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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35700/2024 del 23/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Crisafulli impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Contestava: a) la qualificazione della distrazione di beni (capo A), sostenendo che non fosse provata l'effettiva disponibilità dei beni e che non possa basarsi solo sui dati contabili; b) la qualificazione della condotta documentale (capo B), deducendo l'errata attribuzione del dolo (sosteneva che l'omessa tenuta rientrasse nella bancarotta semplice o che andasse qualificata come art. 217 legge fall.); c) il mancato riconoscimento dell'attenuante per danno patrimoniale di lieve entità ex art. 219 comma 3 legge fall.; d) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso quanto al capo A (bancarotta patrimoniale): ha ritenuto corretta la motivazione delle giudici di merito secondo cui la prova della distrazione può desumersi dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni aziendali e che il valore contabile ammortizzato non esclude valore di mercato. Ha dichiarato infondati i motivi sulle attenuanti. Tuttavia ha accolto il ricorso limitatamente al capo B (bancarotta fraudolenta documentale), annullando la sentenza impugnata per vizio di motivazione e per erronea applicazione dei principi sulla distinzione tra occultamento/omessa tenuta (necessitano del dolo specifico) e la fraudolenta tenuta/falsificazione (dolo generico o altra fattispecie). Ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Messina per nuovo esame sul capo B; nel resto il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 1 e n. 2 legge fallimentare

    Distinzione tra bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione/dissipazione di beni) e documentale; l'occultamento/omessa tenuta delle scritture richiede dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, mentre la fraudolenta tenuta/falsificazione integra talora il dolo generico e presuppone libri effettivamente rinvenuti e manipolati.

  • art. 217 legge fallimentare

    Norma richiamata dalla difesa per la possibile riqualificazione delle condotte; la Cassazione ha rimandato la valutazione della diversa qualificazione (art. 217) al giudice di rinvio nella parte riguardante il capo B.

  • art. 87 legge fallimentare

    Attribuisce al fallito l'obbligo di verità sulla destinazione dei beni di impresa, giustificando lo spostamento dell'onere probatorio quando i beni non sono rinvenuti dalla curatela.

  • art. 2710 cod. civ.

    Riferimento rispetto alla presunzione di attendibilità delle scritture contabili: la Cassazione conferma che non opera una presunzione automatica, ma le scritture devono essere valutate nella loro attendibilità concreta alla luce di altre prove.

  • art. 219, comma 3 legge fallimentare

    Richiamata dalla ricorrente per ottenere l'attenuante del danno di particolare tenuità; la Corte ha ritenuto irrilevanti le circostanze dedotte e non ha riconosciuto la diminuente.

  • art. 62-bis codice penale

    Richiamata in tema di attenuanti generiche: la Corte ha ricordato che lo stato di incensuratezza non è più sufficiente di per sé a conseguire la diminuente, ed il riconoscimento delle attenuanti richiede elementi positivi probatori.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (normativa processuale)

    Richiamato procedimentalmente: le parti non hanno chiesto discussione orale ai sensi della norma; incide solo sulla fase di trattazione.

Massime di principio

  • La prova della distrazione o occultamento di beni aziendali può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni: l'onere probatorio si inverte quando il curatore non rinviene i beni.
  • Il valore contabile ammortizzato non esclude automaticamente il valore di mercato del bene; se l'accusa prova l'esistenza e la mancata restituzione, spetta all'imputato dimostrare l'inesistenza di valore economico per escludere pregiudizio per i creditori.
  • In tema di bancarotta documentale vanno rispettate le distinzioni dottrinali e giurisprudenziali: l'occultamento o l'omessa tenuta delle scritture richiedono dolo specifico (intento di arrecare pregiudizio ai creditori), mentre la falsificazione o la tenuta fraudolenta delle scritture, accertata su libri effettivamente rinvenuti, integra talvolta la fattispecie a dolo generico.
  • Le richieste di riqualificazione di reato (es. art. 217 legge fall.) richiedono motivazione specifica e possono essere valutate nel merito solo dopo corretta qualificazione e verifica degli elementi soggettivi.
  • Le attenuanti (sia l'attenuante speciale per danno tenue sia le attenuanti generiche ex art. 62-bis) non sono automaticamente riconosciute: il giudice di merito richiede elementi probatori positivi e lo stato di incensuratezza da solo non basta.

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