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Ordinanza

Ordinanza n. 13/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione, - del provvedimento n. -OMISSIS-, notificato a mani del ricorrente in data -OMISSIS-, con il quale è stato vietato al ricorrente “per anni uno (1) a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, di accedere e di stazionare nelle immediate vicinanze delle aree interne delle infrastrutture fisse e mobili del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e delle relative pertinenze ubicate nel comune di Genova e presenti nell’area del centro cittadino compresa tra l’asse viario di Largo Zecca, Piazza della Nunziata e Piazza Principe e la zona sottostante delimitata verso mare da Piazza della Commenda, Via Gramsci e Piazza San Giorgio (vedasi planimetria allegata costituente parte integrante del presente provvedimento) nella fascia oraria tra le ore 20.00 e le ore 04.00”; - nonché l'annullamento di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, prodromico, concernente;

Giustizia amministrativa202501449

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto di accesso e stazionamento, per un anno e nella fascia oraria 20:00-04:00, presso determinate aree e pertinenze del trasporto pubblico locale nel centro di Genova

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore chiedendone l'annullamento e, in via cautelare, la sospensione. Ha dedotto, in primo luogo, l'assenza del presupposto della pericolosità, sostenendo di non avere partecipato alla rissa verificatasi su un autobus del trasporto pubblico locale, ma di esserne stato vittima. Ha inoltre dedotto il pregiudizio derivante dalla misura per l'attività da lui svolta. Dagli accertamenti di polizia, fondati sulle sommarie informazioni raccolte dai passeggeri e dall'autista, risultava invece il coinvolgimento del ricorrente in una rissa con altri giovani, con lesioni ad alcune persone, grave turbamento dei passeggeri e interruzione del servizio. Il ricorrente era stato denunciato per il delitto di rissa; a suo carico risultavano inoltre altre segnalazioni per reati della stessa indole, quali lesioni personali e rapina.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo sussistente il fumus contrario alla domanda. In particolare, ha giudicato il provvedimento prima facie legittimo perché il ricorrente era stato denunciato per rissa, commessa all'interno o nelle immediate vicinanze di un'infrastruttura di trasporto pubblico locale, e perché la condotta aveva concretamente turbato la sicurezza pubblica, mettendo in pericolo i passeggeri e costringendo il conducente a interrompere il servizio e a chiamare le forze dell'ordine. Il Collegio ha valorizzato la natura preventiva della misura e il conseguente grado attenuato dell'apparato probatorio richiesto rispetto al procedimento penale. Ha inoltre ritenuto proporzionata la limitazione, poiché circoscritta a una zona puntualmente individuata, temporalmente limitata a un anno e operativa soltanto nella fascia notturna 20:00-04:00. La misura non è stata ritenuta incompatibile con l'attività del ricorrente; l'attività lavorativa allegata era comunque iniziata dopo l'adozione dell'atto e non poteva incidere sulla sua legittimità. Il ricorrente potrà eventualmente chiedere modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro. È stata confermata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, da liquidarsi separatamente.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017, convertito in l. n. 48/2017

    denunciati; modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto; dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza

    La disposizione consente al Questore di vietare, fino a dodici mesi, l'accesso alle aree interne e alle pertinenze delle infrastrutture di trasporto pubblico nei confronti dei soggetti denunciati per determinati reati, quando dalla condotta possa derivare pericolo per la sicurezza, imponendo modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha verificato la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell'atto e li ha esclusi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    È stato richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Sono stati richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La misura di prevenzione prevista dall'art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017 può essere adottata quando il destinatario sia stato denunciato per uno dei reati indicati dalla disposizione e la condotta, valutata in chiave preventiva, sia idonea a far derivare un pericolo per la sicurezza nelle infrastrutture o pertinenze del trasporto pubblico locale.
  • Ai fini del sindacato cautelare sulla misura di prevenzione non è necessario il medesimo livello di prova richiesto per l'accertamento penale della responsabilità: è sufficiente un quadro istruttorio attendibile, quale quello fondato sulle informazioni raccolte dagli agenti di polizia, dal quale emerga il coinvolgimento del destinatario nella condotta pericolosa.
  • La pericolosità rilevante per il divieto di accesso può essere desunta anche dalle concrete conseguenze della condotta sul servizio di trasporto e sulla sicurezza degli utenti, quali lesioni, turbamento dei passeggeri, interruzione del servizio e intervento delle forze dell'ordine.
  • Una misura di divieto di accesso rispetta i criteri di proporzionalità quando è circoscritta a una zona determinata, limitata nel tempo entro il termine previsto dalla legge e applicata soltanto in una fascia oraria compatibile, in concreto, con le esigenze del destinatario.
  • L'eventuale incompatibilità del divieto con esigenze di mobilità, salute o lavoro deve essere valutata anche attraverso la possibilità di richiedere specifiche modalità applicative; un'attività lavorativa iniziata dopo l'adozione della misura non incide, di per sé, sulla legittimità originaria del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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