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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-563/22

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 giugno 2024. — SN e LN contro Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad. — Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 12 – Esclusione dallo status di rifugiato – Persona registrata presso l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione (dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente) (UNRWA) – Condizioni per essere ammessi ipso facto ai benefici della direttiva 2011/95/UE – Cessazione della protezione o dell’assistenza dell’UNRWA – Articolo 4 – Situazione generale esistente nel settore della zona operativa dell’UNRWA – Esame su base individuale degli elementi significativi – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 40 – Domanda reiterata di protezione internazionale – Elementi nuovi – Elementi già valutati nella decisione definitiva concernente la domanda precedente. — Causa C-563/22

Giurisprudenza europea62022CJ0563

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, in una domanda reiterata di protezione internazionale, l’autorità deve riesaminare anche fatti già valutati nella precedente procedura definitiva, se la nuova domanda è fondata su un elemento nuovo. In materia UNRWA, la cessazione dell’assistenza può derivare anche dall’impossibilità concreta dell’agenzia di garantire condizioni dignitose e sicure nel settore interessato, alla luce della situazione generale e della vulnerabilità del richiedente. La Corte ha inoltre indicato che la valutazione è aggiornata e individualizzata, mentre la quarta questione è stata dichiarata irricevibile.

Rinvio pregiudiziale su domanda reiterata di protezione internazionale di apolidi palestinesi registrati presso l’UNRWA: esame dei fatti già valutati, cessazione dell’assistenza UNRWA e criteri temporali e individuali di valutazione.

La questione giuridica

Se, in una domanda reiterata resa ammissibile grazie alla prova della registrazione presso l’UNRWA, l’autorità debba riesaminare anche i motivi già valutati nella precedente domanda definitiva; se la protezione o assistenza dell’UNRWA debba considerarsi cessata quando l’agenzia non può garantire condizioni di vita degne nel settore di Gaza rilevante, anche per effetto della situazione generale, senza che il richiedente debba dimostrare un rischio personale specifico; e quale momento sia decisivo per tale verifica, tenendo conto della vulnerabilità e dell’età del richiedente.

Principio di diritto

L’autorità nazionale, quando esamina nel merito una domanda reiterata di protezione internazionale resa ammissibile da un elemento nuovo, deve rivalutare tutti gli elementi di fatto addotti, anche se già esaminati in via definitiva nella precedente domanda. Per gli apolidi palestinesi registrati presso l’UNRWA, la protezione o assistenza dell’agenzia si considera cessata non solo quando l’agenzia cessi formalmente di operare, ma anche quando, in base a un esame individuale e aggiornato, non sia più in grado, per qualunque motivo e anche per il deterioramento generale della situazione nel settore interessato, di garantire condizioni di vita degne e di sicurezza minime; ciò vale senza che il richiedente debba provare una sua peculiare esposizione personale alla situazione generale, fermo restando il rilievo della vulnerabilità e dell’età. La verifica va compiuta alla luce del momento in cui l’interessato ha lasciato il settore, della decisione amministrativa o della decisione giudiziaria sul ricorso, a seconda dello stadio del procedimento. La quarta questione è stata dichiarata irricevibile.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Convenzione di Ginevra del 1951, articolo 1, sezione D
  • Direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 4 della direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 12 della direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 15 della direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 20 della direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 21 della direttiva 2011/95/UE
  • Direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 2 della direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 10 della direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 33 della direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 40 della direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 46 della direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Rinvio pregiudiziale su domanda reiterata di protezione internazionale di apolidi palestinesi registrati presso l’UNRWA

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Administrativen sad Sofia-grad in una controversia tra SN e LN, apolidi di origine palestinese, e l’autorità bulgara competente in materia di asilo. Il giudizio verte sull’interpretazione della direttiva 2011/95/UE, della direttiva 2013/32/UE e del regime speciale previsto per le persone registrate presso l’UNRWA.

Fatti e procedimento principale

SN e LN avevano presentato una prima domanda di protezione internazionale, respinta con decisione definitiva. Successivamente hanno presentato una domanda reiterata, producendo per la prima volta la prova della loro registrazione presso l’UNRWA e invocando l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95/UE, sostenendo che l’assistenza dell’UNRWA doveva considerarsi cessata per effetto della situazione nella Striscia di Gaza e delle difficoltà dell’agenzia.

L’autorità amministrativa ha inizialmente dichiarato ammissibile la domanda reiterata, ma poi l’ha respinta nel merito. Il giudice del rinvio ha chiesto, in particolare, se nell’esame della domanda reiterata dovessero essere rivalutati anche i motivi già esaminati nella prima procedura e come debbano essere applicati i criteri relativi alla cessazione della protezione o assistenza dell’UNRWA.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato:

  • l’articolo 1, sezione D, della Convenzione di Ginevra;
  • l’articolo 12 della direttiva 2011/95/UE, in particolare il paragrafo 1, lettera a);
  • l’articolo 4 della direttiva 2011/95/UE, sullo svolgimento dell’esame individuale e cooperativo;
  • gli articoli 2, 33, 40 e 46 della direttiva 2013/32/UE;
  • l’articolo 19 della Carta e, quanto alla vulnerabilità del minore, l’articolo 24, paragrafo 2, della Carta.

Prima questione: domanda reiterata e riesame degli elementi già valutati

La Corte ha affermato che una domanda reiterata, una volta ritenuta ammissibile, deve essere esaminata nel merito secondo il capo II della direttiva 2013/32/UE e in conformità all’articolo 4 della direttiva 2011/95/UE. Ne deriva che l’autorità non può limitarsi ai soli elementi nuovi usati per l’ammissibilità, ma deve considerare l’insieme degli elementi prodotti dal richiedente.

La circostanza che alcuni fatti siano già stati valutati nella procedura precedente non impedisce un nuovo esame, soprattutto quando il nuovo elemento introduce una base giuridica diversa, come l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95/UE, relativa alla cessazione della protezione o assistenza dell’UNRWA. La Corte ha precisato che l’articolo 40, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE riguarda l’ipotesi eccezionale di riapertura del procedimento nel diritto nazionale e non limita il potere-dovere di rivalutazione nel merito.

Seconda e terza questione: cessazione dell’assistenza UNRWA

La Corte ha ricordato che i rifugiati palestinesi registrati presso l’UNRWA sono normalmente esclusi dallo status di rifugiato ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), prima frase, ma sono ipso facto ammessi ai benefici della direttiva se la protezione o assistenza dell’UNRWA cessa per qualsiasi motivo, senza che la loro posizione sia stata definitivamente regolata.

Tale cessazione non richiede la soppressione formale dell’UNRWA: può derivare anche dall’impossibilità dell’agenzia di svolgere effettivamente i propri compiti. In concreto, l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, si applica quando, a seguito di un esame individuale e aggiornato di tutti gli elementi significativi, risulti che l’apolide palestinese, se ritornasse nel settore dell’area operativa dell’UNRWA in cui aveva la dimora abituale, si troverebbe in uno stato personale di grave insicurezza e che l’UNRWA non sarebbe in grado, per qualsiasi motivo, anche per la situazione generale del settore, di garantirgli condizioni di vita degne e di sicurezza minime.

La Corte ha precisato che non è necessario dimostrare una particolare esposizione personale alla crisi generale per ragioni peculiari delle circostanze individuali. Occorre però tener conto della vulnerabilità del richiedente, e in particolare, se del caso, della sua qualità di minore, alla luce dell’interesse superiore del minore e del considerando 18 della direttiva 2011/95/UE.

La Corte ha inoltre chiarito che il momento della valutazione può essere quello della partenza dal settore, della decisione amministrativa o della decisione giudiziaria sul ricorso, a seconda dello stadio procedurale, e che il giudice nazionale deve considerare informazioni aggiornate sulla situazione nel paese o nel settore interessato.

Esito del richiamo all’estrema deprivazione materiale

La Corte ha collegato il giudizio sulla cessazione dell’assistenza UNRWA alla nozione di estrema deprivazione materiale già elaborata nella giurisprudenza sulla Carta, chiarendo che può esservi cessazione quando l’agenzia non riesca più a garantire condizioni di vita degne o di sicurezza minime, tali da evitare una situazione in cui il richiedente non possa soddisfare i bisogni essenziali di nutrimento, igiene e alloggio e sia esposto a un degrado incompatibile con la dignità umana.

Quarta questione: irricevibilità

La Corte ha dichiarato irricevibile la quarta questione, osservando che il giudice del rinvio non aveva spiegato sufficientemente i motivi della richiesta interpretativa né il collegamento con la normativa nazionale applicabile.

Decisione della Corte

La Corte ha risposto che:

  • l’autorità che decide nel merito su una domanda reiterata deve esaminare anche fatti già valutati nella domanda precedente definitiva;
  • la protezione o assistenza dell’UNRWA deve considerarsi cessata quando l’agenzia non può più garantire condizioni di vita degne e di sicurezza minime nel settore interessato, anche per la situazione generale, senza necessità di un rischio personale specifico distinto;
  • la valutazione richiede un esame individuale, aggiornato e sensibile alla vulnerabilità del richiedente;
  • la quarta questione è irricevibile.

Principi pratici per l’operatore

Per i professionisti del settore, la pronuncia conferma che la prova della registrazione presso l’UNRWA può aprire la strada a un diverso inquadramento giuridico anche in presenza di un precedente rigetto definitivo. In concreto, in casi relativi a Gaza o ad altri settori operativi dell’UNRWA, occorre documentare non solo la situazione generale, ma anche l’effetto di tale situazione sulla possibilità effettiva dell’agenzia di garantire condizioni minime di vita, valorizzando eventuali profili di vulnerabilità, specie se il richiedente è minore.

Come è indicizzato

Materieasilo e protezione internazionalerifugiati palestinesidomande reiterateprotezione sussidiarianon refoulement

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