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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-603/21

Order of the President of the General Court of 23 February 2022. — WO v European Public Prosecutor’s Office. — Application for interim measures – Law governing the institutions – Enhanced cooperation on the establishment of the European Public Prosecutor’s Office – Regulation (EU) 2017/1939 – Appointment of the European Delegated Prosecutors of the European Public Prosecutor’s Office – Appointment of one of the candidates nominated by Lithuania – Application for suspension of operation of a measure – Failure to comply with procedural requirements – Inadmissibility. — Case T-603/21 R

Giurisprudenza europea62021TO0603

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Presidente del Tribunale ha respinto come irricevibile la domanda di misure provvisorie proposta da un candidato lituano non selezionato per la funzione di procuratore europeo delegato presso l’EPPO. La ragione decisiva è stata la carenza dei requisiti formali dell’istanza, che non conteneva un’esposizione autonoma e comprensibile del fumus boni iuris. La Corte ha ribadito che la domanda cautelare deve essere autosufficiente e non può limitarsi a rinviare al ricorso principale.

Domanda di misure provvisorie contro la decisione dell’EPPO che respinge la candidatura a procuratore europeo delegato, dichiarata irricevibile per mancato rispetto dei requisiti formali dell’istanza.

La questione giuridica

Se una domanda di misure provvisorie ex articoli 278 e 279 TFUE sia ricevibile quando non contiene, in modo autonomo e intelligibile, l’esposizione dei motivi che dimostrano il fumus boni iuris e non indica le disposizioni di diritto dell’Unione asseritamente violate, limitandosi a rinviare al ricorso principale.

Principio di diritto

Una domanda di sospensione dell’esecuzione è irricevibile se non espone in modo sufficiente, coerente e autosufficiente gli elementi di fatto e di diritto necessari a dimostrare, quantomeno in via prima facie, la fondatezza del ricorso e l’urgenza; un rinvio generico al ricorso principale o ai suoi allegati non può colmare tale mancanza. Nel caso di specie, poiché l’istanza non indicava alcuna norma di diritto dell’Unione asseritamente violata né il nesso causale tra la violazione dedotta e il pregiudizio allegato, il Presidente del Tribunale l’ha dichiarata irricevibile senza bisogno di notificarla alla convenuta.

Norme richiamate

  • Articolo 86 TFUE
  • Articoli 256(1), 278 e 279 TFUE
  • Regolamento (UE) 2017/1939
  • Articolo 156, paragrafi 4 e 5, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Paragrafo 223 delle Practice Rules for the Implementation of the Rules of Procedure

Domanda di misure provvisorie contro il rigetto della candidatura a procuratore europeo delegato

La pronuncia è un’ordinanza del Presidente del Tribunale resa in un procedimento cautelare ex articoli 278 e 279 TFUE. Oggetto della controversia è la richiesta di sospendere l’efficacia della decisione dell’EPPO che aveva respinto la candidatura del ricorrente alla posizione di procuratore europeo delegato.

Fatti e procedimento principale

Il ricorrente, WO, è procuratore della Repubblica di Lituania. Il 23 dicembre 2020 la Lituania lo aveva nominato, insieme ad altri tre candidati, per le posizioni di European Delegated Prosecutors dell’EPPO, nell’ambito del quadro previsto dall’articolo 86 TFUE e dal regolamento (UE) 2017/1939.

Il 21 aprile 2021 il Collegio dell’EPPO ha adottato la decisione n. 28/2021, con cui ha respinto la candidatura del ricorrente. Successivamente, il ricorrente ha proposto un ricorso principale per annullamento e risarcimento danni e, con atto separato, una domanda di misure provvisorie volta a ottenere la sospensione dell’atto impugnato fino alla decisione nel merito.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • gli articoli 278 e 279 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 256(1) TFUE, che consentono al giudice di sospendere l’efficacia dell’atto impugnato o adottare misure provvisorie;
  • l’articolo 156, paragrafi 4 e 5, del regolamento di procedura del Tribunale;
  • l’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura;
  • il paragrafo 223 delle Practice Rules for the Implementation of the Rules of Procedure.

Requisiti della domanda cautelare

Il Presidente del Tribunale ricorda che la concessione di misure provvisorie presuppone, cumulativamente:

  • la sussistenza di un fumus boni iuris, ossia un’apparenza di fondatezza in fatto e in diritto;
  • l’urgenza, nel senso della necessità di evitare un danno grave e irreparabile prima della decisione nel merito;
  • se del caso, il bilanciamento degli interessi in conflitto.

Sotto il profilo formale, la domanda deve essere presentata con atto separato e deve contenere, in modo chiaro e autonomo, l’oggetto della controversia, le circostanze che giustificano l’urgenza e i mezzi di fatto e di diritto che fondano la richiesta. Essa deve essere intelligibile in sé, senza che sia necessario fare riferimento al ricorso principale o ai suoi allegati per integrare gli elementi essenziali mancanti.

Valutazione del Tribunale

Nel caso concreto, la domanda cautelare del ricorrente non conteneva alcun argomento sul requisito del fumus boni iuris né sul bilanciamento degli interessi. Il Presidente del Tribunale rileva inoltre che la motivazione era estremamente laconica e non consentiva di valutare se i motivi di annullamento invocati nel ricorso principale fossero, anche solo prima facie, fondati.

In particolare, la domanda:

  • non indicava alcuna disposizione del diritto dell’Unione che il Collegio dell’EPPO avrebbe violato;
  • non spiegava il nesso causale tra la violazione dedotta e il pregiudizio allegato;
  • rinviava sostanzialmente al ricorso principale, senza rendersi autosufficiente.

Il Tribunale ribadisce che non spetta al giudice cautelare ricercare, al posto della parte, negli allegati o nel ricorso principale gli elementi che dovrebbero sorreggere l’istanza. Un simile onere finirebbe per svuotare di contenuto il requisito dell’atto separato.

Decisione e dispositivo

Poiché la domanda non soddisfaceva i requisiti dell’articolo 156(4) del regolamento di procedura, il Presidente del Tribunale l’ha dichiarata irricevibile. Non è stato quindi necessario notificare la domanda alla convenuta. Le spese sono state riservate ai sensi dell’articolo 158(5) del regolamento di procedura.

Principio affermato

La pronuncia conferma che la domanda di misure provvisorie deve essere autosufficiente e deve esporre in modo coerente e comprensibile gli elementi di fatto e di diritto che dimostrano, almeno prima facie, la fondatezza della richiesta; il mero rinvio al ricorso principale non basta a sanare la mancanza di tali elementi.

Come è indicizzato

Materieprocure europeamisure provvisoriericevibilità degli atti processualifunzione pubblica europea

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