Sentenza n. 1983/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento - del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dalla Commissione Tecnica PNRR - PNIEC di cui all'art. 8, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 152/2006 e dal Ministero della Cultura sull'istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs.152/2006 relativo al progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica denominato “Olivola” della potenza di 77.994,84 kwp, localizzato in AREA IDONEA, ovvero in parte in area a destinazione industriale, artigianale e commerciale ai sensi dell'articolo 22-bis del d.lgs. 199/2021 e, in parte, in aree agricole idonee poste a distanza inferiore a 500 metri dalle stesse, ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 199/2021, comprensivo delle relative opere elettriche connesse ed infrastrutture indispensabili, da realizzarsi nel Comune di Benevento (BN) in contrada “Olivola”»; - del diritto della ricorrente a ottenere il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria ai sensi degli artt. 25, comma 2-bis, e 33 del D.Lgs. n. 152/2006; nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti: - alla sollecita definizione del suddetto procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale con l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni o entro il termine ritenuto congruo da codesto T.A.R.; - a rimborsare alla ricorrente il 50% dei diritti di istruttoria ai sensi degli artt. 25, comma 2-bis, e 33 del D.Lgs. n. 152/2006, per cifra pari a € 20.543,04; e per la nomina di un Commissario ad acta, in caso di perdurante inerzia delle suddette Amministrazioni nel concludere il procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di VIA statale relativa a un impianto fotovoltaico e mancato rimborso del 50% dei diritti di istruttoria
Esito
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento del silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza di VIA presentata il 12 febbraio 2024 per un impianto fotovoltaico di potenza pari a circa 77,99 MW, nonché la condanna delle amministrazioni alla conclusione del procedimento entro un termine fissato dal giudice e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, quantificato in euro 20.543,04, e la condanna solidale delle amministrazioni al relativo pagamento. Nel corso del giudizio il Ministero dell'Ambiente ha documentato le principali fasi del procedimento: procedibilità dell'istanza, pubblicazione della documentazione, richiesta e deposito di integrazioni, acquisizione del parere positivo con prescrizioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e trasmissione dello schema di provvedimento al Ministero della Cultura per il concerto. La ricorrente ha inizialmente insistito sulla permanenza dell'interesse, poiché la procedura risultava ancora pendente, ma dopo l'acquisizione del parere del Ministero della Cultura ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese. Il Ministero ha comunicato che il 9 marzo 2026 era stato adottato il decreto direttoriale n. 148, conclusivo della procedura di VIA, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Il Ministero della Cultura aveva inoltre eccepito la propria estraneità, sostenendo di non poter anticipare il concerto rispetto alla proposta dell'amministrazione procedente.
La decisione
Il TAR, sulla base della documentazione acquisita anche mediante l'ordinanza istruttoria n. 492 del 26 gennaio 2026, ha dichiarato cessata la materia del contendere. La conclusione positiva del procedimento di VIA mediante il decreto direttoriale n. 148 del 9 marzo 2026 ha infatti soddisfatto l'interesse principale della ricorrente alla definizione del procedimento, determinando il venir meno dell'utilità della pronuncia sul silenzio. Il giudice ha ritenuto assorbita ogni ulteriore questione, compresa la richiesta declaratoria di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Cultura e la domanda relativa al rimborso dei diritti di istruttoria, senza pronunciarsi nel merito su tali profili. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti in ragione dell'esito in rito.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente quale base dell'azione per l'accertamento del silenzio-inadempimento; il giudice non ne ha esaminato nel merito i presupposti, essendo sopravvenuta la conclusione del procedimento.
art. 117 c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente per la tutela avverso il silenzio; la domanda è stata definita in rito per sopravvenuta soddisfazione dell'interesse.
art. 25 d.lgs. 152/2006
Indicato dalla ricorrente quale disciplina dei termini per la predisposizione dello schema e per l'adozione del provvedimento di VIA; il TAR non ha accertato se tali termini fossero stati violati.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Richiamato per l'individuazione della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC coinvolta nel procedimento di VIA.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Richiamato in relazione all'adozione del provvedimento di VIA e al concerto del Ministero della Cultura.
art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006
Richiamato dalla ricorrente quale base del diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria; la domanda non è stata esaminata nel merito.
art. 33 d.lgs. 152/2006
Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 25 per la domanda di rimborso del 50% dei diritti di istruttoria; il giudice non ha deciso la relativa pretesa.
art. 22, comma 1, lettera a), d.lgs. 199/2021
Richiamato nella relazione ministeriale in relazione alla localizzazione dell'impianto in area idonea e agli effetti sulla conclusione del procedimento di VIA.
art. 5, comma 2, lettera c-bis), l. 400/1988
Richiamato nella relazione ministeriale quale possibile base per l'attivazione della Presidenza del Consiglio in caso di dissenso tra amministrazioni equiordinate; tale eventualità non si è verificata, essendo stato adottato il decreto conclusivo.
art. 25, comma 2-quinquies, d.lgs. 152/2006
Richiamato nella relazione ministeriale per la gestione dell'eventuale dissenso tra amministrazioni; non applicato nella decisione.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio proposto contro il silenzio-inadempimento, l'amministrazione adotta il provvedimento espresso richiesto e tale provvedimento soddisfa l'interesse sostanziale del ricorrente alla conclusione del procedimento, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta conclusione del procedimento rende priva di utilità la pronuncia sull'accertamento dell'illegittimità del silenzio e sulle misure di condanna alla provvedimentazione, anche se l'azione era stata originariamente proposta quando il procedimento risultava ancora pendente.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata sulla base della documentazione acquisita nel giudizio, anche mediante attività istruttoria disposta dal giudice, quando risulti l'adozione di un provvedimento conclusivo satisfattivo dell'interesse dedotto.
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