Cassazione Penale, Ordinanza n. 14686/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso perché le doglianze si risolvono in critiche alla ricostruzione fattuale e nella prospettazione di ipotesi alternative, anche sull'elemento soggettivo, senza dimostrare manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 12/06/2024. Dal testo emerge solo che le censure investivano la ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito e, in via correlata, la sussistenza dell'elemento soggettivo. La Corte di cassazione rileva che le doglianze non evidenziano manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, ma tendono a proporre una diversa lettura del compendio probatorio e una alternativa ricostruzione della dinamica accertata.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o delle prove, se non accompagnate dalla deduzione di una manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- È inammissibile il ricorso che, pur formalmente indirizzato contro la motivazione, in realtà prospetti una ricostruzione alternativa della dinamica accertata dai giudici di merito, compresa la diversa lettura dell'elemento soggettivo.
- La verifica della Cassazione sulla motivazione resta circoscritta al controllo di legittimità, non potendo trasformarsi in un terzo giudizio di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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