Tribunale, Sentenza T-82/24
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 13 novembre 2024. — Administration of the State Border Guard Service of Ukraine contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Slogan politico – Parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001. — Causa T-82/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso dell’Amministrazione della guardia di frontiera ucraina contro il diniego di registrazione del segno "RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF". Ha ritenuto che il pubblico lo percepisse come simbolo politico della resistenza ucraina, e non come marchio idoneo a distinguere l’origine commerciale dei prodotti e servizi rivendicati. Ha inoltre escluso che l’EUIPO avesse violato parità di trattamento, buona amministrazione o l’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001. Le spese sono state poste a carico di ciascuna parte.
Diniego di registrazione di un marchio dell’Unione europea costituito dallo slogan "RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF" per assenza di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
La questione giuridica
Se il segno figurativo richiesto, composto da una frase divenuta simbolo politico della resistenza ucraina, fosse privo di carattere distintivo per i prodotti e servizi rivendicati; se l’EUIPO avesse violato i principi di parità di trattamento e di buona amministrazione discostandosi dalla propria prassi precedente; e se la commissione di ricorso fosse tenuta a esaminare anche l’impedimento assoluto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), nonostante avesse rigettato il ricorso sulla base della lettera b).
Principio di diritto
Un segno che il pubblico di riferimento percepisce principalmente come messaggio politico, e non come indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o servizi, è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 e non può essere registrato come marchio dell’Unione europea. L’EUIPO può esaminare d’ufficio tutti gli impedimenti assoluti alla registrazione e, se ne accerta uno, non è tenuto a pronunciarsi sugli altri; inoltre, la prassi decisionale anteriore non può prevalere sulla corretta applicazione del regolamento e del principio di legalità.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Diniego di registrazione del marchio figurativo "RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF"
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto contro la decisione della Prima commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rigetto di una domanda di marchio dell’Unione europea per assenza di carattere distintivo. Il Tribunale valuta in particolare se uno slogan divenuto simbolo politico della resistenza ucraina possa essere registrato come marchio per un ampio novero di prodotti e servizi.
Fatti e iter amministrativo
Il segno richiesto è un marchio figurativo presentato il 16 marzo 2022 e successivamente trasferito alla ricorrente, l’Administration of the State Border Guard Service of Ukraine. La domanda riguardava prodotti e servizi delle classi 9, 14, 16, 18, 25, 28 e 41 della classificazione di Nizza. In un primo momento l’esaminatore aveva respinto integralmente la domanda sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2017/1001; in sede di ricorso, la commissione di ricorso ha invece fondato il rigetto sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), ritenendo il segno privo di carattere distintivo.
Questioni giuridiche esaminate
La ricorrente deduceva tre motivi:
- violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001;
- violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, per asserito discostamento dalla prassi precedente dell’EUIPO;
- violazione dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, per non avere la commissione esaminato anche l’impedimento assoluto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera f).
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo, e che tale valutazione deve avvenire in relazione ai prodotti e servizi interessati e alla percezione del pubblico di riferimento. Il carattere distintivo presuppone che il segno consenta al consumatore di identificare l’origine commerciale del prodotto o del servizio e di distinguerlo da quelli di altre imprese. Viene richiamata anche la possibilità, riconosciuta dalla giurisprudenza, di motivazione globale per gruppi di prodotti o servizi sufficientemente omogenei.
Ragionamento del Tribunale sul carattere distintivo
Il Tribunale conferma che il pubblico di riferimento era prevalentemente il grande pubblico, con livello di attenzione variabile a seconda dei prodotti e servizi, dato non contestato. Quanto al segno, il Tribunale approva la qualificazione operata dalla commissione di ricorso: la frase era stata ampiamente diffusa subito dopo essere stata pronunciata e si era rapidamente trasformata in simbolo della lotta dell’Ucraina contro l’aggressione russa. In tale contesto, il pubblico l’avrebbe percepita soprattutto come messaggio politico e non come indicazione di origine commerciale.
Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui la commissione avrebbe applicato automaticamente il criterio degli slogan politici: essa ha invece esaminato le particolarità del segno, il suo uso intensivo in contesto non commerciale e la sua capacità di essere immediatamente percepito come messaggio politico. Il richiamo alla giurisprudenza sugli slogan pubblicitari serve solo a ribadire che il pubblico tende a non memorizzare come marchio un segno che non indica subito l’origine dei prodotti o servizi.
Rilevanza della lingua del segno e dell’identità del richiedente
Il Tribunale osserva che il significato della frase in russo era comprensibile almeno a una parte del pubblico dell’Unione, mentre la componente inglese di base poteva essere compresa anche dal pubblico anglofono e da chi avesse nozioni elementari di inglese. Rileva inoltre che la frase era divenuta un simbolo storico recente e ben noto grazie all’ampia copertura mediatica. Quanto alla tesi secondo cui l’identità della richiedente avrebbe conferito distintività al segno, il Tribunale precisa che un simile argomento attiene semmai al carattere distintivo acquisito mediante l’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, non al carattere distintivo intrinseco di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), disposizione non invocata dalla ricorrente.
Parità di trattamento, buona amministrazione e prassi EUIPO
Il Tribunale ribadisce che l’EUIPO deve rispettare parità di trattamento e buona amministrazione, ma tali principi devono conciliarsi con il principio di legalità: non esiste un diritto a ottenere una decisione illegittima solo perché in passato l’Ufficio abbia accolto domande simili. Ogni domanda va esaminata in modo rigoroso e completo in base alle circostanze concrete del caso. Poiché la commissione di ricorso aveva correttamente applicato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), la ricorrente non poteva utilmente invocare una prassi anteriore diversa.
Mancato esame dell’impedimento di cui alla lettera f)
In relazione all’articolo 71, paragrafo 1, il Tribunale afferma che la commissione di ricorso, in seguito a un ricorso avverso il rigetto, può procedere a un nuovo esame completo della domanda e riesaminare tutti gli impedimenti assoluti alla registrazione. Poiché è sufficiente che uno solo degli impedimenti dell’articolo 7, paragrafo 1, sia applicabile, la commissione poteva fermarsi alla lettera b) senza esaminare la lettera f). È stato inoltre rilevato che la ricorrente era stata previamente informata del possibile rilievo del profilo relativo al carattere distintivo e aveva potuto presentare osservazioni, cosicché il diritto di essere ascoltata era stato rispettato.
Decisione e spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Considerato che l’EUIPO aveva chiesto la condanna alle spese solo in caso di udienza e che l’udienza non si è svolta, ciascuna parte sopporta le proprie spese.
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