Cassazione Penale, Sentenza n. 20668/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, indagati nel procedimento, impugnavano l'ordinanza del tribunale del riesame di Venezia che aveva rigettato la loro istanza di riesame avverso il sequestro preventivo. Hanno dedotto due motivi: 1) violazione di legge e mancanza di motivazione perché il tribunale avrebbe implicitamente ritenuto inapplicabile l'art. 185 del D.lgs. 152/2000 e non avrebbe indicato le prescrizioni allegedly violate in relazione alle terre e rocce da scavo, che secondo i ricorrenti non sarebbero rifiuti; 2) violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla presunta irrilevanza delle analisi svolte, con la richiesta che fossero compiute verifiche diverse sulla composizione dei materiali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per carenza di legittimazione attiva: i ricorrenti (gli indagati) non erano i soggetti titolati a proporre il ricorso volto alla revoca del sequestro e alla restituzione dei materiali, interessata invece la società che disponeva delle aree e dei materiali e che avrebbe dovuto proporre il ricorso tramite legale rappresentante o difensore munito di procura speciale. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata sul punto. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare, in via equitativa, euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 185 D.lgs. 152/2000
Nel ricorso si sosteneva l'applicabilità della norma alle terre e rocce da scavo; la Corte di Cassazione non ha deciso sul merito dell'applicazione della norma, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione.
art. 100 c.p.p.
"stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale"
Interpretato dalla Corte come prescrittivo: il soggetto terzo titolare di un interesse civilistico (es. società proprietaria dei materiali) deve stare in giudizio tramite difensore munito di procura speciale per proporre istanza/ricorso relativo alla restituzione dei beni sequestrati.
art. 83 c.p.c. (richiamato per analogia)
Richiamato per analogia a conferma del principio secondo cui terzi con interesse civile devono essere rappresentati muniti di procura speciale, come avviene nel processo civile.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per imporre ai ricorrenti l'onere di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/6/2000
Richiamata in relazione al criterio per la determinazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto non ravvisabile colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità e ha comunque comminato una somma equitativa.
Massime di principio
- Solo il soggetto titolare della disponibilità materiale o giuridica dei beni sequestrati (es. la società proprietaria delle aree/materiali) è legittimato a impugnare atti relativi alla revoca del sequestro e alla restituzione dei beni; tale soggetto deve essere rappresentato da un difensore munito di procura speciale.
- Gli indagati non sempre hanno legittimazione a proporre ricorso volto alla restituzione di cose sequestrate se non sono anche titolari di un interesse diretto e opponibile; la carenza di legittimazione comporta inammissibilità senza che il giudice entri nel merito delle questioni sostanziali (es. qualificazione di materiali come rifiuti).
- Prima di prospettare questioni tecniche o di merito (classificazione di terre e rocce da scavo, esiti analitici), è essenziale assicurarsi della legittimazione processuale e allegare/produrre la procura speciale o la documentazione che dimostri la disponibilità dei beni da parte del soggetto che impugna.
- Se si contesta la qualificazione dei materiali (rifiuti vs terre da scavo), la parte legittimata deve proporre il ricorso corredato da prove e titoli formali e procedere con impugnazioni tempestive; in assenza di legittimazione, i motivi sostanziali non verranno esaminati.
- La mancata osservanza dei requisiti formali di rappresentanza espone al rischio di dichiarazione di inammissibilità e alla condanna alle spese e a sanzioni economiche (es. Cassa delle Ammende).
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