Cassazione Penale, Ordinanza n. 13261/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata proveniva dalla Corte di appello di Roma, che aveva definito il giudizio con concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., in parziale riforma della decisione del Tribunale, rideterminando la pena in anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per un reato in materia di stupefacenti. L'imputato, tramite difensore, proponeva ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: mancanza e contraddittorietà della motivazione quanto alla ritenuta impossibilità di pervenire alla sua assoluzione, quindi contestando il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto il motivo non consentito nel perimetro del ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., in quanto non attinente alla formazione del consenso sul concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione, né alla sola illegalità della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, contro una sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., sono ammissibili soltanto censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sul contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo; sono invece inammissibili doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e a vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Ha inoltre affermato che il concordato in appello ha un ambito di controllo più ristretto rispetto al patteggiamento e che l'unica ipotesi di intervento officioso è l'illegalità della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
disciplina il concordato in appello; il ricorso per cassazione contro la relativa sentenza è limitato a censure sulla formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero, sul contenuto difforme della decisione e sull'eventuale illegalità della pena.
art. 129 c.p.p.
la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile con ricorso per cassazione contro sentenza resa a seguito di concordato in appello, salvo il diverso tema dell'illegalità della pena.
art. 444 c.p.p.
richiamato per il raffronto con il patteggiamento, istituto che ha ambito diverso e più ampio rispetto al concordato in appello, poiché investe anche i termini dell'accusa.
art. 448-bis c.p.p.
menzionato per sottolineare che le ipotesi di annullamento sono più ampie nel patteggiamento rispetto al concordato in appello.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità.
Massime di principio
- Avverso una sentenza emessa a seguito di concordato in appello sono deducibili in cassazione soltanto vizi che incidano sulla validità del consenso delle parti, sul consenso del pubblico ministero o sulla corrispondenza tra accordo e decisione, non già censure che ripropongano motivi rinunciati o contestino il merito della responsabilità.
- La mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è, di regola, motivo ammissibile di ricorso contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., salvo che la questione si traduca in un vizio di illegalità della pena rilevabile d'ufficio.
- Nel concordato in appello il controllo di legittimità è più ristretto rispetto al patteggiamento: l'annullamento rileva essenzialmente solo nei casi di pena illegale, quando la sanzione sia fuori dai limiti legali o diversa da quella prevista dalla legge.
- Quando il ricorso è inammissibile per motivo non consentito, la Corte può dichiararlo senza formalità e applicare automaticamente le conseguenze economiche previste, inclusa la condanna alle spese e al pagamento alla Cassa delle ammende.
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