Cassazione Penale, Sentenza n. 46794/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso mirava a impugnare l'ordinanza della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile l'appello presentato dal difensore d'ufficio di Sidorov avverso la sentenza del Tribunale di Pavia per il reato previsto dall'art. 424 c.p. La Corte di appello aveva ritenuto che, essendosi celebrato il processo di primo grado in assenza dell'imputato, l'atto di appello depositato il 16/02/2023 avrebbe dovuto essere accompagnato, ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater c.p.p. (nella versione ratione temporis applicabile), da specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e dalla dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Il difensore deduceva che il cliente era stato precedentemente dichiarato irreperibile con decreto del P.M. (03/09/2019) e che tale condizione, unitamente al domicilio ex lege presso il difensore e all'effettiva impossibilità di contatto, avrebbe ostato all'applicazione dei requisiti formali richiesti per l'impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale, pur avendo in precedenza rilevato un decreto di irreperibilità, ha proceduto a giudicare Sidorov come assente senza disporre la sospensione del processo ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p., il che denota che l'imputato ha poi avuto effettiva conoscenza del processo. Ne consegue che l'appello proposto dal difensore di ufficio senza il mandato specifico e senza la dichiarazione/elezione di domicilio è inammissibile. La Corte ha altresì richiamato la possibilità, per l'imputato, di avvalersi di rimedi restitutori (es. rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.) qualora l'assenza derivasse da mancata conoscenza incolpevole del procedimento. Infine il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 424 cod. pen.
Norma che indica il reato per cui l'imputato è stato condannato; citata come titolo di reato della sentenza di merito.
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Stabilisce che, quando l'appello è proposto da difensore di ufficio in caso di imputato assente, è richiesto specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e la dichiarazione/elezione di domicilio per la notificazione; la mancata produzione di tali requisiti comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Disciplina la sospensione del procedimento in caso di irreperibilità dell'imputato; la Corte ha osservato che il Tribunale non ha disposto la sospensione, segno che non era persistente lo status di irreperibilità.
art. 420-quater cod. proc. pen.
Riguarda la notificazione del decreto di citazione a giudizio in caso di irreperibilità; rilevante per valutare se le formalità della notificazione fossero state perseguite.
art. 629-bis cod. proc. pen.
Prevede la rescissione del giudicato per fatti che impediscano la conoscenza del processo; indicato come rimedio eventuale qualora l'assenza fosse dovuta a mancata conoscenza incolpevole.
art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali per il rigetto del ricorso; applicata alla fattispecie per carico del ricorrente.
Massime di principio
- Se il processo di primo grado progredisce con la qualificazione dell'imputato come 'assente' e senza sospensione ai sensi dell'art. 420-bis, si deve ritenere che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento, rendendo applicabili le regole ordinarie sull'impugnazione.
- Quando l'appello è proposto dal difensore di ufficio per conto di un imputato assente, è essenziale allegare il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza e la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato; l'assenza di tali documenti comporta l'inammissibilità dell'impugnazione (art. 581, comma 1-quater c.p.p.).
- La precedente dichiarazione di irreperibilità (decreto del P.M.) non ha di per sé effetto salvifico se, nel corso del giudizio, l'imputato è trattato come assente e non come irreperibile; occorre verificare la condotta del Tribunale e l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato.
- Se l'imputato non ha avuto conoscenza del processo per cause non imputabili a lui, esistono rimedi restitutori (es. rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.) che possono essere esperiti successivamente per riaprire le opzioni procedurali perdute.
- Per i difensori d'ufficio: meglio ottenere e documentare sempre, quando possibile, mandato specifico ad impugnare e la dichiarazione/elezione di domicilio dell'imputato qualora si verifichino condizioni di assenza, per evitare il rischio di inammissibilità.
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