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Sentenza

Sentenza n. 5897/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Valle D'Aosta n. 00036/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202503529

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Valle d'Aosta che aveva respinto l'impugnazione del procedimento unico n. 30 del 16 gennaio 2024, recante permesso di costruire per l'ampliamento volumetrico di un locale di ristorazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti contestavano il permesso di costruire rilasciato a un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per la stabilizzazione e l'ampliamento di una veranda, deducendo: violazione dell'art. 90-bis l.r. Valle d'Aosta n. 11/1998, sul presupposto che il volume ampliabile dovesse essere già destinato alla ristorazione alla data del 31 marzo 2010; difetto di motivazione, istruttoria e contraddittorietà per il superamento dell'iniziale parere comunale negativo; omessa realizzazione dei posti auto riferiti all'intera superficie del locale, pari a 210 mq; mancata previsione e trascrizione del vincolo decennale di destinazione; difetto di disponibilità giuridica dell'area, ritenuta condominiale, e violazione del regolamento condominiale; qualificazione dell'intervento come nuova costruzione o ristrutturazione edilizia lesiva del decoro architettonico; inedificabilità del piazzale quale area di pertinenza di un edificio di pregio classificata F1. In appello è stata inoltre dedotta, genericamente, una questione di legittimità costituzionale dell'art. 90-bis l.r. n. 11/1998 per contrasto con l'art. 117 Cost. e sono state introdotte contestazioni sulla fruibilità dei posti auto, nuove produzioni documentali e una richiesta di verificazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha interpretato l'art. 90-bis, comma 1, l.r. n. 11/1998 nel senso che, per gli esercizi di somministrazione in attività al momento della domanda, il limite del 40% va calcolato sul volume edilizio esistente al 31 marzo 2010, senza che sia richiesta la specifica destinazione del volume alla ristorazione in quella data. La diversa e specifica destinazione è richiesta soltanto per le fattispecie espressamente previste dalla norma relative ad attività non in esercizio o a strutture in fase di realizzazione. La disposizione, avente natura urbanistico-edilizia, persegue il recupero del patrimonio edilizio esistente e il contenimento del consumo di suolo; la sua stabilizzazione normativa ha inoltre modificato la ratio rispetto all'originaria disciplina transitoria. La questione costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la norma mantiene il limite temporale riferito al volume esistente al 31 marzo 2010, mentre le censure di opportunità e impatto sul territorio attengono al merito legislativo. Non sussiste contraddittorietà tra il parere iniziale e il titolo finale, poiché il Comune si è adeguato alla corretta interpretazione normativa e non ha esercitato una nuova discrezionalità; il silenzio in conferenza di servizi assume valore di assenso ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, l. 241/1990. Quanto ai parcheggi, la dotazione deve essere rapportata esclusivamente alla quota di ampliamento, pari a 70 mq, e non all'intera superficie di 210 mq; la contestazione sulla non fruibilità dei posti auto è stata dichiarata inammissibile perché nuova in appello ai sensi dell'art. 104 c.p.a. Il motivo relativo alla disponibilità dell'area e ai diritti condominiali è stato respinto: l'area risulta di proprietà esclusiva di una società terza, locatrice dei locali, e l'amministrazione aveva svolto un'istruttoria adeguata, senza essere tenuta a ricostruire ogni vicenda civilistica; il permesso è comunque rilasciato salvi i diritti dei terzi. L'intervento non incide direttamente sulla facciata né altera il decoro architettonico dell'edificio. Il piazzale non è classificato come area F1 nella scheda del PRG e gli appellanti non hanno dimostrato i presupposti della pertinenza urbanistica, che riguarda opere modeste e accessorie prive di autonoma funzione economica. Spese compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 90-bis l.r. Valle d'Aosta n. 11/1998

    possono formare oggetto di ampliamento mediante il mutamento di destinazione d’uso di volumi preesistenti o interventi che comportino incremento volumetrico “purché in misura non superiore al 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2010”

    Per gli esercizi di somministrazione in attività al momento della domanda, il volume esistente al 31 marzo 2010 rileva come volume edilizio, senza necessità che fosse già destinato alla ristorazione. Il comma 5 impone, per gli interventi con incremento di capienza, posti auto aggiuntivi rapportati esclusivamente alla maggiore capienza o capacità ricettiva.

  • art. 1 l.r. Valle d'Aosta n. 11/1998

    sviluppo sostenibile del territorio e pieno recupero del patrimonio edilizio

    Concorre a individuare la ratio urbanistica dell'art. 90-bis, orientata al recupero e alla riqualificazione dell'edificato esistente e al contenimento del consumo di suolo.

  • art. 12 l.r. Valle d'Aosta n. 11/1998

    contenimento del consumo del suolo per mezzo della conservazione e della riqualificazione degli insediamenti abitativi esistenti

    Supporta l'interpretazione teleologica dell'art. 90-bis come disciplina di recupero del patrimonio edilizio, non di regolazione dell'accesso al mercato della somministrazione.

  • art. 14-bis, comma 4, l. 241/1990

    Il silenzio dell'amministrazione in conferenza di servizi può assumere valore di assenso; il mutamento di posizione, quando dipende dall'applicazione della corretta interpretazione normativa, non richiede una specifica motivazione quale nuova valutazione discrezionale.

  • art. 6.6, comma 2, NTA del PRG di Courmayeur

    la dotazione di posti auto deve essere garantita “per la quota di ampliamento delle attività esistenti”

    Negli interventi di ampliamento di edifici esistenti destinati alla somministrazione, la dotazione di parcheggi si calcola sulla sola quota ampliata e non sull'intera superficie dell'attività.

  • art. 104 c.p.a.

    È inammissibile in appello la censura relativa alla non idoneità o non fruibilità dei posti auto quando sia stata dedotta per la prima volta in secondo grado.

  • art. 8 c.p.a.

    La questione proprietaria rilevante ai fini della legittimità del titolo edilizio può essere esaminata incidenter tantum, senza efficacia di giudicato, trattandosi di accertamento strumentale alla decisione amministrativa.

  • artt. 11 e 23 d.P.R. 380/2001

    Il Comune deve verificare la sussistenza di un titolo di disponibilità dell'immobile, ma non è tenuto a svolgere complessi accertamenti su tutte le vicende proprietarie; in presenza di contestazioni deve compiere le necessarie verifiche, arrestandosi prima di sostituirsi al giudice civile.

  • art. 8, commi 4 e 5, NTA del PRG di Courmayeur

    Il divieto di interventi trasformativi pregiudizievoli e di edificazione in superficie opera per le aree effettivamente classificate F1; la sola prossimità a un edificio di pregio non determina automaticamente la classificazione dell'area come F1.

  • art. 117 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale dell'art. 90-bis l.r. n. 11/1998 è stata ritenuta manifestamente infondata e comunque genericamente dedotta; la norma non attribuisce un potere illimitato, poiché conserva il limite temporale del volume esistente al 31 marzo 2010.

Massime di principio

  • Quando una disciplina urbanistica consente l'ampliamento di esercizi di somministrazione in attività sulla base del volume edilizio esistente a una data determinata, il requisito temporale riguarda l'esistenza del volume e non anche la sua specifica destinazione commerciale alla medesima data, salvo che la legge richieda espressamente tale destinazione per una diversa fattispecie.
  • La ratio di una norma urbanistica deve essere ricostruita alla luce del testo vigente e della disciplina sistematica in cui è inserita; la successiva stabilizzazione di una disposizione originariamente transitoria può modificarne la funzione, sicché i lavori preparatori relativi al testo abrogato non prevalgono sulla disciplina vigente.
  • In caso di ampliamento di un'attività esistente, gli standard di parcheggio previsti dalla disciplina urbanistica e dalla legge regionale devono essere rapportati esclusivamente alla quota di ampliamento o alla maggiore capienza, non all'intera superficie dell'esercizio, quando ciò risulti dal tenore testuale delle norme applicabili.
  • Il Comune che rilascia un titolo edilizio deve verificare la disponibilità giuridica dell'immobile in termini non meramente apparenti, ma non è tenuto a risolvere complesse controversie proprietarie o civilistiche; in presenza di contestazioni deve svolgere verifiche prima facie attendibili e può rilasciare il titolo con salvezza dei diritti dei terzi.
  • La pertinenza urbanistica ricorre soltanto per opere di modesta entità, accessorie e prive di autonoma utilizzazione economica; un'area o un manufatto dotato di autonomia dimensionale e funzionale non può essere qualificato pertinenza sulla base di una mera allegazione.
  • In appello sono inammissibili le censure nuove, non dedotte in primo grado, anche quando riguardino l'idoneità dei parcheggi o ulteriori profili fattuali del titolo edilizio.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiStandard urbanistici e dotazioni territorialiAppello
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicitàPrimato del diritto UE e disapplicazione

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