Cassazione Civile, Ordinanza n. 08941/2026 del 09/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta per far dichiarare inefficace nei confronti del creditore la compravendita del 22 dicembre 2015 con cui il debitore aveva ceduto a un terzo un immobile sito in Verona per euro 150.000. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d'appello aveva confermato il rigetto, escludendo la prova dei presupposti dell'azione pauliana, in particolare la scientia damni del terzo acquirente. In cassazione la società cessionaria del credito ha impugnato la sentenza con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2901 c.c. per aver negato rilievo presuntivo a un asserito stretto rapporto familiare tra alienante e acquirente e alle modalità di pagamento del prezzo; 2) omesso esame di un fatto decisivo circa la dedotta parentela di nonno e nipote tra venditore e compratore; 3) omesso esame delle modalità di pagamento del prezzo, con richiamo anche all'art. 67 l.fall. e a un asserito intervento della moglie del venditore e di familiari dell'acquirente; 4) violazione dell'art. 1345 c.c. per la ritenuta irrilevanza dei motivi che avrebbero indotto l'acquirente all'acquisto, sostenendo che tali motivi sarebbero stati valorizzabili ai fini della prova della scientia damni. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, perché miravano in sostanza a una rivalutazione del merito e a prospettare un terzo grado di giudizio; ha inoltre osservato che la pretesa parentela invocata non sussisteva nei termini allegati e che, in ogni caso, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non era deducibile a fronte della conformità delle decisioni di merito. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente articolati come violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi, sollecitassero in realtà una nuova valutazione del materiale istruttorio e degli accertamenti di fatto già compiuti nei gradi di merito. Ha escluso la pertinenza dei richiami normativi invocati in alcune censure rispetto alla fattispecie, ricondotta invece all'art. 2901 c.c. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente e al pagamento della somma di euro 6.000,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c., nonché all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
È la norma correttamente applicabile all'azione revocatoria ordinaria; la Corte richiama la fattispecie come quella in cui si collocano gli accertamenti di merito sulla scientia damni del terzo acquirente.
art. 2929 c.c.
Il richiamo operato dalla ricorrente è stato ritenuto non pertinente rispetto alla ricostruzione fattuale e alla disciplina dell'azione pauliana.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La censura per violazione di legge non può essere usata per veicolare una richiesta di diversa ricostruzione dei fatti o di rivalutazione delle prove.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatto decisivo non era deducibile nel caso, anche per la conformità degli esiti dei due gradi di merito.
art. 67 l.fall.
Il richiamo è stato ritenuto inconferente rispetto alla controversia, che riguardava una revocatoria ordinaria e non una fattispecie fallimentare.
art. 1345 c.c.
I motivi illeciti del negozio sono stati richiamati in modo non pertinente; la Corte ha osservato che il ricorso cercava in realtà di contestare un accertamento fattuale sulla scientia damni.
art. 96, 3° co., c.p.c.
La Corte ha applicato la condanna per responsabilità aggravata, ravvisandone i presupposti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di revocatoria ordinaria, la prova della scientia damni del terzo acquirente è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione degli indizi e delle risultanze istruttorie.
- Il motivo di ricorso formalmente prospettato come violazione di legge è inammissibile quando, sotto tale veste, mira soltanto a contestare l'accertamento fattuale compiuto nei gradi di merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile se il ricorso pretende in realtà di ottenere una rilettura complessiva delle prove o di fatti già considerati dal giudice di merito, specie in presenza di decisioni conformi nei due gradi.
- Il richiamo a norme non pertinenti alla fattispecie concreta non può supplire alla mancanza di un effettivo errore di diritto della sentenza impugnata.
- In tema di revocatoria ordinaria, la mera allegazione di un rapporto personale o familiare tra le parti dell'atto non basta di per sé a fondare l'annullamento della decisione di merito, se il giudice ha escluso in fatto la ricorrenza dei presupposti della scientia damni.
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