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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50498/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce che ha rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo della struttura turistico-ristorativa "L'Approdo di Enea" per opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico senza permesso di costruire e senza autorizzazione paesaggistica. Il ricorrente deduce: (1) inesistenza del fumus commissi delicti perché la struttura sarebbe stata storicamente esistente, progressivamente trasformata ma sempre precaria e amovibile, con presentazione di SCIA e successivi pareri favorevoli e lavori di rimessa in conformità; rilievo di affidamento sull'operato dell'ente e richiamo all'art. 5 cod.pen. (secondo la pronuncia Corte cost. n.364/1988); (2) errata valutazione del periculum in mora: la motivazione del tribunale avrebbe operato per automatismo tra utilizzo del manufatto e compromissione del vincolo, ignorando la relazione geologica che attesterebbe la stabilità del versante e l'assenza di rischio aggiuntivo.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. In via preliminare è stata rilevata la mancanza di procura speciale valida per il grado di impugnazione: la procura agli atti risultava conferita all'avv. R.L. Corvaglia solo per il riesame (art. 324 c.p.p.) e non per il giudizio di legittimità, con conseguente inammissibilità quand'anche il ricorso fosse relativo a interessi meramente civilistici del terzo. Sotto il merito, le censure erano prevalentemente di natura fattuale e non hanno dimostrato vizi di diritto o una motivazione apparente del provvedimento impugnato; il Tribunale aveva motivato in modo congruo la sussistenza del fumus (opera ampliata e ancorata, diversa dal titolo del 2000) e del periculum in mora (elevato impatto ambientale, aumento del carico urbanistico, rischio geologico/idraulico aggravato dagli eventi del 2021). Pertanto il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 324 cod.proc.pen.

    Norma richiamata come titolo dell'impugnazione in sede di riesame; la procura speciale agli atti era stata conferita esclusivamente per il rito di riesame previsto dall'art. 324 c.p.p., per cui non valeva per il giudizio di cassazione

  • art. 44 lett. c) d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)

    Violazione contestata: realizzazione di opere edilizie in assenza di permesso di costruire; il tribunale ha ritenuto sussistere il fumus commissi delicti per interventi di ampliamento non autorizzati

  • art. 181 comma 1 d.lvo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

    Violazione contestata: mancata autorizzazione paesaggistica per opere in zona vincolata; il tribunale ha ritenuto che l'autorizzazione del 2000 fosse decaduta e che le opere attuali richiedessero nuovo titolo

  • art. 100 cod.proc.pen.

    Prevede l'obbligo di procura speciale per i soggetti che non siano l'indagato/imputato; la Corte ha applicato il principio che il terzo interessato deve munirsi di procura agli atti per stare in giudizio e impugnare

  • art. 325 cod.proc.pen.

    Limiti del sindacato in cassazione su provvedimenti cautelari reali: controllo consentito solo per errori di diritto e vizi gravi della motivazione; la Corte ha ritenuto che le censure del ricorrente fossero in massima parte ricostruzioni fattuali non idonee a fondare la cassazione

  • art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 125 comma 3 cod.proc.pen.

    Richiamati come limiti formali dei motivi di ricorso in cassazione (contenuto e prospettazione delle censure); la Corte ha valutato che i motivi non rispettavano il requisito di focalizzazione di illegittimità di diritto

  • art. 173 disp.att. cod.proc.pen.

    Limiti alla formulazione dei motivi di cassazione da parte dell'indagato: il ricorso era formulato entro i limiti detti ma, comunque, è stato ritenuto inammissibile per altre ragioni procedurali e di merito

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente

  • Riferimenti costituzionali e giurisprudenziali (Corte cost. n. 186/2000; Corte cost. n. 364/1988)

    Citazioni utilizzate: la prima (n.186/2000) è richiamata in relazione al regime sanzionatorio pecuniario (Cassa delle Ammende); la seconda (n.364/1988) è invocata dal ricorrente sul tema della colpevolezza/affidamento, ma la Corte di legittimità non ha ritenuto applicabile l'argomento in presenza degli elementi probatori del caso

Massime di principio

  • Quando l'impugnazione è proposta da un soggetto terzo rispetto all'indagato (interesse civilistico), è necessario conferire al difensore una procura speciale che esplicitamente copra il grado di giudizio oggetto dell'impugnazione; la procura limitata a un solo grado non vale per altri gradi.
  • In cassazione contro provvedimenti cautelari reali il sindacato è ristretto: non è possibile ottenere l'annullamento riformulando una diversa ricostruzione dei fatti; occorre dimostrare violazioni di legge o vizi di motivazione tali da rendere il provvedimento incomprensibile o privo dei minimi requisiti logici.
  • La qualificazione della struttura come "precaria" o "amovibile" è cruciale: la semplice affermazione di precarietà non prevale se il giudice di merito, sulla base di sopralluoghi, atti e precedenti pronunce amministrative, ritiene che la struttura sia ancorata e diversa dal titolo edilizio originario.
  • La decadenza/inefficacia di autorizzazioni pregresse comporta l'obbligo di ottenere nuovi titoli (permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica) quando le opere risultano ampliate o cambiate nella configurazione, dimensione, sagoma o destinazione d'uso.
  • La SCIA e i successivi lavori non sanano automaticamente abusi precedenti: se gli interventi costituiscono prosecuzione o ripresa di opere abusive, sussiste il fumus commissi delicti.
  • La valutazione del periculum in mora in materie paesaggistiche e geologiche può legittimamente fondarsi su considerazioni di impatto ambientale e rischio locale (es. falesie, eventi alluvionali recenti); critiche sulla valutazione tecnica richiedono prova di errori di diritto o di motivazione apparente per essere accolte in sede di legittimità.
  • Per impugnare efficacemente un provvedimento cautelare nei gradi superiori è necessario articolare motivi di diritto specifici (violazione di norme, carenza assoluta di motivazione) e non limitarsi a rilevare fatti o produrre una diversa perizia senza inquadrare il vizio giuridico contestato.

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