Tribunale, Sentenza T-540/18
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 23 febbraio 2022. — ASL Aviation Holdings DAC e ASL Airlines (Ireland) Ltd contro Commissione europea. — Responsabilità extracontrattuale – Concorrenza – Mercati dei servizi internazionali di distribuzione rapida di pacchi di piccole dimensioni nel SEE – Concentrazione – Decisione che dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato interno – Annullamento della decisione da parte di una sentenza del Tribunale – Rinvio globale ad altri scritti – Motivi o censure sollevati da un terzo in un’altra causa – Elementi di prova presentati nella replica – Mancata giustificazione del ritardo – Irricevibilità – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli. — Causa T-540/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso risarcitorio di ASL contro la Commissione relativo alla decisione di divieto della concentrazione UPS/TNT. Ha ritenuto irricevibile il rinvio globale ai motivi dedotti dalla UPS in un’altra causa e ha escluso che le ricorrenti potessero invocare la violazione dei diritti della difesa della UPS o dei propri diritti fondamentali. È stata inoltre dichiarata irricevibile la perizia economica prodotta solo in replica, perché tardiva e ingiustificata.
Responsabilità extracontrattuale della Commissione per il preteso danno subito da ASL a seguito del divieto della concentrazione UPS/TNT: irricevibilità del rinvio globale ad altri atti e insufficienza della prova di una violazione sufficientemente qualificata.
La questione giuridica
Se la Commissione abbia commesso una violazione sufficientemente qualificata di una norma UE conferente diritti ai singoli, tale da far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, in particolare: (i) per la violazione dei diritti fondamentali e dei diritti della difesa della UPS constatata nella precedente sentenza di annullamento; (ii) per asseriti gravi errori di valutazione nella decisione di divieto della concentrazione; e, in via preliminare, se siano ricevibili il rinvio globale ai motivi dedotti da un terzo in un’altra causa e la produzione tardiva di una perizia allegata alla replica.
Principio di diritto
La responsabilità extracontrattuale dell’Unione sorge solo se ricorrono cumulativamente una norma UE preordinata a conferire diritti ai singoli, una violazione sufficientemente qualificata, un danno effettivo e un nesso causale diretto. Nel caso di specie il Tribunale ha escluso che ASL potesse fondare la propria domanda sulla violazione dei diritti della difesa della UPS, poiché la tutela invocata non era diretta a proteggere le ricorrenti, le quali peraltro avevano scelto di non partecipare al procedimento di concentrazione pur potendolo fare; ha inoltre dichiarato irricevibile il rinvio globale ai motivi svolti dalla UPS in un’altra causa e irricevibile la perizia prodotta tardivamente senza giustificazione. Mancando una violazione sufficientemente qualificata, il ricorso è stato respinto senza esaminare danno e nesso causale.
Norme richiamate
- Articolo 268 TFUE
- Articolo 340, secondo comma, TFUE
- Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 76, lettere d) e f), del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 85, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (CE) n. 139/2004
- Regolamento (CE) n. 802/2004
- Regolamento (CE) n. 1008/2008
- Articoli 16, 17 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Responsabilità extracontrattuale per il divieto della concentrazione UPS/TNT
La pronuncia riguarda un ricorso per risarcimento danni proposto da ASL Aviation Holdings DAC e ASL Airlines (Ireland) Ltd ai sensi degli articoli 268 e 340, secondo comma, TFUE. Le ricorrenti sostenevano di aver subito un lucro cessante perché la decisione della Commissione che aveva vietato la concentrazione UPS/TNT avrebbe impedito l’esecuzione di accordi commerciali conclusi con TNT per acquisire attività di trasporto aereo e offrire servizi collegati.
Fatti essenziali e contesto del procedimento
La TNT aveva negoziato con ASL, dal 2012, accordi destinati a rendere possibile la cessione di determinate attività di trasporto aereo in vista della fusione con UPS, soggetta a restrizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1008/2008. Dopo la notifica della concentrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 e del regolamento (CE) n. 802/2004, la Commissione adottò il 30 gennaio 2013 la decisione C(2013) 431 che dichiarava l’operazione incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE. Tale decisione fu poi annullata dal Tribunale nella causa T‑194/13 per violazione dei diritti della difesa della UPS, e la sentenza fu confermata in appello dalla Corte nella causa C‑265/17 P.
Domanda risarcitoria e censure delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedevano il risarcimento di EUR 93.881.731 a titolo di lucro cessante, sostenendo che la decisione illegittima della Commissione avesse causato l’impossibilità di eseguire gli accordi del 2012. A fondamento della domanda invocavano, da un lato, la violazione sufficientemente qualificata dei diritti fondamentali della UPS e dei propri e, dall’altro, gravi ed evidenti errori di valutazione nella decisione sul merito della concentrazione, con riferimento all’analisi dei prezzi, dei guadagni di efficienza e della situazione di FedEx.
Regole sulla responsabilità extracontrattuale dell’Unione
Il Tribunale ricorda che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione presuppone tre condizioni cumulative:
- la violazione di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli;
- una violazione sufficientemente qualificata;
- l’esistenza di un danno effettivo e di un nesso causale diretto. Richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui la soglia di gravità va valutata tenendo conto della complessità della situazione, della chiarezza della norma violata e dell’ampiezza del margine discrezionale dell’istituzione, specialmente in materia di concorrenza, dove la Commissione dispone di un significativo potere di valutazione.
Violazione dei diritti della difesa della UPS e dei diritti fondamentali delle ricorrenti
Il Tribunale esclude che le ricorrenti possano fondare la propria azione sulla violazione dei diritti della difesa della UPS, perché la norma che tutela la UPS non conferisce diritti alle ricorrenti. Richiama la giurisprudenza secondo cui una norma può costituire base del risarcimento solo se protegge effettivamente la persona che la invoca contro l’illecito dedotto.
Quanto ai diritti fondamentali delle ricorrenti, in particolare gli articoli 16, 17 e 41 della Carta, il Tribunale osserva che esse non avevano partecipato al procedimento di controllo della concentrazione, benché il regolamento n. 139/2004 e il regolamento n. 802/2004 consentissero loro di essere sentite. Non potendo lamentare la violazione di diritti procedurali in un procedimento al quale avevano scelto di non intervenire, e trattandosi comunque di un rischio commerciale inerente a qualsiasi controllo di concentrazione, l’argomento è stato respinto.
Rinviare globalmente ai motivi della UPS in un’altra causa: irricevibilità
Per sostenere la tesi degli errori manifesti nella valutazione della concentrazione, le ricorrenti rinviavano in modo generale agli argomenti sviluppati dalla UPS nel ricorso nella causa T‑834/17. Il Tribunale dichiara tale tecnica processuale irricevibile perché l’articolo 21 dello Statuto e l’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura impongono che il ricorso contenga un’esposizione sommaria ma chiara e precisa dei motivi. Non è ammissibile supplire alla mancata esposizione dei motivi richiamando atti di un’altra causa, specie in assenza di identità soggettiva tra le parti e senza una vera argomentazione autonoma delle ricorrenti.
Produzione tardiva della relazione economica di Copenhagen Economics
In allegato alla replica le ricorrenti depositavano una relazione economica datata 8 luglio 2019. Il Tribunale la dichiara irricevibile perché prodotta tardivamente, senza una giustificazione idonea ai sensi dell’articolo 85, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura. La relazione non era una semplice prova contraria o un completamento reso necessario da elementi nuovi della difesa della Commissione, ma serviva a supplire alla carenza originaria del ricorso.
Esito della causa
Poiché le ricorrenti non hanno dimostrato l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma UE conferente diritti ai singoli, una delle condizioni cumulative della responsabilità extracontrattuale mancava. Il Tribunale ha quindi respinto il ricorso senza esaminare il danno e il nesso causale, e senza dover statuire sulla prescrizione. Le ricorrenti sono state condannate alle spese ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
Principi applicati
La sentenza ribadisce che:
- la violazione dei diritti di difesa di un terzo non può, di per sé, essere invocata da soggetti diversi che non siano destinatari della tutela della norma violata;
- il controllo di concentrazione comporta rischi commerciali normali che non trasformano automaticamente ogni esito negativo in colpa della Commissione;
- il rinvio globale ad altri atti processuali non soddisfa i requisiti di chiarezza e precisione del ricorso;
- le prove prodotte in replica devono essere giustificate dal ritardo, altrimenti sono irricevibili.
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