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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12177/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di conferma della condanna (tribunale di Pesaro) per il reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada: l'imputato avrebbe circolato alla guida di un autocarro causando un incidente, apparendo in stato di alterazione per ebbrezza e rifiutandosi di sottoporsi ad accertamenti. Il ricorrente censura principalmente il diniego della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità (LPU) ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p. e dell'art. 186, comma 9-bis c.d.s., sostenendo violazioni di legge, carenza di motivazione e omesso esame delle norme richiamate (tra cui artt. 20-bis c.p., 124,125,177 ss,192 c.p.p., art.133 c.p. e disposizioni della legge 689/1981), nonché la non corretta valutazione comparata degli istituti di LPU alla luce della riforma "Cartabia".

La decisione

La Corte (Cassazione) ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto l'atto di impugnazione poco chiaro, generico e non articolato nei punti essenziali; ha confermato che la Corte d'Appello ha motivato congruamente il diniego della sostituzione della pena con LPU sulla base della gravità oggettiva della vicenda e della personalità negativa del reo (pregresse condanne, già beneficiato in passato della sostituzione per analogo reato), applicando correttamente l'art. 186, comma 9-bis c.d.s.. Ha inoltre precisato che le censure sollevate attengono in buona parte a valutazioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità ove non adeguatamente dedotte; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Ha osservato infine che, nonostante la dichiarazione di inammissibilità, il termine di prescrizione non era ancora decorso.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada comma 7

    Norma sostanziale sanzionatoria contestata: guida in stato di ebbrezza con conseguenze (incidente) e rifiuto di accertamenti; base della condanna del ricorrente.

  • art. 186 cod. strada comma 9-bis

    Prevede limiti all'ulteriore concessione di misure sostitutive (LPU) per chi abbia già beneficiato di tale sostituzione per analoga contravvenzione; la Corte l'ha ritenuta applicabile per impedire una nuova sostituzione.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale sulla sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità; la Corte d'Appello ha valutato che sussistessero ostacoli oggettivi e soggettivi alla concessione, giustificando il diniego.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sul trattamento della pena (individualizzazione e finalità); citata dal ricorrente in relazione all'adeguatezza della pena sostitutiva ma la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente e congrua.

  • artt. 53, 56-bis, 58 legge 689/1981

    Richiamate dal ricorrente in ordine a impedimenti soggettivi a benefici penali; la Corte ha ritenuto che le argomentazioni non mutassero la valutazione di fatto già effettuata dagli organi di merito.

  • art. 20-bis cod. pen. e altri riferimenti procedurali (artt. 124,125,177 ss,192 c.p.p.)

    Norme richiamate dal ricorrente per contestare la motivazione e il procedimento; la Corte ha giudicato le censure generiche o attinenti a valutazioni di fatto non adeguatamente dedotte in cassazione.

Massime di principio

  • La sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità può essere negata quando vi siano elementi di gravità oggettiva del fatto e una valutazione negativa della personalità del reo (es. pregresse condanne), tenendo conto anche di precedenti concessioni del medesimo beneficio.
  • L'art. 186 comma 9-bis c.d.s. può ostare a ulteriori benefici quando il soggetto abbia già usufruito della sostituzione per analoga contravvenzione; la precedente fruizione è un elemento ostativo rilevante.
  • In sede di legittimità la Cassazione richiede motivi di impugnazione chiari, specifici e ben articolati: censure generiche, ridondanti o che non distinguono profili di fatto da profili di diritto sono spesso dichiarate inammissibili.
  • Le questioni che attengono principalmente alla valutazione del fatto e della personalità del reo sono difficilmente sindacabili dalla Corte di cassazione se il giudice di merito ha dato motivazione logica e coerente.
  • Lamentare la non conformità alla finalità di rieducazione di una pena sostitutiva richiede che il ricorrente indichi in modo puntuale le ragioni normative e probatorie per cui la motivazione svolta sarebbe insufficiente o contradittoria.
  • Quando si impugna per vizio di motivazione è necessario indicare con precisione i passaggi logici mancanti o errati; mera discrepanza interpretativa rispetto a scelte di merito non basta per ottenere l'accoglimento.

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