Ordinanza n. 45/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza sindacale n. 71 del 12 novembre 2024, comunicata al ricorrente in data 15.11.2024, avente ad oggetto la rimozione e lo smaltimento di rifiuti depositati in modo incontrollato, ex art. 192, comma 3, d. lgs. n. 152/2006; nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso e, in particolare: 1) del verbale di contestazione prot. n. 176/PG del 12.01.2024, redatto dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Atina, avente ad oggetto l’esito del sopralluogo effettuato sul fondo sito in territorio del Comune di Atina, in Catasto al F. 8, Mappale n. 604, località via Valle Vigna; 2) della nota del Responsabile della Polizia Locale di Atina, prot. n. 945 del 31.01.2024, con la quale veniva comunicato – ai sig.ri Fella Ranieri, in qualità di produttore e titolare dei rifiuti, nonché Paolella Marcello, in qualità di trasportatore e smaltitore dei rifiuti, l’esistenza del sito sopra indicato, interessato dall’esistenza di rifiuti abbandonati; 3) del verbale di prescrizioni n. 02/2024 redatto dal Comando di Polizia Locale del Comune di Atina, diretto ai sig.ri Fella Ranieri e Paolella Marcello e notificato a quest’ultimo, a mani proprie, in data 04.02.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento di rifiuti depositati incontrollatamente, adottata ai sensi dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario dell'ordinanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza sindacale che gli imponeva la rimozione e lo smaltimento di rifiuti abbandonati su un fondo sito nel territorio comunale. Sono stati impugnati anche il verbale di sopralluogo, la nota con cui era stata comunicata l'esistenza dei rifiuti e il verbale di prescrizioni notificato al ricorrente. Nella fase cautelare è stata contestata, tra l'altro, la mancata comunicazione di avvio del procedimento e l'insufficienza dell'istruttoria quanto all'individuazione dei soggetti responsabili, compresi il proprietario e i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area. Il testo non indica ulteriori motivi di ricorso in modo specifico.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistenti, a un primo sommario esame, i presupposti cautelari. Ha rilevato che l'ordinanza non era stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente mancata assicurazione della partecipazione procedimentale del soggetto individuato quale produttore e titolare dei rifiuti. Ha inoltre ravvisato l'assenza di una compiuta istruttoria sugli altri soggetti eventualmente responsabili in solido, in particolare il proprietario e i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, purché la violazione sia loro imputabile a titolo di dolo o colpa, secondo l'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006. Per l'effetto, ha sospeso l'ordinanza ai fini del riesame e ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito. La liquidazione delle spese della fase cautelare è stata rinviata al definitivo.
Norme richiamate
art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006
L'obbligo di rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati può essere imposto ai soggetti responsabili, inclusi il proprietario e i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, solo quando la violazione sia loro imputabile a titolo di dolo o colpa; l'individuazione dei responsabili richiede un'istruttoria compiuta.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la domanda e la decisione cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- In materia di abbandono di rifiuti, l'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti del soggetto individuato come responsabile, così da consentirne la partecipazione procedimentale, salvo che ricorrano specifiche ragioni ostative non risultanti dal testo della decisione.
- L'amministrazione, prima di imporre l'obbligo di rimozione e smaltimento dei rifiuti, deve svolgere una compiuta istruttoria sull'individuazione di tutti gli eventuali responsabili in solido, compresi il proprietario e i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, verificando in concreto l'imputabilità della violazione a titolo di dolo o colpa.
- La mancata comunicazione di avvio del procedimento e l'insufficiente istruttoria sull'imputazione soggettiva della condotta possono integrare, in sede cautelare, presupposti idonei alla sospensione dell'ordinanza di rimozione dei rifiuti ai fini del riesame.
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