Cassazione Penale, Sentenza n. 35700/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Crisafulli impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Contestava: a) la qualificazione della distrazione di beni (capo A), sostenendo che non fosse provata l'effettiva disponibilità dei beni e che non possa basarsi solo sui dati contabili; b) la qualificazione della condotta documentale (capo B), deducendo l'errata attribuzione del dolo (sosteneva che l'omessa tenuta rientrasse nella bancarotta semplice o che andasse qualificata come art. 217 legge fall.); c) il mancato riconoscimento dell'attenuante per danno patrimoniale di lieve entità ex art. 219 comma 3 legge fall.; d) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso quanto al capo A (bancarotta patrimoniale): ha ritenuto corretta la motivazione delle giudici di merito secondo cui la prova della distrazione può desumersi dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni aziendali e che il valore contabile ammortizzato non esclude valore di mercato. Ha dichiarato infondati i motivi sulle attenuanti. Tuttavia ha accolto il ricorso limitatamente al capo B (bancarotta fraudolenta documentale), annullando la sentenza impugnata per vizio di motivazione e per erronea applicazione dei principi sulla distinzione tra occultamento/omessa tenuta (necessitano del dolo specifico) e la fraudolenta tenuta/falsificazione (dolo generico o altra fattispecie). Ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Messina per nuovo esame sul capo B; nel resto il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 1 e n. 2 legge fallimentare
Distinzione tra bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione/dissipazione di beni) e documentale; l'occultamento/omessa tenuta delle scritture richiede dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, mentre la fraudolenta tenuta/falsificazione integra talora il dolo generico e presuppone libri effettivamente rinvenuti e manipolati.
art. 217 legge fallimentare
Norma richiamata dalla difesa per la possibile riqualificazione delle condotte; la Cassazione ha rimandato la valutazione della diversa qualificazione (art. 217) al giudice di rinvio nella parte riguardante il capo B.
art. 87 legge fallimentare
Attribuisce al fallito l'obbligo di verità sulla destinazione dei beni di impresa, giustificando lo spostamento dell'onere probatorio quando i beni non sono rinvenuti dalla curatela.
art. 2710 cod. civ.
Riferimento rispetto alla presunzione di attendibilità delle scritture contabili: la Cassazione conferma che non opera una presunzione automatica, ma le scritture devono essere valutate nella loro attendibilità concreta alla luce di altre prove.
art. 219, comma 3 legge fallimentare
Richiamata dalla ricorrente per ottenere l'attenuante del danno di particolare tenuità; la Corte ha ritenuto irrilevanti le circostanze dedotte e non ha riconosciuto la diminuente.
art. 62-bis codice penale
Richiamata in tema di attenuanti generiche: la Corte ha ricordato che lo stato di incensuratezza non è più sufficiente di per sé a conseguire la diminuente, ed il riconoscimento delle attenuanti richiede elementi positivi probatori.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (normativa processuale)
Richiamato procedimentalmente: le parti non hanno chiesto discussione orale ai sensi della norma; incide solo sulla fase di trattazione.
Massime di principio
- La prova della distrazione o occultamento di beni aziendali può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni: l'onere probatorio si inverte quando il curatore non rinviene i beni.
- Il valore contabile ammortizzato non esclude automaticamente il valore di mercato del bene; se l'accusa prova l'esistenza e la mancata restituzione, spetta all'imputato dimostrare l'inesistenza di valore economico per escludere pregiudizio per i creditori.
- In tema di bancarotta documentale vanno rispettate le distinzioni dottrinali e giurisprudenziali: l'occultamento o l'omessa tenuta delle scritture richiedono dolo specifico (intento di arrecare pregiudizio ai creditori), mentre la falsificazione o la tenuta fraudolenta delle scritture, accertata su libri effettivamente rinvenuti, integra talvolta la fattispecie a dolo generico.
- Le richieste di riqualificazione di reato (es. art. 217 legge fall.) richiedono motivazione specifica e possono essere valutate nel merito solo dopo corretta qualificazione e verifica degli elementi soggettivi.
- Le attenuanti (sia l'attenuante speciale per danno tenue sia le attenuanti generiche ex art. 62-bis) non sono automaticamente riconosciute: il giudice di merito richiede elementi probatori positivi e lo stato di incensuratezza da solo non basta.
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