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Sentenza

Sentenza n. 1079/2026 - Brescia, Sezione 2

per l’accertamento del diritto di ottenere la corresponsione della “Indennità mensile per Artificieri” di cui all’art. 17 del D.P.R. 20 aprile 2022 n. 56, pari ad € 100,00 mensili; e per la conseguente condanna del Ministero della Difesa alla corresponsione del predetto emolumento a far data dal 1° gennaio 2022, maggiorato degli interessi di legge.

Giustizia amministrativa202400607

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancata corresponsione dell'indennità mensile per artificieri prevista dall'art. 17 d.P.R. 56/2022

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla corresponsione dell'indennità mensile per artificieri di 100 euro, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 e interessi. Ha dedotto che il beneficio, pur previsto dall'art. 17 d.P.R. 56/2022 per il personale in possesso delle qualifiche IEDD, CMD o EOD e impiegato in posizioni per le quali tali qualifiche sono richieste, dovrebbe essere riconosciuto a tutti gli artificieri. Secondo il ricorrente, le qualifiche specialistiche sarebbero state soppresse nel 2013 e assorbite nella qualifica generica di artificiere, sicché egli, già in possesso dell'attestato EOD di primo livello, dovrebbe essere considerato destinatario dell'indennità. Ha inoltre dedotto la violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., l'illogicità manifesta dell'interpretazione restrittiva seguita dal Ministero e l'indeterminatezza della disposizione, asseritamente confermata da divergenti prassi applicative dei Comandi dell'Esercito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 17 d.P.R. 56/2022 individui in modo chiaro e tassativo i destinatari dell'indennità: il personale in possesso di una delle qualifiche specialistiche IEDD, CMD o EOD, effettivamente impiegato in una posizione organica per la quale una di tali qualifiche sia richiesta, nonché il personale con dette qualifiche in servizio come istruttore presso il Centro di Eccellenza Counter IED. Le qualifiche specialistiche sono state ritenute distinte dalla generica qualifica di artificiere e conseguibili mediante specifici corsi di formazione e addestramento. L'affermazione della loro soppressione e confluenza nella qualifica generica è rimasta priva di prova e di riferimenti normativi. Inoltre, la circolare applicativa PERSOMIL, la relazione tecnica allegata al d.P.R. e gli atti dello Stato Maggiore dell'Esercito hanno confermato la natura selettiva del beneficio, destinato a un numero limitato di posizioni altamente specializzate. L'interpretazione estensiva proposta avrebbe moltiplicato indiscriminatamente i beneficiari, alterando l'equilibrio finanziario e svuotando la ratio della disposizione. Non è stata ravvisata alcuna violazione dell'art. 3 Cost., poiché il criterio differenziante non è il generico rischio derivante dal maneggio degli esplosivi, comune a tutti gli artificieri, ma il rischio specifico connesso alle mansioni altamente specializzate e particolarmente pericolose svolte dal personale munito delle qualifiche previste. Il ricorrente, titolare soltanto della qualifica generica di artificiere, non ha quindi diritto all'emolumento. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la peculiarità e relativa novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 17 d.P.R. 20 aprile 2022, n. 56

    indennità mensile pari ad euro 100,00 "al personale militare in possesso della qualifica di operatore improvised explosive device disposal (IEDD), conventional munitions disposal (CMD) o explosive ordnance disposal (EOD) ed effettivamente impiegato in posizione organica per la quale è richiesta una di dette qualifiche"; l'indennità compete altresì "al personale in possesso delle predette qualifiche e in servizio, in qualità di istruttore, presso il Centro di Eccellenza Counter IED"

    La disposizione delimita il beneficio al personale munito di una delle qualifiche specialistiche IEDD, CMD o EOD e impiegato nelle specifiche posizioni previste, senza estenderlo a tutto il personale con la generica qualifica di artificiere.

  • art. 3 Cost.

    Non viola il principio di uguaglianza una disciplina che riconosca l'indennità soltanto al personale munito di qualifiche specialistiche, poiché tali qualifiche individuano una situazione differenziata rispetto al rischio generico comune agli altri artificieri.

  • art. 13, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 d.P.R. 20 aprile 2022, n. 56

    Gli incrementi dell'indennità di impiego operativo ivi previsti non sono cumulabili con l'indennità mensile per artificieri.

  • l. 78/1983

    È richiamata quale fonte dell'indennità di impiego operativo con la quale il beneficio previsto dall'art. 17 d.P.R. 56/2022 non è cumulabile.

Massime di principio

  • Quando una disposizione attributiva di un'indennità individua specifiche qualifiche professionali e specifiche posizioni d'impiego, il beneficio non può essere esteso al personale appartenente alla medesima categoria generale ma privo delle qualifiche specialistiche espressamente richieste.
  • L'interpretazione estensiva di una norma attributiva di un beneficio economico non è consentita quando comporti la sostanziale sostituzione dei presupposti selettivi stabiliti dalla disposizione con un criterio generale riferito a una categoria più ampia di destinatari, soprattutto se ciò altera l'equilibrio finanziario considerato nella disciplina.
  • Il principio di uguaglianza non impone di trattare allo stesso modo personale appartenente alla medesima categoria generale quando la disciplina distingue sulla base di qualifiche specialistiche, mansioni concretamente svolte e diverso grado di rischio professionale.
  • La pretesa di equiparazione tra qualifiche professionali diverse richiede adeguato riscontro normativo e probatorio; non è sufficiente allegare una prassi amministrativa o l'intervenuta modifica dell'ordinamento delle qualifiche senza produrre gli atti che dimostrino la soppressione e l'equivalenza delle qualifiche.
  • Gli atti amministrativi generali applicativi e la relazione tecnica posta a fondamento della disciplina economica possono confermare, sul piano interpretativo, la natura selettiva del beneficio e l'individuazione limitata delle posizioni destinatarie, purché coerenti con il tenore letterale della norma.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

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