Cassazione Penale, Sentenza n. 01064/2026 del 12/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Brescia del 27 novembre 2025 che non aveva convalidato il provvedimento di trattenimento adottato dal Questore di Bergamo il 24 novembre 2025. L'Amministrazione deduceva: errata applicazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale (sent. n. 96/2025) eccesso di potere giurisdizionale; mancata valutazione o valutazione insufficiente del pericolo di fuga e della pericolosità sociale, nonostante il Questore avesse richiamato plurimi elementi (uso di generalità false, condanna definitiva del 21 giugno 2021 per furto aggravato e falsa attestazione, procedimenti penali pendenti, segnalazione SIS come soggetto pericoloso, provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, avviso orale); doglianza circa l'erronea unificazione dei due provvedimenti di trattenimento (19 e 24 novembre 2025) ritenuti dalla Corte di appello come non autonomi.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso dell'Avvocatura generale. Ha ritenuto che la Corte di appello di Brescia, pur richiamando le indicazioni della Corte costituzionale (sent. n. 96/2025) circa la necessità di un controllo rigoroso dei presupposti del trattenimento, non abbia adeguatamente motivato la decisione di non convalidare il decreto del 24 novembre 2025. In particolare la Cassazione ha osservato che la Corte di appello ha attribuito rilievo alla presunta "fragilità psico-fisica" del trattenuto senza confrontarsi in modo stringente con il referto medico del 24 novembre 2025 che descriveva il soggetto come "vigile, collaborante" e privo di evidenze di patologia incompatibile con la permanenza in comunità ristrette. La motivazione della Corte di appello è stata ritenuta insufficiente e contraddittoria anche perché non ha tenuto in considerazione in modo adeguato gli altri elementi informativi (condanna definitiva, procedimenti penali pendenti, segnalazione SIS, provvedimenti amministrativi e di polizia). Per tali ragioni la Cassazione ha annullato senza rinvio il decreto impugnato (cioè il provvedimento della Corte di appello che non convalidava il trattenimento del 24 novembre 2025).
Norme richiamate
art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015
Disposizione che legittima il trattenimento nei centri; la Corte di cassazione richiede che il giudice della convalida verifichi rigorosamente i presupposti e motivi del trattenimento.
art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.)
Norma complessivamente critica nella prassi applicativa del trattenimento; la Corte costituzionale ha evidenziato criticità e indicato la necessità di disciplina legislativa più chiara, senza però dichiararne l'illegittimità.
Sentenza Corte costituzionale n. 96 del 2025
«una disciplina compiuta che detti, in astratto e in generale per tutti i soggetti trattenuti, contenuti e modalità delimitativi della discrezionalità dell'amministrazione, in maniera che il trattenimento degli stranieri assicuri il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona senza discriminazioni»
La sentenza non ha annullato la disciplina, ma impone al legislatore di intervenire e al giudice di convalida un controllo particolarmente pregnante e approfondito sui presupposti del trattenimento.
art. 13 Cost.
Richiama la tutela della libertà personale: ogni misura restrittiva, come il trattenimento, richiede solida base e motivazione compatibile con i diritti fondamentali.
articoli 23, 27, 30 legge 11 marzo 1953, n. 87
Norme richiamate a supporto dell'argomentazione sull'ordine pubblico e sicurezza; citate nel ricorso come riferimenti normativi rilevanti per le misure di pubblica sicurezza.
art. 13, comma 4-bis e art. 14, comma 1 T.U. imm.
Ulteriori disposizioni del Testo Unico sull'immigrazione richiamate per i profili procedurali e sul trattenimento; il loro richiamo evidenzia l'esigenza di valutazioni adeguate del pericolo di fuga e delle condizioni del trattenuto.
Massime di principio
- Il giudice della convalida del trattenimento deve svolgere un controllo rigoroso e motivato dei presupposti, specie in mancanza di una disciplina legislativa più dettagliata (ex sent. Corte cost. n. 96/2025).
- La valutazione dello stato di salute del trattenuto è decisiva: conflitti tra conclusioni cliniche e valutazioni giudiziarie richiedono argomentazione specifica e riferimento a parametri clinici consolidati; semplici deduzioni logiche non sono sufficienti.
- La mancata convalida di un primo provvedimento non impedisce automaticamente un secondo trattenimento, ma il giudice deve valutare la autonomia dei diversi provvedimenti e motivare la diversa valutazione dei presupposti.
- Il giudice deve considerare nel complesso tutti gli elementi informativi (condanne definitive, procedimenti pendenti, segnalazioni SIS, provvedimenti di polizia amministrativa) e spiegare il peso attribuito a ciascuno nella decisione sulla pericolosità sociale e sul pericolo di fuga.
- Una motivazione carente o contraddittoria sulla valutazione di elementi decisivi (es. condizioni di salute, precedente non convalida) può determinare l'annullamento senza rinvio da parte della Cassazione.
- In situazioni di incertezza interpretativa alla luce delle indicazioni della Corte costituzionale, il giudice dovrà compensare l'assenza di disciplina legislativa con una motivazione particolarmente esaustiva a tutela della libertà personale.
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