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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13194/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha rettificato in aumento il reddito d'impresa di una società per l'anno 2005, contestando l'inerenza di costi sostenuti per l'acquisto di supporti informatici contenenti piani operativi di fabbricazione e procedure esecutive relative alla produzione di travi saldate. Secondo l'Amministrazione, tali costi non erano deducibili perché la società svolgeva solo attività di commercializzazione del prodotto finito, non disponeva dei macchinari e del personale tecnico necessari e la lavorazione era effettuata da una società controllata. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva confermato. In Cassazione l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso con due motivi avverso la sentenza regionale, ma la contribuente ha poi depositato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018, con allegata quietanza di pagamento della prima rata, chiedendo la cessazione della materia del contendere; non essendo stato depositato alcun diniego dell'Ufficio, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'avvenuta definizione agevolata della controversia da parte della contribuente ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018 e, in assenza di diniego dell'Agenzia delle entrate, ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre disposto che le spese del processo estinto restino a carico della parte che le ha anticipate, richiamando la disciplina speciale della definizione agevolata, e ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato quale rito camerale applicabile al ricorso per cassazione.

  • art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    Costituisce la base della definizione agevolata che ha determinato l'estinzione del giudizio.

  • art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.

Massime di principio

  • La presentazione e l'efficacia della domanda di definizione agevolata della lite tributaria, accompagnata dalla prova del pagamento richiesto e in assenza di diniego dell'Amministrazione, comportano l'estinzione del giudizio pendente.
  • Quando il giudizio si estingue per definizione agevolata, le spese restano disciplinate dalla norma speciale e sono poste a carico della parte che le ha anticipate.
  • L'estinzione del processo per definizione agevolata esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, non essendo configurabile una soccombenza nel merito

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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