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Sentenza

Sentenza n. 1414/2026 - Firenze, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501282

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 1210 del 18 novembre 2024 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a percepire, per quattro anni scolastici, il beneficio economico annuale di euro 500 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione, ed era stato condannato il Ministero all’attribuzione del beneficio e al pagamento delle spese di lite. La ricorrente ha dedotto la perdurante inerzia ministeriale e ha chiesto, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica del titolo esecutivo al Ministero, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche e il passaggio in giudicato della pronuncia.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché la sentenza ottemperanda era stata notificata al Ministero il 20 novembre 2024, era decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il titolo era passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Firenze. Nel merito, ha accertato che dagli atti non risultava l’esecuzione della sentenza e ha ordinato al Ministero, ove non avesse già provveduto nelle more, di corrispondere alla ricorrente le somme riconosciute dal giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli 60 giorni dalla richiesta dell’interessata successiva alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800, oltre contributo unificato e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale dell’azione di ottemperanza e dei poteri del giudice nell’ordinare l’esecuzione del giudicato e nominare il commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione ha consentito la proposizione dell’azione esecutiva nei confronti del Ministero.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato dal giudicato ottemperando per la corresponsione di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile nei confronti di un’amministrazione pubblica quando il titolo esecutivo sia stato notificato, sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e la decisione sia passata in giudicato.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza ordina all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato, specificando le attività necessarie per dare concreta attuazione al comando giudiziale.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di persistente inadempimento dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
  • Il commissario ad acta, una volta attivato dalla parte interessata, può essere incaricato di compiere tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione del giudicato e di procedere al pagamento delle somme ancora dovute.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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