifesta illogicità, travisamento dei fatti, carenza o inadeguatezza dell’istruttoria o evidente sconfinamento dalla discrezionalità, vizi non ravvisati nella fattispecie. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, ma il dispositivo ha stabilito nulla per spese, in ragione della contumacia del Comune.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 23 giugno 1927, n. 1188

    Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del prefetto o del sottoprefetto, udito il parere della [deputazione di storia patria], o, dove questa manchi, della società storica del luogo o della regione.

    L’attribuzione di una denominazione a una nuova strada o piazza pubblica richiede l’autorizzazione prefettizia, secondo il procedimento previsto dalla legge.

  • art. 1 R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158, convertito nella l. 17 aprile 1925, n. 473

    Le Amministrazioni municipali, qualora intendano mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali, dovranno chiedere ed ottenere preventivamente l'approvazione del Ministro dell'istruzione pubblica per il tramite delle competenti Soprintendenze ai monumenti.

    La modifica del nome di una strada o piazza comunale già esistente è subordinata alla previa approvazione ministeriale, distinta dall’autorizzazione prefettizia prevista per la nuova denominazione.

  • art. 1, comma 1, d.lgs. 1 dicembre 2009, n. 179

    La vigenza di quest'ultima disposizione si desume dal comma 1 dell'art. 1 del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179 (regolante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213 e, successivamente, dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.

    La disposizione del R.D.L. n. 1158/1923 è ritenuta ancora vigente in virtù della normativa di conservazione delle disposizioni legislative statali anteriori al 1970 e delle successive modifiche richiamate.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La causa è stata inserita nel ruolo dell’udienza pubblica del 9 febbraio 2023, calendarizzata in attuazione delle Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato negli uffici della giustizia amministrativa, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio di Stato dell’8 febbraio 2022, in attuazione del D.L. 80 del 2021, convertito dalla L. n. 113 del 2021, all’esito della quale, sentito il difensore della parte ricorrente, è stata ritenuta in decisione.

    La trattazione da remoto dell’udienza è stata effettuata nell’ambito del regime processuale richiamato dall’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.; la norma non incide però sulla decisione di merito.

Massime di principio

  • La denominazione di una nuova strada o piazza pubblica richiede l’autorizzazione prefettizia prevista dalla legge n. 1188/1927; il mutamento della denominazione di una strada o piazza comunale già esistente richiede invece la previa approvazione ministeriale prevista dal R.D.L. n. 1158/1923, secondo la distinzione applicata dal giudice amministrativo.
  • Quando una deliberazione comunale di modifica della toponomastica produce effetti modificativi subordinatamente all’acquisizione dell’autorizzazione prefettizia necessaria, la successiva trasmissione dell’atto al Prefetto e la clausola di subordinazione dell’efficacia possono escludere la violazione del procedimento autorizzatorio.
  • La scelta relativa alla denominazione e alla riorganizzazione della toponomastica costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice soltanto in presenza di manifesta illogicità, travisamento dei fatti, istruttoria mancante o inadeguata oppure evidente sconfinamento dai limiti del potere discrezionale.
  • La motivazione di un atto di riorganizzazione toponomastica è sufficiente quando espone le esigenze di riordino delle denominazioni esistenti, di stabilizzazione della toponomastica e di valorizzazione della memoria di persone meritevoli, dando conto della ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliMotivazione del provvedimentoResponsabile del procedimento e competenza
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblicoEccesso di potere

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