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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32047/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi generici, non specifici, manifestamente infondati oppure diretti a ottenere una rivalutazione del fatto e della prova, attività non consentita nel giudizio di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna per concorso nei reati di furto in abitazione e furto aggravato, con le aggravanti contestate dagli artt. 625, n. 5, e 61, nn. 5 e 7, cod. pen. Il primo motivo deduceva vizio di motivazione in relazione alla valutazione dei capi di imputazione; la Corte lo ha ritenuto generico e non specifico, poiché riproponeva argomenti già dedotti in appello e disattesi, senza confrontarsi con la motivazione impugnata. Il secondo motivo censurava il vizio di motivazione per la mancata verifica dell'effettiva età delle persone offese; è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità, in quanto diretto a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito, la cui motivazione è stata ritenuta immune da vizi logici e giuridici. Il terzo motivo denunciava la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione riguardo alla documentazione bancaria; è stato dichiarato manifestamente infondato, non emergendo dalla sentenza alcun contrasto tra lo sviluppo argomentativo e le massime di esperienza o le altre affermazioni contenute nel provvedimento. Il quarto motivo deduceva vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.; è stato ritenuto generico e indeterminato, perché non indicava gli elementi posti a fondamento della censura e non soddisfaceva gli oneri specifici richiesti per denunciare il travisamento della prova. Il quinto motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 512 cod. proc. pen.; è stato ritenuto generico, poiché riproponeva doglianze già disattese e non individuava specificamente gli atti asseritamente inutilizzabili né la loro decisiva incidenza sul compendio probatorio.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale base della contestazione del concorso di persone nei reati contestati.

  • art. 624-bis c.p.

    Richiamato quale disposizione relativa al furto in abitazione o con strappo, nell'ambito della condanna confermata.

  • art. 624 c.p.

    Richiamato quale disposizione incriminatrice del furto.

  • art. 625, n. 5, c.p.

    Richiamato quale aggravante del furto.

  • art. 61, nn. 5 e 7, c.p.

    Richiamato quale fonte delle aggravanti contestate.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Richiede che i motivi di impugnazione siano specifici e individuino gli elementi a fondamento delle censure.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione riguarda l'illogicità o il contrasto argomentativo rilevante secondo i parametri indicati dalla norma.

  • art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.

    Richiamato in relazione alla nozione del vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità.

  • art. 192 c.p.p.

    La censura relativa alla valutazione della prova deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione impugnata.

  • art. 512 c.p.p.

    La doglianza relativa all'utilizzazione di atti deve indicare specificamente gli atti affetti dal vizio e la loro decisiva incidenza sul compendio probatorio.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le doglianze già formulate in appello e disattese, senza confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione impugnata.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una rilettura degli elementi di fatto o una sostituzione dei criteri di valutazione della prova adottati dal giudice di merito, quando la motivazione sia immune da vizi logici o giuridici rilevanti.
  • Il vizio di motivazione denunciabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. deve emergere dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con altre affermazioni contenute nel provvedimento; non è sufficiente una diversa valutazione delle risultanze processuali.
  • La denuncia di travisamento della prova richiede l'identificazione dell'atto processuale, l'indicazione del dato fattuale incompatibile con la ricostruzione della sentenza, la dimostrazione dell'esistenza e del contenuto dell'atto e la spiegazione della sua decisiva incidenza sulla tenuta logica della motivazione.
  • Chi eccepisce l'inutilizzabilità di atti nel ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti affetti dal vizio e chiarire la loro incidenza decisiva sul complessivo compendio probatorio; in mancanza, il motivo è generico e inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniProve
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

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