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Sentenza

Sentenza n. 2741/2023 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 11049/2022, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202208683

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza breve del TAR Lazio, Sez. IV, n. 11049/2022, che aveva respinto il ricorso contro gli atti del concorso e la mancata ammissione della candidata alle prove scritte; in primo grado erano impugnati anche il bando, gli avvisi sulle modalità e sui criteri di valutazione, gli atti relativi alla prova preselettiva e gli elenchi degli ammessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La candidata, esclusa dagli ammessi alle prove scritte del concorso per 75 allievi destinato al reclutamento di 50 dirigenti tecnici del Ministero della Cultura, ha appellato la sentenza del TAR che aveva respinto le sue censure. In primo grado aveva contestato: (1) la modifica, comunicata l’8 aprile 2022, del criterio di valutazione della prova preselettiva, con attribuzione di −0,50 alle risposte errate o multiple e zero alle omesse, lamentando violazione del bando e del termine di almeno 15 giorni per la comunicazione, compressione del tempo di preparazione e difetto di motivazione; (2) l’interruzione, per meno di un minuto, delle operazioni di apertura dei plichi il 15 aprile 2022 e la mancata sostituzione di quelli già aperti, con asserita lesione di trasparenza, par condicio e anonimato; (3) il fatto che gli elaborati non fossero imbustati direttamente dai candidati, ma dal personale d’aula; (4) l’obbligo di tenere aperto sul banco il documento d’identità; (5) l’erroneità o la non pertinenza di alcuni quesiti del questionario dell’Area B, inclusa la presenza di domande riferibili alle Aree A o C e di quesiti che, secondo la candidata, non riguardavano il Codice dell’Amministrazione Digitale o la trasformazione digitale della PA. Le censure erano ricondotte a violazione della Costituzione, della disciplina dei concorsi, del bando e della l. 241/1990, nonché a eccesso di potere. In appello la candidata ha dedotto error in iudicando per ciascuna delle statuizioni del TAR. Ha inoltre contestato che la penalizzazione delle risposte errate fosse stata comunicata soltanto sei giorni prima della prova dell’Area A e C e sette giorni prima di quella dell’Area B.

La decisione

L’appello è respinto e la sentenza del TAR è confermata. Il primo motivo è infondato: l’avviso del 18 marzo 2022 aveva già informato i candidati che eventuali variazioni sarebbero state comunicate l’8 aprile; inoltre il tempo per prepararsi sulle materie non era mutato e la scelta di penalizzare le risposte errate, lasciando senza penalità quelle omesse, è stata ritenuta ragionevole e uniforme per tutti. La predeterminazione dei criteri deve precedere la valutazione delle prove, ma non è soggetta, secondo il giudice, a uno specifico termine di preavviso; nel caso concreto la modifica riguardava un ambito rimesso alla discrezionalità amministrativa, non aveva leso affidamento o parità di trattamento e non richiedeva la motivazione prospettata dall’appellante. Il secondo motivo è infondato: l’interruzione, inferiore al minuto e disposta per consentire la trasmissione dei materiali alla sede di Cagliari, non ha prodotto irregolarità concreta né alterato la par condicio; per i test a risposta multipla corretti automaticamente l’anonimato tutela soprattutto l’integrità dell’assegnazione dei quesiti, dei fogli risposta e della correzione. Il terzo motivo è infondato: non è stato fornito neppure un principio di prova che l’imbustamento eseguito dal personale abbia compromesso in concreto l’anonimato. Il quarto motivo è infondato: l’esibizione del documento d’identità sul banco non è stata ritenuta idonea a influire sull’esito della prova o a compromettere segretezza e parità di trattamento, in considerazione delle modalità di correzione. Il quinto motivo è infondato: la scelta dei quesiti rientra nella discrezionalità amministrativa ed è sindacabile solo se manifestamente illogica o irragionevole, profili non riscontrati; inoltre la candidata non ha fornito neppure un principio di prova della prova di resistenza, ossia che la correzione delle asserite irregolarità l’avrebbe collocata in posizione utile. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, commi 2 e 8, del bando di concorso

    Nella specie si sta parlando della asserita violazione del bando per l’effetto dell’emanazione fuori termine di un avviso che: a) riguardava ambiti lasciati alla discrezionalità dell’Amministrazione; b) non ha violato nessun affidamento dei concorrenti; c) non ha pregiudicato la parità di trattamento degli stessi concorrenti; d) era stato comunque preannunciato da un altro avviso emanato nei termini.

    La disciplina del bando sul preavviso non è stata ritenuta violata nel caso concreto: la variazione era stata preannunciata, riguardava ambiti rimessi alla discrezionalità dell’Amministrazione e non aveva leso affidamento o parità di trattamento.

  • artt. 3, 51 e 97 Cost.

    Nella specie nessun attendibile principio di prova è stato fornito sul fatto che il mancato imbustamento ad opera dei candidati abbia in concreto violato il principio di anonimato delle prove.

    I principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e buon andamento non comportano l’illegittimità delle modalità organizzative della prova per la sola loro difformità da una cautela formale: occorre almeno un principio di prova che la modalità abbia compromesso concretamente l’anonimato o la parità.

  • art. 14, comma 2, d.P.R. 487/1994

    Nella specie nessun attendibile principio di prova è stato fornito sul fatto che il mancato imbustamento ad opera dei candidati abbia in concreto violato il principio di anonimato delle prove.

    La censura relativa al mancato imbustamento degli elaborati da parte dei candidati non è sufficiente, da sola, a dimostrare l’illegittimità della procedura: va provata almeno in via indiziaria una concreta compromissione dell’anonimato.

  • artt. 1, 3 e 6 del bando di concorso

    Nella specie non emergono profili di illogicità o irragionevolezza.

    La scelta dei quesiti della prova concorsuale, compresa la loro attinenza alle aree previste dal bando, è sindacabile dal giudice solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza; nel caso concreto tali vizi non sono stati riscontrati.

  • art. 35 d.lgs. 165/2001

    Le prove d’esame mirano a testare il grado di preparazione così da consentire all’Amministrazione di scegliere i migliori.

    La finalità delle prove concorsuali è misurare la preparazione dei candidati e consentire la selezione dei più meritevoli; la decisione applica tale finalità nel valutare la ragionevolezza della penalizzazione delle risposte errate.

  • artt. 11 e 14 d.P.R. 487/1994

    Il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso - nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni - costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati; tale principio non può però essere inteso in maniera troppo rigorosa, che prescinda anche dalla valutazione quantomeno di un principio di prova da parte dei candidati interessati, in quanto diversamente ragionando si finirebbe per frustare proprio la stessa ragion d'essere delle prove a preselettive e delle correzioni automatizzate ossia quella di evitare lungaggini nelle procedure concorsuale.

    L’anonimato tutela l’imparzialità e la parità di trattamento, ma non va applicato in modo formalistico: il candidato che deduce una violazione deve fornire almeno un principio di prova della compromissione, tenendo conto delle modalità oggettive e automatizzate della preselezione.

Massime di principio

  • Nei concorsi pubblici i criteri di valutazione devono essere predeterminati prima della valutazione delle prove, a tutela dell’imparzialità; in assenza di una specifica previsione, non è necessario che siano comunicati ai candidati entro un particolare termine, né la loro comunicazione è finalizzata ad agevolare la preparazione della prova. Le scelte valutative della commissione restano sindacabili solo se manifestamente irragionevoli, illogiche, arbitrarie o fondate su travisamento.
  • La modifica dei criteri di punteggio di una prova preselettiva non è illegittima per il solo fatto di essere intervenuta dopo un precedente avviso, quando la possibilità di variazioni era stata preannunciata, la modifica si applica uniformemente a tutti i candidati e non determina una concreta lesione dell’affidamento o della parità di trattamento.
  • Nelle prove concorsuali a quiz con punteggi predeterminati e correzione automatizzata, il principio di anonimato si concentra sulla sicurezza dell’assegnazione dei quesiti, dell’integrità dei fogli risposta e della correzione; l’identificazione del candidato o modalità organizzative difformi da cautele tradizionali non determinano di per sé l’illegittimità, in assenza di almeno un principio di prova di una concreta possibilità di manipolazione o condizionamento.
  • La scelta dei quesiti da sottoporre ai candidati rientra nella discrezionalità amministrativa ed è sindacabile soltanto se manifestamente illogica o irragionevole. Chi contesta l’erroneità o l’irregolarità dei quesiti deve inoltre fornire la prova di resistenza, dimostrando almeno in via di principio che, senza l’irregolarità dedotta, avrebbe conseguito una posizione utile.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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