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Ordinanza

Ordinanza n. 1984/2026 - Milano, Sezione 2

per l'accertamento del silenzio assenso formatosi sulla domanda di permesso di costruire PG 394367/2025 del 22.7.2025 finalizzata al cambio di destinazione d'uso da negozio ad abitazione del piano terreno e soppalco oltre al recupero a scopo abitativo del seminterrato relativamente all'immobile di proprietà sito in Milano, via Baldissera n. 9 e per la condanna del Comune di Milano al rilascio del titolo formale ovvero dell'attestazione di cui all'art. 22, comma 8, del D.P.R. n. 380/01, nonché, in via gradata, per l'accertamento del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Milano sulla domanda di permesso di costruire e/o sulla domanda di attestazione del decorso dei termini attestazione del procedimento e per la condanna del Comune di Milano alla conclusione del procedimento in senso favorevole alla ricorrente; e per l'annullamento - di ogni atto presupposto, consequenziale o, in ogni caso, connesso a quelli espressamente impugnati e, in particolare della determinazione relativa al raddoppio dei termini del 23.7.2025 e della Comunicazione dei motivi ostativi art.10-bis ricevuta in data 27.10.2025.

Giustizia amministrativa202600854

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio assenso o, in subordine, silenzio inadempimento sulla domanda di permesso di costruire, nonché determinazione di raddoppio dei termini procedimentali e comunicazione dei motivi ostativi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha chiesto in via principale l'accertamento della formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire relativa al cambio di destinazione d'uso da negozio ad abitazione del piano terreno e del soppalco, oltre al recupero abitativo del seminterrato. Ha inoltre domandato la condanna del Comune al rilascio del titolo formale o dell'attestazione prevista dall'art. 22, comma 8, d.P.R. 380/2001 e, in subordine, l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento e la condanna dell'Amministrazione alla conclusione del procedimento. Con il medesimo ricorso ha proposto anche domanda di annullamento della determinazione di raddoppio dei termini del 23 luglio 2025 e della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ricevuta nell'ottobre 2025, oltre agli atti connessi. Il Comune di Milano si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

La decisione

Il Collegio non ha definito nel merito le domande. Ha rilevato che il ricorso cumulava un'azione avverso il silenzio, soggetta al rito camerale speciale previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a., e un'azione di annullamento di atti endoprocedimentali, soggetta al rito ordinario. Applicando l'art. 32, comma 1, c.p.a., secondo cui il cumulo di domande connesse soggette a riti diversi comporta l'applicazione del rito ordinario, salvo le eccezioni previste dal Titolo V del Libro IV, il TAR ha disposto d'ufficio la conversione dell'intero giudizio dal rito speciale al rito ordinario, ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a. È stata fissata per la trattazione del merito la prima udienza pubblica del mese di febbraio 2027. La decisione sulle spese è stata riservata alla sentenza definitiva.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, richiamata quale azione soggetta al rito speciale.

  • art. 117 c.p.a.

    Prevede il rito camerale speciale applicabile ai ricorsi avverso il silenzio.

  • art. 32, comma 1, c.p.a.

    E' sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV.

    Il cumulo di domande connesse soggette a riti differenti comporta, in linea generale, l'applicazione del rito ordinario all'intero giudizio.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice di disporre d'ufficio la conversione del rito; nel caso concreto ha fondato la conversione dal rito speciale sul silenzio al rito ordinario.

  • art. 22, comma 8, d.P.R. 380/2001

    È richiamato quale fondamento della richiesta di rilascio dell'attestazione relativa al decorso dei termini del procedimento edilizio.

Massime di principio

  • Quando nello stesso giudizio sono cumulativamente proposte domande connesse soggette a riti diversi, deve applicarsi il rito ordinario all'intero giudizio, salvo le eccezioni previste dal Titolo V del Libro IV del codice del processo amministrativo.
  • Il cumulo tra un'azione avverso il silenzio, soggetta al rito camerale speciale, e un'azione di annullamento di atti endoprocedimentali, soggetta al rito ordinario, giustifica la conversione d'ufficio dell'intero giudizio al rito ordinario, così da assicurare l'unitarietà della trattazione e la coerenza della decisione.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti specialiTitoli abilitativi edilizi
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativoEdilizia
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazione

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