Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-62/23

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 giugno 2024. — Pedro Francisco contro Subdelegación del Gobierno en Barcelona. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo n° 5 de Barcelona. — Rinvio pregiudiziale – Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 27 – Limitazione del diritto d’ingresso e del diritto di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica – Comportamento che rappresenta una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società – Rifiuto di rilasciare una carta di soggiorno temporaneo di familiare di un cittadino dell’Unione a causa di precedenti di polizia – Rapporto di polizia sfavorevole a causa di un arresto. — Causa C-62/23

Giurisprudenza europea62023CJ0062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che un arresto precedente può essere preso in considerazione nel quadro dell’articolo 27 della direttiva 2004/38, ma non può da solo giustificare il rifiuto del titolo di soggiorno. L’autorità deve svolgere una valutazione concreta, individuale e proporzionata, basata su elementi oggettivi e precisi, includendo i fatti sottostanti all’arresto e l’eventuale esito dei procedimenti penali. La decisione rafforza l’idea che le misure restrittive della libera circolazione non possono fondarsi su mere presunzioni o su finalità di prevenzione generale.

Rifiuto di carta di soggiorno a familiare di cittadino dell’Unione: rilevanza di un arresto precedente ai fini dell’ordine pubblico ex direttiva 2004/38

La questione giuridica

Se l’articolo 27, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/38 consenta all’autorità nazionale di fondare la valutazione di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave su un arresto dell’interessato, e, in caso affermativo, se l’autorità debba indicare espressamente e dettagliatamente i fatti sottostanti all’arresto e le eventuali vicende giudiziarie successive.

Principio di diritto

L’articolo 27, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/38 non osta a che l’autorità nazionale competente tenga conto di un arresto dell’interessato per valutare se il suo comportamento costituisca una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società, ma ciò solo nell’ambito di una valutazione complessiva e individualizzata; in tale valutazione l’autorità deve considerare espressamente e dettagliatamente i fatti alla base dell’arresto e le sue eventuali conseguenze giudiziarie, senza poter attribuire all’arresto valore automaticamente impeditivo.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 2, punto 2, lettera b), direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 10, paragrafo 1, direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 27, paragrafi 1 e 2, direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 30, paragrafi 1 e 2, direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 21 TFUE
  • Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Rifiuto di carta di soggiorno a familiare di cittadino dell’Unione: rilevanza di un arresto precedente ai fini dell’ordine pubblico ex direttiva 2004/38

La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del Juzgado Contencioso-Administrativo n. 5 de Barcelona e riguarda il rifiuto di rilascio di una carta di soggiorno temporaneo a un familiare di cittadina spagnola. La Corte interpreta l’articolo 27 della direttiva 2004/38 in relazione all’uso di un arresto precedente come elemento rilevante per l’ordine pubblico.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Pedro Francisco, cittadino di un paese terzo, è partner di una cittadina spagnola e la loro unione è iscritta nel registro delle unioni stabili della Catalogna. Egli ha chiesto una carta di soggiorno temporaneo di familiare di un cittadino dell’Unione, domanda respinta dall’autorità competente dopo un parere sfavorevole della polizia fondato sul suo arresto del 3 luglio 2020, relativo a sospetti di reati in materia di sanità pubblica e di appartenenza a organizzazioni criminali.

Il rapporto di polizia precisava che l’interessato era incensurato e non risultava che l’arresto avesse dato luogo a un procedimento penale. Il giudice nazionale ha dubitato della compatibilità di tale uso dei precedenti di polizia con l’articolo 27 della direttiva 2004/38, che richiede una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave, fondata sul comportamento personale.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se un arresto potesse costituire la base della valutazione del comportamento personale ai fini dell’ordine pubblico, anche se la funzione del procedimento penale è proprio accertare la sussistenza della minaccia;
  • se, in caso affermativo, l’autorità amministrativa dovesse indicare espressamente e dettagliatamente i fatti posti a fondamento dell’arresto e gli eventuali procedimenti giudiziari e il loro esito.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 2, punto 2, lettera b), della direttiva 2004/38 sul novero dei familiari;
  • l’articolo 10, paragrafo 1, sulla carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione;
  • l’articolo 27, paragrafi 1 e 2, sulle limitazioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica;
  • l’articolo 30, paragrafi 1 e 2, sugli obblighi di notifica e motivazione dei provvedimenti restrittivi;
  • l’articolo 267 TFUE quale base del rinvio pregiudiziale;
  • l’articolo 21 TFUE e l’articolo 7 della Carta, richiamati nel ragionamento sulla libera circolazione e sui diritti fondamentali.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva preliminarmente che il ricorrente rientra nella nozione di familiare ai sensi della direttiva 2004/38, ma rileva anche che, secondo le informazioni disponibili, la cittadina spagnola non aveva esercitato la libertà di circolazione. Nonostante ciò, la Corte si riconduce alla propria giurisprudenza in cui l’interpretazione del diritto dell’Unione è richiesta anche quando la normativa nazionale ha esteso soluzioni europee a situazioni interne, per evitare divergenze interpretative.

Nel merito, la Corte ribadisce che il diritto di soggiorno non è incondizionato e che le deroghe per ordine pubblico devono essere interpretate restrittivamente. Le misure restrittive richiedono una valutazione caso per caso del comportamento personale e possono essere adottate solo se tale comportamento costituisce una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società.

La Corte precisa che, ai fini di tale valutazione, anche fatti contestati non sfociati in condanna possono essere rilevanti. Tuttavia, la mera esistenza di un arresto non basta a giustificare automaticamente una misura restrittiva: in assenza di condanna definitiva o di procedimento penale concluso, l’arresto riflette soltanto sospetti, che devono essere corroborati da elementi concordanti, oggettivi e precisi.

Di conseguenza, l’autorità nazionale può prendere in considerazione l’arresto solo se svolge una valutazione complessiva del comportamento personale e se esamina in modo espresso e dettagliato:

  • i fatti alla base dell’arresto;
  • la natura e gravità dei fatti contestati;
  • l’eventuale coinvolgimento individuale dell’interessato;
  • l’eventuale esistenza di cause di esonero dalla responsabilità penale;
  • il tempo trascorso e il comportamento successivo;
  • gli eventuali procedimenti giudiziari avviati, oppure la loro assenza, e il relativo esito.

La Corte richiama inoltre l’articolo 30 della direttiva 2004/38, che impone la comunicazione scritta e circostanziata dei motivi del provvedimento, e ribadisce che ogni misura deve rispettare il principio di proporzionalità e tenere conto anche del diritto al rispetto della vita privata e familiare, ai sensi dell’articolo 7 della Carta.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 27, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/38 non osta a che un’autorità nazionale competente tenga conto di un arresto dell’interessato per valutare l’esistenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave, a condizione che la valutazione complessiva consideri espressamente e dettagliatamente i fatti fondanti l’arresto e le sue eventuali conseguenze giudiziarie.

Principio affermato

Un precedente di polizia, e in particolare un arresto, può essere un elemento rilevante ai fini dell’ordine pubblico ex direttiva 2004/38, ma non ha valore automatico né può sostituire una valutazione individuale, concreta e proporzionata del comportamento personale dell’interessato. La decisione amministrativa deve essere motivata in modo sufficientemente circostanziato, con riferimento ai fatti e all’eventuale seguito giudiziario, al fine di consentire il controllo sulla reale esistenza della minaccia.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione delle personediritto di soggiorno dei familiariordine pubblico e pubblica sicurezzadiritti fondamentali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.