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Ordinanza

Ordinanza n. 1122/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 00108/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202601759

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza breve del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, Sez. II, n. 108/2026, di reiezione del ricorso di primo grado; il provvedimento di rilascio non è più oggetto immediato del giudizio cautelare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte privata ha proposto appello contro la sentenza breve del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso di primo grado, chiedendo incidentalmente la sospensione dell'efficacia della sentenza. I motivi d'appello erano residuati dopo la rinuncia all'impugnazione relativa alla giurisdizione. L'appellante ha inoltre prospettato una questione di legittimità costituzionale, la cui valutazione è stata riservata alla fase di merito. Dal testo non risultano ulteriori specifici motivi di censura. Quanto al periculum in mora, è stato rilevato che il provvedimento di rilascio non costituiva più oggetto immediato del giudizio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto che, allo stato e nei limiti dei motivi d'appello ancora residui dopo la rinuncia sul tema della giurisdizione, non sussistesse un fumus boni iuris sufficiente. La questione di legittimità costituzionale è stata riservata alla decisione di merito. Ha inoltre rilevato l'assenza di un adeguato periculum in mora, poiché il provvedimento di rilascio non era più oggetto immediato del giudizio. La decisione sul reclamo contro il diniego di ammissione al gratuito patrocinio è stata riservata al merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata esaminata ai fini della sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado presuppone la sussistenza congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora.
  • La valutazione cautelare può essere negativa per difetto di fumus boni iuris quando i motivi d'appello, considerati allo stato degli atti e nei limiti devoluti, non offrano una ragionevole prognosi di fondatezza.
  • La questione di legittimità costituzionale prospettata dalla parte può essere riservata alla fase di merito e non determina, di per sé, l'accoglimento della domanda cautelare.
  • Il periculum in mora deve riferirsi a un pregiudizio attuale e immediato collegato all'oggetto del giudizio cautelare; esso non è configurabile quando l'atto lesivo non costituisce più oggetto immediato del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareQuestione di legittimità costituzionaleSopravvenuta carenza di interesse

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