Sentenza del 07/02/2018 n. 548 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Avviso di liquidazione Imposta di registro -Agevolazione fiscale acquisto prima casa - residenza coniuge trasferita oltre 18 mesi - Residenza familiare nei termini - appello accolto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione sosteneva che il contribuente non avesse rispettato il requisito della residenza necessario per beneficiare dell'agevolazione prima casa, poiché il coniuge aveva trasferito la propria residenza anagrafica oltre il termine di 18 mesi dall'acquisto. Il contribuente contestava tale interpretazione, evidenziando che l'immobile era stato effettivamente destinato a residenza principale della famiglia e che la famiglia vi coabitava. La questione riguardava quindi se il requisito della residenza dovesse essere verificato individualmente per ciascun coniuge oppure con riferimento alla residenza familiare.
La decisione
L'appello è stato accolto. È stato riconosciuto che, ai fini dell'agevolazione prima casa, il requisito della residenza può essere riferito alla famiglia e non necessariamente alla residenza anagrafica individuale di ciascun coniuge. Quando l'immobile acquistato è effettivamente destinato a residenza principale della famiglia e alla coabitazione dei coniugi, la diversa o tardiva residenza anagrafica di uno dei coniugi non comporta automaticamente la perdita del beneficio, soprattutto in regime di comunione legale.
Norme richiamate
Disciplina dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa
Il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l'immobile acquistato sia adibito a tale destinazione non rileva la diversa residenza di uno dei coniugi in regime di comunione legale, essendo gli stessi tenuti non ad una comune sede anagrafica, ma alla coabitazione.
Il requisito territoriale della residenza può essere soddisfatto considerando la residenza effettiva del nucleo familiare e la destinazione dell'immobile a casa familiare, senza imporre necessariamente che entrambi i coniugi abbiano la medesima residenza anagrafica entro il termine di 18 mesi.
Cassazione civile, 28 giugno 2016, n. 13335
La Corte ha affermato che, nell'ambito dell'agevolazione prima casa, la verifica della residenza deve tenere conto della famiglia e della concreta destinazione dell'immobile alla coabitazione dei coniugi.
Cassazione civile, 23 dicembre 2015, n. 25889
La pronuncia conferma che la diversa residenza anagrafica di un coniuge non è decisiva quando l'immobile costituisce effettivamente la residenza principale della famiglia.
Massime di principio
- Per verificare il requisito della residenza ai fini dell'agevolazione prima casa, occorre considerare anche la concreta destinazione dell'immobile a casa familiare e non soltanto la residenza anagrafica individuale.
- Nel caso di coniugi in comunione legale, la diversa o tardiva residenza anagrafica di uno dei due non determina automaticamente la decadenza dall'agevolazione se è provata la coabitazione e l'effettiva destinazione dell'immobile a residenza principale della famiglia.
- La residenza familiare deve essere effettiva e dimostrabile mediante elementi concreti, come la coabitazione, la dimora abituale e l'utilizzo dell'immobile come centro della vita familiare.
- La verifica va effettuata caso per caso: la mera esistenza del matrimonio o della comunione legale non è sufficiente se non è dimostrata l'effettiva destinazione dell'immobile a residenza della famiglia.
- In situazioni analoghe, è opportuno documentare la coabitazione e la stabile utilizzazione dell'immobile come abitazione familiare, contestando eventuali recuperi dell'imposta fondati esclusivamente sulla diversa iscrizione anagrafica di uno dei coniugi.
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