Cassazione Penale, Sentenza n. 1745/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Cagliari che, in sede di riesame, aveva confermato l'ordinanza del GIP del 6 marzo 2021 applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per i reati di concorso in tentata rapina pluriaggravata e detenzione e porto di armi comuni e da guerra (capi 18 e 19). Il ricorso è stato presentato in Cassazione contro tale ordinanza.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, nel frattempo, il difensore del ricorrente ha manifestato formale rinuncia al ricorso. In base a tale rinuncia la Corte ha dichiarato l'inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000,00, commisurata al grado di colpa che ha determinato l'inammissibilità. Nessuna valutazione sul merito della misura cautelare è stata svolta.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che la rinuncia al ricorso manifestata dal difensore comporta l'inammissibilità del ricorso in Cassazione ai sensi della norma indicata, con conseguente condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La rinuncia formale al ricorso da parte del difensore comporta l'inammissibilità dell'atto di impugnazione e impedisce alla Corte di pronunciarsi sul merito della decisione impugnata.
- In caso di rinuncia al ricorso il giudice può disporre la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, valutata in relazione al grado di colpa del ricorrente.
- Se l'obiettivo è ottenere la revisione di una misura cautelare, è fondamentale non rinunciare al ricorso; la rinuncia priva il giudice della possibilità di riesaminare la decisione sul merito.
- La decisione sottolinea l'importanza del ruolo del difensore nel tutelare l'interesse del ricorrente: la rinuncia senza valutare alternative processuali può precludere rimedi straordinari.
- In situazioni simili, verificare sempre la natura formale e volontaria della rinuncia e considerare eventuali rimedi procedurali (es. revoca della rimessione o impugnazioni alternative) prima di desistere dall'impugnazione.
Testo integrale
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