Cassazione Penale, Sentenza n. 32010/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che revocava la detenzione domiciliare e dichiarava inammissibile l'affidamento in prova. Il ricorrente lamentava che il Tribunale non avesse considerato le produzioni difensive che avrebbero dimostrato la sua estraneità alla compravendita di autovetture e ai messaggi minatori via WhatsApp, nonché la sua estraneità alla querela presentata da Greta Robecchi e l'erronea riutilizzazione di fatti già trattati in altro procedimento (richiesta di applicazione del ne bis in idem). Contestava inoltre l'affermazione circa un carico pendente per fatti del 2021.
La decisione
Rigetto del ricorso. La Corte ha confermato la legittimità della revoca della misura alternativa operata dal Tribunale di sorveglianza, ritenendo che il giudice di sorveglianza possa compiere una valutazione autonoma sulla rilevanza penale delle condotte poste in essere durante l'esecuzione della pena, senza essere vincolato dall'esito dei relativi procedimenti penali. La Corte ha ritenuto le produzioni difensive frammentarie e non idonee a sovvertire la valutazione del Tribunale, che aveva esaminato le notizie di reato nella loro completezza e aveva preso in considerazione precedenti revoche di misure alternative, ricostruendo una valutazione complessiva di inaffidabilità del detenuto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Sez. 1, n. 18351 del 29/02/2024, Rv. 286262
Stabilisce che, ai fini della revoca di una misura alternativa per condotte rilevanti durante l'esecuzione, il giudice di sorveglianza compie una valutazione autonoma rispetto al giudice della cognizione, salvo l'accertamento dell'insussistenza del fatto o della mancata commissione da parte dell'istante.
Sez. 1, n. 41796 del 09/09/2021, Rv. 282153
Afferma che, in tema di detenzione domiciliare, il giudice di sorveglianza non è obbligato ad attendere l'esito di eventuali procedimenti penali instaurati per i comportamenti contestati; non sussiste pregiudizialità tra l'esito dei procedimenti e la valutazione sulla compatibilità dei comportamenti con la misura alternativa.
Massime di principio
- Il giudice di sorveglianza può revocare una misura alternativa anche se sui medesimi fatti pendono procedimenti penali: non è necessario attendere l'esito di tali procedimenti.
- La valutazione del giudice di sorveglianza è autonoma rispetto a quella del giudice della cognizione; il ricorrente può contrastare tale valutazione solo dimostrando l'insussistenza del fatto o la propria non responsabilità con prove complete e coerenti.
- Produzioni difensive frammentarie o incomplete difficilmente sono idonee a ribaltare la valutazione del Tribunale di sorveglianza; è quindi fondamentale presentare documentazione esaustiva e tempestiva.
- Precedenti revoche di misure alternative e comportamenti reiterati costituiscono un elemento valutabile dal Tribunale per considerare il detenuto inaffidabile e giustificare la revoca.
- La censura basata sul ne bis in idem in sede di sorveglianza ha un rilievo limitato quando la questione riguarda la compatibilità dei comportamenti con la misura: occorre distinguere la valutazione cautelare/di affidabilità dalla valutazione di responsabilità penale definitiva.
- È possibile chiedere la riconsiderazione delle scelte di sorveglianza nelle sedi competenti (es. incidente di esecuzione o nuovo giudizio) fornendo elementi probatori completi e nuovi atti che provino l'insussistenza dei fatti.
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