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Sentenza

Sentenza n. 262/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione terza), n. 3535/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202400188

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 3535/2023, che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento regionale di irrogazione di una sanzione pecuniaria paesaggistica di € 7.676,49 ai sensi dell’art. 167 d.lgs. 42/2004

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR deducendo, con un unico motivo articolato, violazione e falsa applicazione dell’art. 167 d.lgs. 42/2004 in relazione all’art. 159 dello stesso decreto, all’art. 1 l. 689/1981 e all’art. 11 delle preleggi; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta e violazione del principio di proporzionalità; violazione del legittimo affidamento. Ha sostenuto che l’intervento abusivo, realizzato in epoca risalente e oggetto di pareri favorevoli delle Soprintendenze nel 1982 e nel 1993, avrebbe dovuto essere assoggettato alla disciplina allora vigente, ossia all’art. 15 l. 1497/1939, e non agli artt. 146 e 167 d.lgs. 42/2004, ritenuti più gravosi. Ha inoltre contestato la quantificazione dell’indennità, affermando che i parametri utilizzati erano ignoti e non vigenti al tempo dell’abuso, che non erano comprensibili i criteri per il calcolo del danno paesaggistico e del profitto conseguito e che non risultava considerato il costo delle opere prescritte. Infine, ha lamentato che il TAR non avesse esaminato gli errori di calcolo indicati in una memoria depositata nel primo grado. L’appello riproduceva in larga parte il ricorso di primo grado e non confutava specificamente la motivazione della sentenza appellata.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. In via preliminare ha richiamato l’art. 101, comma 1, c.p.a., rilevando che l’appello deve contenere specifiche censure contro i capi della sentenza e non può consistere nella mera riproposizione dei motivi di primo grado, dovendo svolgere una critica puntuale della motivazione impugnata. Nel merito, ha ritenuto infondata la censura relativa all’applicazione della disciplina sopravvenuta. Le norme succedutesi nel tempo in materia di tutela paesaggistica sono state considerate in continuità, poiché hanno sempre previsto la sanzione pecuniaria quale alternativa alla rimessione in pristino. La sanzione di cui all’art. 167 d.lgs. 42/2004 è stata qualificata come misura riparatoria, alternativa al ripristino, e non come sanzione amministrativa pecuniaria pura soggetta alla disciplina generale della l. 689/1981. L’illecito paesaggistico ha natura permanente e il potere sanzionatorio può essere esercitato finché l’illecito permane, cessando soltanto con la rimessione in pristino o con il pagamento della sanzione. Di conseguenza, l’importo doveva essere determinato secondo la disciplina vigente al momento dell’adozione del provvedimento, in applicazione del principio tempus regit actum. I pareri favorevoli del 1982 e del 1993 non avevano definito integralmente il procedimento, poiché il parere del 1993 subordinava il mantenimento dell’opera al pagamento dell’indennità, da quantificare successivamente. È stata respinta anche la contestazione della motivazione e della quantificazione: il provvedimento richiamava per relationem la perizia di stima, nella quale erano stati valutati sia il danno sia il profitto, assumendo il maggiore dei due importi secondo l’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004. La perizia era stata comunque depositata nel giudizio di primo grado, consentendo al ricorrente di contestarla mediante motivi aggiunti. La doglianza relativa agli errori di calcolo è stata ritenuta nuova, perché non proposta con motivi aggiunti dopo il deposito della perizia, e comunque non esaminabile per la prima volta in appello ai sensi dell’art. 104, comma 1, c.p.a. Eventuali atti o condotte sopravvenuti del Comune non incidevano sulla legittimità del provvedimento, da valutarsi in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione. L’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 1, c.p.a.

    le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata

    L’appello deve contenere una critica specifica della motivazione e dei capi della sentenza impugnata; la mera riproposizione dei motivi di primo grado non è sufficiente e determina l’inammissibilità delle relative censure.

  • art. 104, comma 1, c.p.a.

    Vieta la proposizione per la prima volta in appello di nuove domande e nuove censure non dedotte nel giudizio di primo grado.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    Prevede, in materia di interventi paesaggisticamente abusivi, una sanzione pecuniaria riparatoria alternativa alla rimessione in pristino; la compatibilità paesaggistica non può essere accertata per opere che abbiano creato o incrementato superfici utili o volumi.

  • art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004

    La somma dovuta è determinata in misura equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.

  • art. 159 d.lgs. 42/2004

    La disciplina transitoria non impedisce l’applicazione della normativa vigente al momento dell’irrogazione della misura, trattandosi di disciplina in continuità con quella previgente.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    È richiamato nel quadro della disciplina paesaggistica applicabile agli interventi realizzati senza autorizzazione.

  • art. 1 l. 689/1981

    Il principio di irretroattività delle sanzioni amministrative non si applica alla misura riparatoria paesaggistica di cui all’art. 167 d.lgs. 42/2004, non qualificata come sanzione pecuniaria amministrativa pura.

  • art. 15 l. 1497/1939

    Disciplina previgente richiamata nei pareri delle Soprintendenze; la relativa misura è stata ritenuta in continuità con la sanzione prevista dall’art. 167 d.lgs. 42/2004.

Massime di principio

  • L’appello amministrativo deve contenere una critica specifica e puntuale dei capi e della motivazione della sentenza impugnata; la mera trascrizione o riproposizione dei motivi di primo grado, senza confutazione della decisione appellata, non soddisfa l’onere previsto dall’art. 101, comma 1, c.p.a.
  • La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 167 d.lgs. 42/2004 per interventi realizzati senza autorizzazione paesaggistica ha natura riparatoria e costituisce misura alternativa alla rimessione in pristino, non una sanzione amministrativa pecuniaria pura soggetta alla disciplina generale della l. 689/1981.
  • L’illecito paesaggistico derivante dalla realizzazione di opere senza autorizzazione ha natura permanente; il potere di irrogare la misura riparatoria può essere esercitato finché l’illecito permane, e la quantificazione della somma deve essere effettuata secondo la disciplina vigente al momento dell’adozione del provvedimento.
  • Quando il procedimento di sanatoria paesaggistica è subordinato al successivo pagamento dell’indennità, i pareri favorevoli della Soprintendenza non esauriscono il procedimento né impediscono la successiva quantificazione e irrogazione della misura prevista dalla disciplina vigente.
  • Il provvedimento che richiama per relationem una perizia di stima, nella quale siano indicati i criteri e i calcoli relativi al danno paesaggistico e al profitto conseguito, è adeguatamente motivato se la perizia è conoscibile dall’interessato e comunque è acquisita al giudizio, consentendo la proposizione di specifiche contestazioni mediante motivi aggiunti.
  • La contestazione degli errori di calcolo contenuti nella perizia depositata in giudizio costituisce una censura nuova, da proporre nel primo grado mediante motivi aggiunti; non può essere introdotta per la prima volta in appello ai sensi dell’art. 104, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaAppello
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di motivazioneDecadenza e tardivitàProporzionalità e ragionevolezza

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