Cassazione Penale, Sentenza n. 7481/2024 del 20/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza di riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere. Pronestì contesta la sussistenza di gravi indizi per l'associazione mafiosa (art. 416-bis) e per reati contro il patrimonio (usura, estorsione, trasferimento fraudolento di valori), lamentando motivazione illogica e basata su prove d'epoca e su dichiarazioni di collaboratori. Denuncia inoltre errori di qualificazione giuridica dei reati, mancata valutazione dell'attendibilità della persona offesa in materia di usura, errata applicazione dell'aggravante del metodo mafioso e omissione di adeguata motivazione sulle esigenze cautelari rispetto all'àmbito anagrafico del ricorrente. Giorgitto deduce, in particolare, la mancata riqualificazione dell'estorsione nel più lieve reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e chiede la sostituzione della misura cautelare, sostenendo che la condotta era finalizzata al recupero di un credito astrattamente tutelabile e che non sussistono elementi che colleghino le condotte alla forza intimidatrice mafiosa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha dichiarato inammissibili alcune censure ove si chiedeva una rivalutazione dei fatti e delle prove e ha giudicato infondati i motivi sostanziali. Sul punto dell'associazione mafiosa: la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione del tribunale del riesame, che ha collegato fonti storiche (anni '90, dichiarazioni 2013) con elementi più recenti testimoniando la persistenza del ruolo e della forza intimidatrice di Pronestì. Sull'usura e sulle qualificazioni di reato: la Corte ha ritenuto adeguata la ricostruzione dei giudici di merito, valutando le intercettazioni e la dinamica dei pagamenti e tacendo la riqualificazione invocata. Sull'aggravante del metodo mafioso: la Corte ha confermato che la modalità dei fatti (minacce, violenza, riferimenti al potere del gruppo e contestuale contesto territoriale) è idonea a far emergere la componente mafiosa anche per i fatti a carico di Giorgitto (es. uso della mazza da baseball, parole intimidatorie e conseguente ottenimento del pagamento). Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto correttamente motivate le esigenze di massimo grado, anche rispetto all'âmbito anagrafico del Pronestì, considerato il ruolo storico e i contatti attuali. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La norma sull'associazione mafiosa è stata applicata ritenendo che la concatenazione di dichiarazioni storiche, fatti recenti e contesto territoriale dimostri l'appartenenza effettiva e la forza intimidatrice dell'indagato
art. 416-bis.1 cod. pen.
Richiamata in relazione alla valutazione dell'aggravante mafiosa sui reati (si osserva che la qualificazione non è automatica ma fondata su elementi concreti di intimidazione e contesto)
art. 644 cod. pen.
Norma sull'usura: la Corte ha ritenuto che dalle intercettazioni emergessero elementi idonei a configurare interesse usurario e la situazione di bisogno della vittima
art. 393 cod. pen.
Discussa la possibile riqualificazione nel reato più lieve di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte ha confermato la corretta qualificazione in estorsione quando manca prova di una pretesa astrattamente tutelabile o vengono perseguite modalità illecite/profittevoli
art. 629 cod. pen.
Riferita al delitto di estorsione: la valutazione tiene conto dell'elemento soggettivo e della tipicità delle modalità intimidatorie; la giurisprudenza citata distingue in base alla tutela giudiziale della pretesa
art. 512-bis cod. pen.
Richiamata in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori: la Corte ricorda che il dolo specifico si realizza quando l'indagato può presumere fondatamente l'avvio di un procedimento di prevenzione patrimoniale
art. 275 cod. proc. pen.
Norma sulle esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto che, per i reati connessi alla criminalità organizzata, l'esistenza di esigenze cautelari di massimo grado può essere adeguatamente motivata con riferimento al ruolo storico, alla capacità intimidatoria e ai contatti attuali
art. 51, comma 3-bis (richiamato)
Richiamata nel contesto della presunzione relativa prevista dall'art. 275 c.p.p. per i reati gravi: la Corte ha trovato che la presunzione non è stata vinta dai ricorrenti
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limiti all'articolazione del ricorso per cassazione rispetto ai motivi: la Corte ha applicato i limiti procedurali sulla portata dei motivi ammessi
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiamata in relazione ai motivi di impugnazione con cui si lamenta vizio di motivazione; la Corte ha escluso doglianze che non indicano nullità o altre specifiche violazioni procedurali
art. 192 e 273 cod. proc. pen.
Richiamate in relazione ai vizi di motivazione e utilizzazione delle dichiarazioni: la Corte ha ritenuto che non sussistessero vizi tali da rendere manifestamente illogica la motivazione del giudice del riesame
art. 125 cod. proc. pen.
Riferita alla possibilità di misure cautelari alternative e sostituzioni: la Corte ha ritenuto adeguata la scelta della custodia in carcere dati i rischi concreti e l'aggravante mafiosa
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sui provvedimenti cautelari è limitato: non ammette una rivalutazione dei fatti o una diversa ponderazione degli indizi, ma verifica la non manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito
- Per l'accertamento dell'appartenenza ad organizzazione mafiosa è ammessa la valutazione complessiva di elementi storici e recenti: dichiarazioni di "antichi" testimoni possono assumere valore se corroborate da elementi più recenti che ne attestino la persistenza
- La qualificazione tra estorsione e esercizio arbitrario di diritti dipende dall'elemento soggettivo e dalla valutazione se la pretesa fosse astrattamente tutelabile in sede giudiziaria; la sproporzione della violenza può essere elemento sintomatico ma non decisivo da solo
- L'aggravante del metodo mafioso può essere desunta dalla modalità intimidatoria della condotta e dal contesto territoriale e relazionale: riferimenti alla capacità di "fare male", all'organizzazione e la conseguente efficacia intimidatrice sono indici rilevanti
- L'età avanzata dell'indagato non esclude la custodia in carcere se ricorrono esigenze cautelari eccezionali adeguatamente motivate in rapporto al ruolo e alla pericolosità criminale
- Le censure meramente critiche sulla valutazione delle prove non sono ammissibili in cassazione; occorre contestare specifiche violazioni di legge o dimostrare la manifesta illogicità della motivazione
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