Regolamento (UE) 2025/2237
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2237 della Commissione, del 29 ottobre 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Antep Lahmacunu/Gaziantep Lahmacunu (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2025/2237 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica protetta "Antep Lahmacunu/Gaziantep Lahmacunu" nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. La Commissione rileva che la domanda, presentata dalla Turchia e pubblicata secondo la disciplina previgente, non ha ricevuto opposizioni ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143. L’atto ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in tutti gli Stati membri a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Iscrizione dell’indicazione geografica protetta "Antep Lahmacunu/Gaziantep Lahmacunu" nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione geografica "Antep Lahmacunu/Gaziantep Lahmacunu" come indicazione geografica protetta (IGP) nel quadro del regolamento (UE) 2024/1143. Produce effetti nell’ordinamento di tutti gli Stati membri, in quanto regolamento di esecuzione della Commissione direttamente applicabile. Riguarda la registrazione nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di un prodotto originariamente oggetto di domanda presentata dalla Turchia e pubblicata prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; non risultano opposizioni alla domanda.
Iscrizione dell’IGP "Antep Lahmacunu/Gaziantep Lahmacunu"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2237 della Commissione dà attuazione alla disciplina europea sulle indicazioni geografiche iscrive nel registro dell’Unione l’indicazione geografica protetta "Antep Lahmacunu/Gaziantep Lahmacunu". L’adozione avviene ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143, che ha ridisegnato il quadro normativo delle indicazioni geografiche per vini, bevande spiritose, prodotti agricoli, specialità tradizionali garantite e indicazioni facoltative di qualità.
Contesto procedurale
Nei considerando la Commissione chiarisce che la domanda di registrazione era stata presentata dalla Turchia ed era già stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, in base alla precedente disciplina del regolamento (UE) n. 1151/2012. La domanda è poi stata esaminata secondo il nuovo quadro, applicabile in virtù dell’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143.
Assenza di opposizioni
La Commissione rileva che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143. Tale circostanza consente il perfezionamento della registrazione dell’indicazione geografica senza ulteriori fasi contenziose o procedurali.
Dispositivo del regolamento
L’articolo 1 dispone l’iscrizione di "Antep Lahmacunu/Gaziantep Lahmacunu" come IGP nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Si tratta quindi di una protezione riconosciuta a livello unionale per la denominazione collegata a una specifica origine geografica e alle caratteristiche del prodotto.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati nell’ordinamento interno senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Iscrizione nel registro dell’Unione
L’articolo 1 iscrive l’indicazione geografica "Antep Lahmacunu/Gaziantep Lahmacunu" come IGP nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Base procedurale e assenza di opposizioni
La Commissione fonda l’adozione dell’atto sull’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. Nei considerando si precisa che la domanda era stata presentata dalla Turchia e pubblicata prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, e che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 di tale regolamento, applicabile tramite l’articolo 90, paragrafo 2.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 29 ott 2025Regolamento (UE) 2025/2171
- Regolamento · 29 ott 2025Regolamento (UE) 2025/2172
- Regolamento · 29 ott 2025Regolamento (UE) 2025/2173
- Regolamento · 29 ott 2025Regolamento (UE) 2025/2175
- Regolamento · 29 ott 2025Regolamento (UE) 2025/2176
- Regolamento · 29 ott 2025Regolamento (UE) 2025/2181
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →