Sentenza n. 1734/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Lavoro, n. 273/2026, che aveva riconosciuto il diritto all’accredito della Carta del docente per l’anno scolastico 2021/2022
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Lavoro, del 12 febbraio 2026, depositata lo stesso giorno e notificata il 18 febbraio 2026. Il giudicato aveva riconosciuto anche ai docenti assunti a tempo determinato con contratto annuale o equiparato il diritto alla Carta del docente del valore di 500 euro annui e, nella fattispecie, il diritto della ricorrente per l’anno scolastico 2021/2022, ordinando al Ministero l’accredito delle somme dovute e ponendo a suo carico metà delle spese di lite, liquidate in complessivi 1.100 euro oltre accessori. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 26 giugno 2026 e depositato il 3 luglio 2026. Il Ministero ha eccepito di avere già eseguito il giudicato, documentando l’accredito del 22 aprile 2026; la ricorrente ha preso atto dell’avvenuto pagamento e chiesto il passaggio in decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per originaria carenza di interesse: il Ministero aveva accreditato le somme dovute il 22 aprile 2026, prima della notifica e dell’instaurazione del giudizio di ottemperanza, sicché la ricorrente aveva già conseguito il bene della vita richiesto. Il Collegio aveva previamente segnalato alle parti il profilo di inammissibilità ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in 300 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
alla camera di consiglio del 7 ottobre 2026, il Collegio - previo avviso alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a. di un profilo di inammissibilità del ricorso in quanto proposto successivamente alla esecuzione della sentenza del Giudice, e sentita l’Avvocatura sul punto, la quale ha insistito sulle spese - ha disposto il passaggio in decisione della causa;
La disposizione è applicata per sottoporre previamente alle parti il profilo di inammissibilità rilevato d’ufficio, consentendo loro di interloquire prima della decisione.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è inammissibile per originaria carenza di interesse quando l’amministrazione abbia integralmente eseguito il giudicato e il ricorrente abbia già conseguito il bene della vita prima dell’instaurazione del giudizio.
Come è indicizzato
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