Ordinanza n. 1248/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del 5.8.25 del cd. modello 209 e di diniego di rilascio di un titolo di soggiorno per attesa occupazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del modello 209 e diniego di rilascio di un titolo di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone previamente la sospensione cautelare, il provvedimento del 5 agosto 2025 con cui l'Amministrazione ha revocato il modello 209 e negato il rilascio di un titolo di soggiorno per attesa occupazione. In sede cautelare ha contestato il giudizio amministrativo relativo all'inaffidabilità del rapporto di lavoro allegato, sostenendo, secondo quanto emerge dall'ordinanza, di ignorare incolpevolmente le ragioni dell'assenza del datore di lavoro. Ha inoltre invocato il rilascio del permesso per attesa occupazione, prospettando la cessazione o interruzione del rapporto lavorativo per circostanze successive e non colpevoli.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda incidentale di sospensione ex art. 55 c.p.a., ritenendo che, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, non emergessero prima facie i presupposti per concedere la tutela. Il ricorrente non ha allegato né fornito un principio di prova circa elementi idonei a orientare diversamente la decisione amministrativa. In particolare, non risultavano allegata né comprovata l'effettività del rapporto di lavoro inizialmente dedotto; anzi, le stesse allegazioni del ricorrente sull'ignoranza delle ragioni dell'assenza del datore di lavoro apparivano confermare l'inesistenza o inattendibilità del rapporto. Il giudice ha quindi ritenuto inidonee le censure a superare il giudizio dell'Amministrazione. Ha escluso inoltre, allo stato, la possibilità del permesso per attesa occupazione, poiché non si configurava una successiva interruzione o cessazione di un rapporto esistente, non imputabile al ricorrente, ma l'inesistenza originaria del rapporto e la conseguente mancanza ab origine dei requisiti normativi. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo il rito e i presupposti propri della tutela cautelare; il TAR ha escluso, allo stato della sommaria deliberazione, la sussistenza di elementi prima facie idonei a giustificare la sospensione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'atto amministrativo può essere negata quando il ricorrente non alleghi né fornisca un principio di prova su fatti o elementi idonei a mettere in discussione la valutazione compiuta dall'Amministrazione.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la precedente effettiva esistenza di un rapporto di lavoro successivamente interrotto o cessato per circostanze non imputabili allo straniero; non è invece applicabile quando il rapporto lavorativo risulti inesistente fin dall'origine e manchino ab origine i requisiti richiesti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 1107/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 1109/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 190/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 191/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 192/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 193/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →