Cassazione Civile, Ordinanza n. 31453/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal passaggio di una banca cooperativa in crisi a un altro istituto di credito e dalla successiva sottoscrizione, da parte di alcuni dipendenti, di accordi individuali di cessione del contratto ex art. 1406 c.c. La Corte d'appello aveva ritenuto che tale passaggio integrasse un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., con conseguente irrilevanza degli accordi individuali e permanenza dei rapporti di lavoro alle condizioni originarie. La banca cessionaria ha impugnato tale decisione con sei motivi: ha sostenuto, anzitutto, che il termine decadenziale dell'art. 32 L. 183/2010 dovesse applicarsi anche all'azione del lavoratore volta a ottenere l'accertamento del proprio inserimento nella platea dei dipendenti trasferiti; ha poi contestato l'accertamento del trasferimento d'azienda e la ritenuta esistenza di condotte fraudolente in difetto di prova; ha dedotto che mancava un requisito essenziale del trasferimento, perché la cedente, al momento del passaggio, era priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria; ha invocato la possibilità di derogare all'art. 2112 c.c. per effetto dell'art. 47 L. 428/1990, dell'art. 22 del c.c.n.l. di settore e dell'art. 8 L. 148/2011, trattandosi di crisi aziendale e occupazionale; infine ha sostenuto la validità degli accordi individuali di conciliazione e la loro compatibilità con la cessione ex art. 1406 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'azione del lavoratore diretta a far accertare la prosecuzione del rapporto alle dipendenze del cessionario in caso di trasferimento d'azienda non è soggetta ai termini di decadenza dell'art. 32 L. 183/2010. Ha inoltre ritenuto che i motivi di ricorso, nella parte in cui contestavano la qualificazione dell'operazione come trasferimento d'azienda, fossero in parte inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito e in parte infondati, essendo stato accertato che era avvenuto un trasferimento di un complesso aziendale e non una mera cessione di attività e passività. La Corte ha escluso che l'assenza o la revoca dell'autorizzazione bancaria in capo alla cedente impedisse la configurabilità del trasferimento d'azienda, rilevando che l'autorizzazione amministrativa non è un bene trasferibile né un elemento costitutivo dell'azienda bancaria. Ha infine confermato la nullità degli accordi individuali di conciliazione e cessione del contratto, poiché contrastanti con la disciplina imperativa dell'art. 2112 c.c. e fondati su un presupposto erroneo, cioè l'insussistenza del trasferimento d'azienda. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1406 c.c.
Gli accordi individuali di cessione del contratto non possono prevalere sulla disciplina imperativa del trasferimento d'azienda quando ricorra l'art. 2112 c.c.; in tale ipotesi, se contrastanti con la norma inderogabile e fondati su un presupposto erroneo, sono inefficaci/nulli.
art. 2112 c.c.
La Corte ribadisce che, quando si accerta un effettivo trasferimento di azienda o di ramo, i rapporti di lavoro proseguono automaticamente alle dipendenze del cessionario e le condizioni di lavoro restano ferme salvo deroghe consentite dalla legge.
art. 32, comma 4, lett. c), legge n. 183 del 2010
Il termine decadenziale si applica ai provvedimenti datoriali impugnati dal lavoratore; non si applica all'azione con cui il dipendente chiede l'accertamento della continuità del rapporto con il cessionario in caso di trasferimento d'azienda.
art. 32, comma 4, lett. d), legge n. 183 del 2010
Norma di chiusura eccezionale, non estensibile alla fattispecie di trasferimento d'azienda già ricompresa nella lettera precedente.
art. 115 c.p.c.
La doglianza sulla valutazione delle prove è stata ritenuta inammissibile nella parte in cui mirava a una nuova lettura del merito.
art. 2697 c.c.
La censura sull'asserita mancanza di prova della condotta fraudolenta è stata respinta perché diretta a contestare l'accertamento di merito.
art. 47 della legge n. 428 del 1990
Le deroghe all'art. 2112 c.c. presuppongono un accordo collettivo validamente concluso con le organizzazioni sindacali; in difetto, non possono operare.
art. 22 del c.c.n.l. 21.12.2012 per i dipendenti delle BCC/CRA
La procedura sindacale di settore non è stata ritenuta equivalente, nel caso concreto, alle garanzie previste dall'art. 47 L. 428/1990, né idonea a derogare validamente all'art. 2112 c.c.
art. 8, comma 1, legge n. 148 del 2011
La materia del trasferimento d'azienda non rientra tra gli ambiti derogabili tramite contratti di prossimità; la censura della banca non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.
artt. 2113 c.c.
Gli accordi individuali di rinuncia o conciliazione che incidano su diritti futuri e si pongano in contrasto con una norma imperativa sono inefficaci/nulli.
d.lgs. n. 385 del 1993, art. 14
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria deve essere propria del soggetto che intende operare e non è trasferibile insieme al compendio aziendale.
d.lgs. n. 385 del 1993, artt. 70 e ss.
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla crisi e alla liquidazione dell'ente cedente, ma non ritenuti decisivi per escludere il trasferimento d'azienda.
d.lgs. n. 385 del 1993, artt. 80 e ss.
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla crisi e alla liquidazione dell'ente cedente, ma non ritenuti decisivi per escludere il trasferimento d'azienda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Nelle controversie relative al trasferimento d'azienda, la domanda del lavoratore volta ad accertare la prosecuzione del rapporto alle dipendenze del cessionario non è soggetta ai termini decadenziali previsti per l'impugnazione dei singoli atti datoriali.
- Se il giudice di merito accerta che è stato trasferito un complesso aziendale autonomo, e non una mera cessione di attività e passività, tale accertamento non è sindacabile in cassazione sotto forma di richiesta di nuova valutazione del merito.
- L'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività bancaria non è un bene trasferibile né un elemento costitutivo dell'azienda bancaria ai fini dell'art. 2112 c.c.; la sua assenza in capo alla cedente non esclude di per sé il trasferimento d'azienda.
- Le deroghe alla disciplina inderogabile del trasferimento d'azienda richiedono il rispetto delle procedure e degli accordi collettivi previsti dalla legge; in mancanza di un valido accordo collettivo, non possono operare accordi individuali o pattuizioni di segno contrario.
- Gli accordi individuali di cessione del contratto o di conciliazione che presuppongano l'inesistenza del trasferimento d'azienda e comportino rinunce a diritti futuri sono incompatibili con la disciplina imperativa dell'art. 2112 c.c. e non possono paralizzare la continuità del rapporto di lavoro.
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