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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-198/21

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 23 febbraio 2022. — Ancor Group GmbH contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Marchio dell’Unione europea denominativo CODE-X – Marchi nazionali denominativo e figurativo anteriori Cody’s – Marchio internazionale figurativo anteriore Cody’s – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. — Causa T-198/21

Giurisprudenza europea62021TJ0198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione di Cody’s Drinks International contro il marchio CODE-X. Ritiene che i prodotti siano identici o molto simili, ma che il pubblico di riferimento sia un consumatore medio e che le differenze visive, fonetiche e soprattutto concettuali tra i segni escludano un rischio di confusione. Accoglie quindi il ricorso di Ancor Group, respinge l’opposizione e condanna l’EUIPO alle spese.

Marchio UE CODE-X: esclusione del rischio di confusione rispetto ai marchi anteriori Cody’s in materia di prodotti della classe 32

La questione giuridica

Se, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, sussistesse un rischio di confusione tra il marchio richiesto denominativo CODE-X e i marchi anteriori denominativo e figurativo Cody’s, tenuto conto del livello di attenzione del pubblico di riferimento, della somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni e del carattere distintivo del marchio anteriore.

Principio di diritto

Nel valutare il rischio di confusione tra i segni CODE-X e Cody’s per prodotti della classe 32, il Tribunale ha affermato che il pubblico di riferimento è il consumatore medio, con livello di attenzione medio, e che i segni presentano solo una somiglianza visiva debole o al più media, una somiglianza fonetica media e una differenza concettuale chiaramente percepibile. Tale differenza concettuale neutralizza le somiglianze visive e fonetiche; pertanto non sussiste rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, né per il marchio denominativo anteriore né per i marchi figurativi anteriori, e l’opposizione va respinta.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio dell’Unione europea CODE-X e opposizione fondata sui marchi anteriori Cody’s

La pronuncia riguarda un ricorso dinanzi al Tribunale contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione. Oggetto del contenzioso è la domanda di registrazione del marchio denominativo CODE-X per prodotti della classe 32 e la sua eventuale interferenza con marchi anteriori denominativo e figurativo Cody’s.

Fatti e procedimento amministrativo

Ancor Group GmbH aveva depositato il 30 aprile 2018 una domanda di marchio dell’Unione europea per il segno denominativo CODE-X, destinato a bevande analcoliche, bevande energetiche e prodotti affini della classe 32. Cody’s Drinks International GmbH aveva proposto opposizione fondandosi su:

  • un marchio tedesco denominativo Cody’s;
  • un marchio tedesco figurativo Cody’s;
  • una registrazione internazionale che designava l’Unione europea del medesimo marchio figurativo.

L’opposizione era basata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, cioè sul rischio di confusione. La divisione di opposizione aveva respinto integralmente l’opposizione, ma la commissione di ricorso aveva accolto il gravame dell’opponente, ritenendo sussistente il rischio di confusione.

Questioni esaminate dal Tribunale

La ricorrente deduceva un motivo unico di ricorso, sostenendo che la commissione di ricorso aveva violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. In particolare, contestava:

  • la valutazione del livello di attenzione del pubblico di riferimento;
  • l’apprezzamento della somiglianza visiva e fonetica dei segni;
  • il mancato rilievo attribuito alla differenza concettuale;
  • l’estensione del ragionamento ai marchi figurativi anteriori.

Quadro normativo e criteri applicati

Il Tribunale richiama il criterio consolidato secondo cui il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi. Il pubblico di riferimento è il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. La percezione del consumatore medio è decisiva, poiché egli normalmente percepisce il marchio come un tutto e non ne analizza minuziosamente i dettagli.

Pubblico di riferimento e natura dei prodotti

Il Tribunale osserva che i prodotti in questione sono prodotti di consumo quotidiano destinati al grande pubblico tedesco. Pur trattandosi di beni che possono essere ordinati anche in bar o ristoranti, essi sono altresì venduti in supermercati e altri punti vendita al dettaglio, dove il consumatore li sceglie visivamente sugli scaffali. Per questo motivo, il livello di attenzione corretto è quello medio, e non un livello inferiore alla media come ritenuto dalla commissione di ricorso.

Confronto visivo dei segni

Sul piano visivo, il Tribunale rileva che CODE-X e Cody’s condividono solo l’elemento iniziale "cod", ma divergono nelle ultime lettere e nella punteggiatura: trattino nel marchio richiesto, apostrofo nel marchio anteriore. Trattandosi di segni brevi, anche differenze apparentemente minime assumono rilievo maggiore. Il trattino fa percepire CODE-X come composto da due elementi distinti, mentre l’apostrofo in Cody’s richiama il possessivo di un nome proprio. La conclusione è che i segni sono solo debolmente, se non mediamente, simili visivamente, e non presentano una somiglianza superiore alla media.

Confronto fonetico dei segni

Sul piano fonetico, i segni condividono le tre lettere iniziali "c", "o" e "d", ma divergono nella parte finale e nella struttura ritmica. Il trattino del marchio richiesto induce una cesura sillabica, mentre l’apostrofo del marchio anteriore non incide sulla pronuncia. Il Tribunale ritiene dunque che la somiglianza fonetica sia solo media, non elevata, come aveva ritenuto la commissione di ricorso.

Confronto concettuale e neutralizzazione

Sul piano concettuale, i segni evocano significati diversi e direttamente comprensibili per il pubblico di riferimento: Cody’s è percepito come riferimento al possessivo del nome proprio Cody; CODE-X è percepito come combinazione che rimanda a un "codice" o a un sistema di segni, con l’elemento "-x" potenzialmente riferibile a una variabile o a un segno di incognito. Poiché almeno uno dei segni ha un significato chiaro e determinato, la differenza concettuale neutralizza le somiglianze visive e fonetiche.

Valutazione globale del rischio di confusione

Considerando:

  • livello di attenzione medio del pubblico;
  • identità o elevata somiglianza dei prodotti;
  • somiglianza visiva solo debole o al massimo media;
  • somiglianza fonetica media;
  • differenza concettuale netta;

il Tribunale esclude che il pubblico possa ritenere i prodotti provenienti dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Ne consegue l’assenza di rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

Marchi figurativi anteriori

Quanto ai marchi figurativi anteriori, la commissione di ricorso aveva esteso la conclusione sul rischio di confusione sulla base della coincidenza dell’elemento denominativo. Il Tribunale rileva però che gli elementi figurativi aggiuntivi — un carattere tipografico bianco leggermente stilizzato e un parallelogramma rosso — differenziano ulteriormente i segni e rafforzano l’esclusione del rischio di confusione.

Dispositivo e potere di riforma

Il Tribunale:

  • annulla la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 febbraio 2021;
  • respinge l’opposizione proposta da Cody’s Drinks International GmbH;
  • condanna l’EUIPO alle spese.

Precisa inoltre che, sussistendo gli elementi necessari, può esercitare il potere di riforma ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, adottando la decisione che la commissione di ricorso avrebbe dovuto prendere.

Principio ricavabile

In materia di opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, una somiglianza solo debole o media sul piano visivo e media su quello fonetico può essere neutralizzata da una differenza concettuale chiaramente percepibile dal pubblico di riferimento, soprattutto quando i segni sono brevi e i prodotti, pur identici o simili, sono acquistati anche visivamente nei normali canali di commercializzazione.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusionediritto dei segni distintiviprodotti alimentari e bevande

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